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Numero d'incarto:
15.1995.191
Data decisione, Autorità:
20.10.1995, CEF
Incarto n.
15.95.00191
Lugano
20 ottobre 1995/B/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta,
presidente,
Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul reclamo 29 agosto 1995 di
contro
l’operato dell’ Ufficio di esecuzione di Lugano e
meglio contro la comminatoria di fallimento 24 agosto 1995 emessa
nell’esecuzione n. __________ promossa contro il reclamante da
rappr.
dalla __________
viste le osservazioni 12 settembre 1995 dell’Ufficio
esecuzione di Lugano;
esaminati atti e documenti,
ritenuto
in fatto:
A. La __________ procede contro __________ in via
esecutiva per l’incasso di Fr. 26’110 oltre interessi e accessori.
Avendo
l’escusso interposto opposizione, la precettante ne ha chiesto il rigetto.
Con
decisione 19 luglio 1995 la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, ha
accolto l’istanza di rigetto dell’opposizione. Con sentenza 12 aprile 1995
questa Camera, per intervenuto ritiro, ha stralciato dai ruoli la procedura di
appello inoltrata contro la sentenza pretorile.
B. Su domanda di prosecuzione dell’esecuzione, l’UE di
Lugano ha emesso il 24 agosto 1995 la comminatoria di fallimento.
C. Contro siffatto provvedimento si è tempestivamente
aggravato __________.
D. Delle osservazioni dell’UE di Lugano si dirà, se del
caso, in seguito.
Considerato
in
diritto
- Per ragioni formali vi è la possibilità di formulare
reclamo all’autorità di vigilanza contro la notifica della comminatoria di
fallimento, ad es. quando (cfr. CEF 9 gennaio 1993 su reclamo A.R. cons. 1; Carl
Jaeger, Das Bundesgesetz betreffend Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I,
Zurigo 1911, n. 6 all’art. 160 LEF; Pierre-Robert Gilliéron. Poursuite pour dettes,
faillite et concordat, Losanna 1993, p. 252):
-
l’escusso
reputa di non essere soggetto all’esecuzione ordinaria di fallimento (art. 39
e 40 LEF);
-
l’esecuzione
è riferita a prestazioni fondate sul dirittto pubblico (art. 43
LEF);
-
è
pendente azione di disconoscimento di debito conseguente a decisione di
rigetto provvisorio dell’opposizione;
-
la
decisione (sommaria o di merito) che rigetta l’opposizione non è ancora
esecutoria;
-
l’escusso
sostiene che la comminatoria di fallimento è stata emessa da un ufficio
d’esecuzione incompetente ratione loci (cfr. DTF 96 III 33 cons. 2).
-
Per questioni di merito la via del reclamo è preclusa.
-
Ritenuto che il reclamante non indica nessuna ragione
formale legittimante l’annullamento della comminatoria in esame, il reclamo va
respinto.
-
Non si prelevano spese (art. 67 cpv. 2 OTLEF) e non si
assegnano indennità (art. 68 cpv. 2 OTLEF).
Per i
quali motivi,
richiamati
gli art. 17 e 161 LEF, nonchè i disposti citati
pronuncia
-
Il
reclamo 29 agosto 1995 di __________, è respinto.
-
Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
-
Intimazione: - __________
per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale
autorità di vigilanza
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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