Salary garnishment revised due to living-minimum calculation

15.1995.155Übriges Gericht27.11.1995Partially Granted

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

A creditor challenged a wage garnishment set by the Vallemaggia enforcement office, arguing that the debtor's rent was excessively high. The supervisory court held that enforcement authorities must determine the debtor's minimum subsistence ex officio, and because the debtor failed to produce the lease and family information, a single-person minimum base applied and the current rent could only be accepted temporarily. The complaint was partially upheld: the garnishment was increased from CHF 262 to CHF 607 per month until 31 March 1996. No costs or indemnities were awarded.

Omnilex-Regeste

Art. 17 and 93 LEF; calculation of the garnishable surplus in wage attachment proceedings. Enforcement authorities must determine ex officio the debtor’s income and necessary minimum subsistence at the time of attachment; subsequent changes are relevant only through a re-examination of the attachment. In assessing housing costs, only a rent customary for the locality and appropriate to the concrete circumstances is to be recognized; the debtor may not be compelled to occupy premises fully corresponding to his means, but an excessively costly dwelling may be reduced to a normal amount, generally respecting contractual notice periods. If the debtor refuses to produce relevant evidence, the authority may draw the procedural consequences and apply the statutory standards for a single person.

Gesamter Gesetzestext

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 15.1995.155

Data decisione, Autorità: 27.11.1995, CEF

Incarto n. 15.95.00155

Lugano 27 novembre 1995 /B/fc/kc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Cometta, presidente, Pellegrini, Zali

segretario:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sul reclamo 18 maggio 1995 di


Contro

l’operato dell’ Ufficio di esecuzione e fallimenti di Vallemaggia e meglio contro l’atto di pignoramento 6 marzo 1995 nelle esecuzioni n. __________, __________, __________ e __________ promosse contro


da: __________




viste le osservazioni:

  • 6 giugno 1995 della __________

  • 4 luglio 1995 dell’UEF del Distretto di __________

  • 17 luglio 1995 dall’UEF del Distretto di __________

esaminati atti e documenti,

ritenuto

in fatto: A. La __________ procede contro __________ per l’incasso di Fr. 8’370.55.

B. Con atto di pignoramento 6 marzo 1995 l’UEF di Vallemaggia ha pignorato al debitore il reddito dal suo lavoro quale dipendente per Fr. 262.-- al mese sulla base del seguente computo:

introito Fr. 4’700.--

minimo base Fr. 1’370.--

locazione Fr. 1’800.--

AVS Fr. 237.--

CM, ass. inf., disocc.,

CP Fr. 621.--

riscaldamento Fr. 50.--

totale Fr. 4’438.-- Fr. 4’700.--

Eccedenza mensile pignorabile Fr. 262.--.

C. Contro siffatta determinazione si è tempestivamente aggravata la __________ sostenendo che l’importo di Fr. 1’850.-- quale pigione mensile è eccessivo. Trattandosi di persona sola che vive a __________, dove i canoni di locazione sono inferiori a quelli dei centri urbani, l’importo massimo computabile dovrebbe ammontare a Fr. 600.--, spese accessorie comprese.

D. Con osservazioni 6 giugno 1995 la __________ ha rilevato che nonostante abbia appreso che l’importo di Fr. 1’800.-- comprende spese accessorie, pernottamenti ed altro per permettere al debitore lo svolgimento della sua professione di camionista, tali spese potrebbero essere in parte rimborsate dal datore di lavoro.

E. Con osservazioni 4 luglio 1995 l’UEF del Distretto di Leventina ha rinviato ad una sua lettera 5 aprile 1995 concernente le deduzioni riconosciute al debitore, spedita all’UEF di Vallemaggia, rilevando che la pigione pagata da __________ ammonta a Fr. 800.-- e non a Fr. 1’800.--. Il debitore lavora esclusivamente all’estero come autista di trasporti internazionali ed il datore di lavoro gli versa mensilmente Fr. 1’200.-- per le spese di trasferta. Questo importo è compreso nel guadagno lordo di Fr. 4’700.--. Come spese gli sono stati riconosciuti complessivamente Fr. 360.-- per due pasti principali consumati fuori dal domicilio (Fr. 18.-- per 20 giorni = Fr. 360.--) e per l’alloggio (Fr. 50.-- per 20 giorni = Fr. 1’000.--). L’eccedenza mensile pignorabile è stata pertanto calcolata dall’UEF di Leventina tenendo conto delle seguenti deduzioni:

guadagno lordo Fr. 4’700.--

deduzioni:

AVS Fr. 237.--

cassa pensioni Fr. 165.--

infortuni Fr. 72.--

cassa malati Fr. 84.--

pasti e alloggio Fr. 1’360.--

Fr. 1’918.--

minimo base Fr. 1’370.--

supplemento sociale Fr. 100.--

locazione Fr. 800.--

riscaldamento Fr. 50.--

cassa malati Fr. 200.--

Fr. 2’520.--

Totale deduzioni: Fr. 4’438.-- Fr. 4’700.--

Eccedenza mensile pignorabile Fr. 262.--.

Considerato

in diritto: 1. Nel procedere al sequestro o al pignoramento del salario, le autorità di esecuzione sono tenute ad accertare d’ufficio le circostanze determinanti al momento dell’esecuzione del sequestro o del pignoramento, ossia il reddito del debitore e il fabbisogno suo o della sua famiglia (DTF 119 III 71, 112 III 21 cons. 2a; 108 III 12 cons. 3; 106 III 13 cons. 2; 102 III 15 cons. 4; Amonn in ZBJV 1984 p. 470), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento (DTF 108 III 13).

  1. L’escusso ha cambiato domicilio, trasferendosi da __________ a __________, dopo la notificazione del pignoramento: ex art. 53 LEF resta la competenza ratione loci dell’UEF di Vallemaggia.

3.a) Dalla narrativa fattuale emerge che nel calcolo del minimo di esistenza, eseguito dall’UEF del Distretto di Leventina, è stato tenuto conto di deduzioni che non appaiono dettagliatamente nell’atto di pignoramento, per cui alle deduzioni ivi indicate vanno aggiunte quelle menzionate nella lettera 5 aprile 1995 dell’UEF di Leventina di cui al considerando sub E. Di conseguenza va ritenuto che quale canone di locazione è stato riconosciuto al debitore l’importo di Fr. 850.--.

b) Nel determinare il minimo vitale va considerato il canone locatizio conforme all’uso locale per un alloggio del quale si possa pretendere che l’escusso si accontenti nelle circostanze concrete, ritenuto l’imperativo categorico di ridurre al minimo le spese per un’abitazione adeguata alle sue necessità e possibilità (DTF 104 III 38-41, 87 III 102 e 57 III 207; CEF 8.4.1991 su reclamo C.R. cons. 1, 30.8.1988 su reclamo B. cons. 4c, 4.8.1988 su reclamo S. e 12 giugno 1970 in Rep 1971 p. 117).

L’importo del canone va messo in relazione con il reddito dell’escusso (CEF 16 febbraio 1989 su reclamo S. cons. 5b).

c) Il debitore non può essere costretto dalle autorità di esecuzione ad occupare un alloggio corrispondente ai suoi mezzi finanziari: tuttavia il canone deve essere ridotto ad una misura normale se l’escusso utilizza un’abitazione costosa solo per sua eccessiva comodità (DTF 114 III 12-18 cons. 2 e 4; CEF 16 febbraio 1989 su reclamo S. cons. 5b).

La decurtazione del quantum può però, di regola, essere operante solo nel rispetto dei termini contrattuali

d) Nel caso in esame, a fronte di un reddito di Fr. 4’700.--, da cui vanno dedotti Fr. 1’360.-- per le spese di trasferta, __________ chiede il riconoscimento di Fr. 850.-- a titolo di canone locatizio per l’appartamento che occupa a __________.

e) Con invio raccomandato 20 ottobre 1995 questa Camera ha chiesto a __________ di produrre copia del contratto di locazione dell’appartamento in cui abita a __________ e di comunicare se è coniugato e se ha figli, sotto la comminatoria dell’art. 19 cpv. 4 LPR , secondo il quale la Camera avrebbe tenuto conto nella sua decisione di un eventuale rifiuto di rispondere alle domande formulate e di produrre i mezzi di prova richiesti.

Il debitore non ha prodotto il documento richiesto, per cui non è possibile verificare il termine di disdetta del contratto di locazione e di conseguenza vanno applicate le disposizioni legali. Egli non ha nemmeno fornito una risposta in merito alla sua situazione familiare, per cui il reclamante va considerato persona singola e di conseguenza, secondo la Tabella dei minimi di esistenza agli effetti del diritto esecutivo, gli va riconosciuto un minimo base di Fr. 1’025.-- in luogo di Fr. 1’370.--. Secondo l’art. 266c CO un contratto di locazione può essere disdetto con preavviso di tre mesi per la fine di un trimestre di locazione, ossia in casu per la fine di marzo 1996, con disdetta da inoltrare con preavviso di tre mesi. Pertanto fino alla fine di marzo 1996 __________ sarà riconosciuto l’importo di Fr. 850.-- a titolo di canone di locazione. Nell’ipotesi di ulteriori esecuzioni, sarà competente l’UEF del luogo di domicilio che a titolo di canone di locazione terrà conto di un massimo di Fr. 600.--, spese di riscaldamento comprese, per la locazione di un appartamento di 1-2 locali a __________ o in un comune viciniore ove restasse dove è domiciliato attualmente.

  1. Sulla base delle precedenti considerazioni il minimo di esistenza di __________ va calcolato come segue:

introito Fr. 4’700.--

minimo base per

persona singola Fr. 1’025.--

supplemento sociale Fr. 100.--

locazione (fino a

fine marzo 1996) Fr. 800.--

riscaldamento Fr. 50.--

AVS Fr. 237.--

cassa pensioni Fr. 165.--

infortuni Fr. 72.--

cassa malati Fr. 284.--

pasti e alloggio Fr. 1’360.--

Fr. 4’093.--

Eccedenza mensile pignorabile fino al 31 marzo 1996: Fr. 607.--.

  1. Il reclamo 8 maggio 1995 della __________ va di conseguenza parzialmente accolto.

Non si prelevano spese (art. 68 cpv. 2 OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 68 cpv. 2 OTLEF).

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 17 e 93 LEF, nonché i disposti citati

pronuncia: 1. Il reclamo 18 maggio 1995 della __________, è parzialmente accolto.

1.1. Di conseguenza il provvedimento 6 marzo 1995 dell’UEF di Vallemaggia è riformato nel senso che il pignoramento del salario mensile di __________ sarà, fino al 31 marzo 1996, di Fr. 607.-- in luogo di Fr. 262.--.

  1. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità

  2. Intimazione a:


Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il Presidente La Segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Von Omnilex extrahiert

Kernrechtsfrage

Whether the debtor's housing expense had to be reduced for purposes of the minimum subsistence calculation.

Extrahierter Entscheid

The housing cost could be recognized at CHF 850 per month until 31 March 1996; thereafter, for future measures, only a normal amount of up to CHF 600 would be taken into account.

Extrahierte Begründung

The enforcement authority must ascertain the debtor's circumstances ex officio. The debtor failed to produce the lease and family-status information, so the court applied the legal standards. Given the concrete circumstances and the contractual notice period, the current rent was temporarily accepted, but a normal rent will apply for future enforcement.

Kernrechtsfrage

Whether the salary garnishment of CHF 262 per month had to be modified.

Extrahierter Entscheid

Yes. Recalculating the minimum subsistence with a lower base amount for a single person and the adjusted housing cost led to a garnishable monthly surplus of CHF 607 until 31 March 1996.

Extrahierte Begründung

After adjusting the minimum base for a single person and the other deductions, the monthly budget showed a larger disposable surplus than that fixed by the lower office.

Kernrechtsfrage

Whether costs or indemnities should be charged in the supervisory complaint proceedings.

Extrahierter Entscheid

No costs and no indemnities were awarded.

Extrahierte Begründung

The court expressly applied the rule that no costs were levied and no compensation was granted.

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