Late complaint and moot challenge to foreclosure auction

15.1995.204Übriges Gericht15.11.1995Dismissed

Zusammenfassung

The supervisory authority dealt with two complaints against the same real-estate pledge auction. It held that the complaint filed on 25/27 September 1995 was timely because the ten-day period under the LEF, calculated from the auction date, was extended by the judicial holidays. The complaint filed on 26/29 September 1995 was late and therefore inadmissible. The objections to the auction had already been decided in a prior ruling, so the first complaint was rejected as moot and, in any event, unfounded. No costs or indemnities were awarded.

Regest

Art. 17 cpv. 2, 32, 56 n. 3, 63, 138 e 156 LEF; termine di reclamo contro atti dell'ufficio nella realizzazione immobiliare. Nella realizzazione forzata d'immobili il termine di dieci giorni per il reclamo contro l'aggiudicazione decorre dal giorno dell'asta, poiché l'interessato è tenuto a vigilare sullo svolgimento dell'incanto. Se l'ultimo giorno cade nelle ferie esecutive, il termine è prorogato secondo gli art. 56 n. 3 e 63 LEF. Un reclamo ripetitivo contro la medesima procedura d'incanto diviene privo d'oggetto quando le censure sono già state definitivamente evase; in ogni caso può essere respinto. Nessuna tassa né indennità se la normativa federale lo impone (consid. 2-4).

Gesamter Gesetzestext

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 15.1995.204

Data decisione, Autorità: 15.11.1995, CEF

Incarto n. 15.95.00201/ 15.95.00204

Lugano 15 novembre 1995/C/fc/fb

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Cometta, presidente, Pellegrini e Zali

segretario:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sui reclami 25/27 settembre 1995 e 26/29 settembre 1995 di

____________________,


(inc. n. 15.95.00201)

e

__________, (inc. n. 15.95.00204)

Contro

l’operato dell’ Ufficio di esecuzione e fallimenti di Locarno nelle esecuzioni in via di realizzazione di un pegno immobiliare n. / e -/__________ promosse dalla


patr. dall’avv. __________

contro


(es. n. __________)

e


(es. n. __________)

e contro


(es. n. __________)

e


(es. n. __________)

in tema di incanto immobiliare (aggiudicazione);

richiamati i decreti presidenziali 3 e 4 ottobre e 1995 di non concessione dell’effetto sospensivo;

viste le osservazioni 2 e 10 ottobre 1995 dell’UEF di Locarno;

esaminati atti e documenti;

ritenuto

in fatto:

A. Con PE n. __________ e n. __________ in via di realizzazione d’un pegno immobiliare del 2 aprile 1993 dell’UEF di Locarno __________, di cui è successore in diritto __________ (cfr. sub C), procede contro __________ con __________ (in seguito: __________ quale condebitrice solidale e terza proprietaria del pegno, e contro __________, con __________ quale condebitrice solidale, per Fr. 109’747.55. oltre accessori rispettivamente contro __________, con __________ quale condebitrice solidale, e contro __________ con __________ quale condebitore solidale e terzo proprietario del pegno, per Fr. 108’275.-- oltre accessori.

Le opposizioni interposte ai PE sono state respinte in via provvisoria dal Pretore di Locarno-Città con sentenze 12 ottobre 1993, cresciute in giudicato.

B. Il 3 maggio 1994 la creditrice ha presentato le domande di vendita e il giorno successivo l’UEF di Locarno ne ha comunicato agli escussi la ricezione.

C. Il 21 giugno 1994 il patrocinatore della creditrice ha comunicato all’UEF di Locarno che la __________ è stata assunta dalla __________. Egli ha quindi ritirato le domande di vendita formulate ancora a nome della società sciolta e ne ha presentate delle nuove a nome della società successore in diritto.

D. Con atti 12 giugno 1995 l’UEF di Locarno ha fissato al 23 agosto 1995 la data dell’incanto dei Fol PPP n. __________ e __________ del fondo base part. __________ RFD di __________

E. Il 14 giugno 1995 l’Ufficio ha sospeso la vendita dei fondi e ha comunicato agli escussi e qui reclamanti i nuovi avvisi di ricezione delle domande di vendita datati 22 giugno 1994/14 giugno 1995.

F. Con provvedimenti 7 luglio 1995 l’UEF ha poi fissato all’8 settembre 1995 la vendita dei fondi oggetto del diritto di pegno.

G. Con reclamo 12 luglio 1995 (inc. n. 15.95.00153) __________, __________ e __________ avevano postulato la declaratoria di nullità degli avvisi d’incanto unico __________. A mente dei reclamanti l’UEF di Locarno, ritenuto che il 22 giugno 1994/14 giugno 1995 ha intimato loro gli avvisi di ricezione della domanda di vendita e il 14 giugno 1995 ha sospeso l’incanto, non poteva, con gli avvisi impugnati, riattivare le procedure procedendo alla vendita”, atteso che “dopo la sospensione ex officio dell’UEF, la domanda di vendita non esplica più alcun effetto, ma vale come ritirata”.

H. L’8 settembre 1995 i Fol PPP n. __________ e __________ del fondo base part. n. __________ RFD di __________ sono stati aggiudicati in sede di asta pubblica a __________ per Fr. 620’000.-- rispettivamente Fr. 570’000.--.

I. Con nuovi reclami 25/27 e 26/29 settembre 1995 __________, __________, __________ (inc. n. 15.95.00201) e __________ (inc. n. 15.95.00204) hanno postulato, con protesta di spese e ripetibili, la declaratoria di nullità dell’aggiudicazione dei Fol PPP n. __________ e __________, atteso che:

  • “l’allegato è tempestivo in quanto ossequioso del termine di dieci giorni, che decorre dalla conoscenza dell’avvenuta aggiudicazione”;

  • “i reclamanti già il 12 luglio 1995 inoltravano reclamo avverso le domande di pubblicazione dell’incanto, adducendo quale motivo che a seguito di una sospensione dell’incanto si avrebbe dovuto attendere una nuova richiesta di vendita del creditore, non potendosi l’UEF semplicemente limitare a fissare un nuovo incanto”;

  • “il suddetto allegato non è stato a tutt’oggi ancora evaso, motivo per cui si ribadisce anche in questa sede la censura sollevata a suo tempo, ciò che comporta la nullità dell’aggiudicazione”;

  • “l’incanto deve cioè essere considerato nullo per motivi formali, dovendo l’UEF attendere una nuova domanda di vendita dei creditori siccome non è prevista dalla legge la possibilità, per l’UEF, di fissare di moto proprio un nuovo incanto”.

L. Con osservazioni 2 ottobre risp. 10 ottobre 1995 l’UEF di Locarno ha rilevato che il reclamo 26/29 settembre 1995 di __________ è tardivo.

M. Con pronunciato 4/6 ottobre 1995 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza ha nel frattempo respinto il gravame 12 luglio 1995 (inc. n. 15.95.00153) perché con la sospensione dell’incanto e con la comunicazione agli escussi che la creditrice ha chiesto la vendita dei pegni del 14 giugno 1995 l’Ufficio ha sanato l’irregolarità commessa il 12 giugno 1995 con la pubblicazione degli avvisi d’incanto senza pregressa notifica agli escussi delle domande di vendita.

Considerato

in diritto:

  1. I due reclami sono sostanzialmente diretti contro provvedimenti dell’UEF di Locarno aventi connotazioni omogenee: le cause inc. n. 15.95.00201 e 15.95.00204 possono quindi essere congiunte ed evase con una sola sentenza.

  2. In via preliminare deve essere risolta la questione a sapere se il gravame 25/27 settembre 1995 di __________, __________, __________ e il gravame 26/29 settembre 1995 di __________ sono tempestivi.

a) Per l'art. 17 cpv. 2 LEF il reclamo all’Autorità di vigilanza deve essere presentato entro dieci giorni da quello in cui il reclamante ebbe notizia del provvedimento. Quando la comunicazione di un atto si fa per posta, il termine si reputa osservato se la consegna alla posta ebbe luogo prima della scadenza del medesimo (art. 32 LEF).

In materia di realizzazione forzata d’immobili l’interessato deve agire entro i dieci giorni che seguono l’asta, perché, informato del giorno dell’asta dalla pubblicazione prevista all’art. 138 LEF (applicabile anche alla realizzazione del pegno immobiliare per il rinvio dell’art. 156 LEF), egli, se non vi ha partecipato o non si è fatto rappresentare, deve interessarsi del modo in cui la stessa si è svolta (DTF 70 III 11 s.).

In concreto giorno determinante per la decorrenza del termine ex art. 17 cpv. 2 LEF è quindi l’8 settembre 1995. Il termine di dieci giorni ex art. 17 cpv. 2 LEF per presentare il reclamo veniva pertanto a scadere il 18 settembre 1995. Cadendo l’ultimo giorno del termine durante i sette giorni di ferie esecutive seguenti la Festa federale (art. 56 n. 3 LEF), il termine di reclamo è stao prorogato fino a mercoledì 27 settembre 1995 (art. 63 LEF). L’atto di reclamo 25 settembre 1995 di __________, __________ e __________ (inc. n. 15.95.00201), consegnato alla posta il 27 settembre 1995 risulta pertanto tempestivo. Tardivo è invece il reclamo 26 settembre 1995 di __________ (inc. n. 15.95.00204), atteso che il reclamante ha consegnato il gravame alla posta solo il 29 settembre 1995.

  1. I reclamanti si aggravano contro l’aggiudicazione dell’8 settembre 1995 riproponendo in sostanza gli argomenti proposti da __________, __________ e __________ con il reclamo 12 luglio 1995 (cfr. cons. G).

Con l’evasione di siffatto reclamo il gravame 25/27 settembre 1995 di __________ __________ e __________ è divenuto privo d’oggetto perché le censure avanzate contro la procedura di aggiudicazione sono già state decise da questa Camera con sentenza 4/6 ottobre 1995 (cfr. cons. M). Il gravame andrebbe comunque respinto anche per le argomentazioni contenute nel pronunciato 4/6 ottobre 1995.

  1. Il reclamo 25/27 settembre 1995 di __________, __________ __________ (inc. n. 15.95.00201) è respinto mentre il gravame 26/29 settembre 1995 di ____________________ (inc. n. 15.95.00204) è irricevibile per tardività.

Non si prelevano spese (art. 67 cpv. 2 OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 68 cpv. 2 OTLEF), perché così imposto per normativa di diritto federale.

Per questi motivi

richiamati gli art. 17 cpv. 2, 32, 56 n. 3, 63, 138 e 156 LEF

PRONUNCIA

  1. Il reclamo 25/27 settembre 1995 di __________, __________, __________, __________ (inc. n. 15.95.00201) è respinto.

1.1. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.

  1. Il reclamo 26/29 settembre 1995 __________, (inc. n. 15.95.00204) è irricevibile.

2.1 Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.

  1. Intimazione a: - __________

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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