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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
15.1995.120
Data decisione, Autorità:
11.07.1995, CEF
Incarto n.
15.95.00120
Lugano
11 luglio 1995/FC/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta,
presidente
Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sul reclamo 15 maggio 1995 di
patr. dall'avv. __________
Contro
__________ nell'esecuzione n. __________ in via di realizzazione
di un pegno immobiliare promossa da
__________, Succursale di __________
patr.
dall'avv. __________
in
materia di specie d'esecuzione;
viste le
osservazioni 1° giugno 1995 di __________ e 30 giugno 1995 dell'UEF di Locarno;
esaminati
atti e documenti;
ritenuto
in
fatto:
A. __________
procede contro __________ in via di realizzazione d'un pegno immobiliare per
complessivi Fr. 2'045'000.-- oltre accessori.
Al
precetto esecutivo, notificato il 5 maggio 1995, è stata interposta opposizione
sia contro il credito che contro l'esistenza d'un pegno immobiliare.
B. Con
tempestivo reclamo 15 maggio 1995, __________ ha chiesto la declaratoria di
nullità dell'esecuzione in via di realizzazione d'un pegno immobiliare,
ritenuto che:
non è "proprietaria delle cartelle ipotecarie al portatore" ma le
"detiene unicamente a titolo di pegno mobiliare";
ha scelto una "specie d'esecuzione errata" e "il precetto
esecutivo impugnato va annullato (art. 38 cpv.3 LEF)".
C. Con
osservazioni 1° giugno 1995 __________ ha chiesto la reiezione del gravame, con
spese di procedura a carico del reclamante ex art. 16 cpv.2 LPR, ritenuto che
l'escusso ben sa che le cartelle ipotecarie sono state acquisite in proprietà
da __________ (convenzione 3 agosto 1993 __________ /__________, doc.1 n.1 e
2).
Considerato
in
diritto:
-
censura con reclamo che __________ proceda con esecuzione in via di
realizzazione del pegno immobiliare in luogo di quello manuale.
A
torto.
a) La
via del reclamo è data ex art. 85 cpv.2 RFF quando il debitore escusso in via
di pignoramento o di fallimento intende opporre che il debito è garantito da
pegno e quindi soggiace all'esecuzione in via di realizzazione del pegno (beneficium
excussionis realis; cfr. Kurt Amonn, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts,
Berna 1993, §9 m.11).
b) Sull'esistenza
di un diritto di pegno, sia esso immobiliare o manuale, invocato da un
creditore procedente, non è competente a decidere l'ufficio delle esecuzioni nè
l'autorità di vigilanza adita su reclamo, bensì il giudice nella procedura di
rigetto dell'opposizione (per il rinvio dell'art. 153 cpv.4 LEF), subordinatamente
in sede di appuramento dell'elenco degli oneri (DTF 105 III 64-65 cons.1; Amonn,
op. cit., §33 m.11-13).
c) Sulla
specie d'esecuzione - pegno immobiliare o pegno manuale - se il creditore al
beneficio di un diritto di pegno su un credito garantito da ipoteca promuove
per errore l'esecuzione in via di realizzazione di un pegno immobiliare, il
debitore deve fare opposizione se vuole che non venga realizzato l'immobile, ma
solo il credito garantito da pegno immobiliare. Se il debitore omette di fare
opposizione, l'esecuzione promossa dal creditore è proseguita, riservati eventuali
diritti di chi fosse parte del processo esecutivo (DTF 78 III 95-97).
Il
debitore può interporre reclamo soltanto se il creditore, pur riconoscendo di
non essere al beneficio che di un pegno manuale, promuove nondimeno l'esecuzione
in via di realizzazione di un pegno immobiliare (DTF 78 III 97-98).
- Nel
caso di specie non è data la via del reclamo: l'opposizione interposta
dall'escusso contro il credito e contro il pegno tutela a sufficienza i diritti
di __________. Sarà cura della creditrice promuovere istanza di rigetto
dell'opposizione tanto contro il credito che contro il pegno, ritenuto che in
tale sede l'escusso potrà far valere l'allegazione secondo cui il creditore
deve procedere in via di esecuzione per la realizzazione d'un pegno manuale e
non immobiliare.
E
nemmeno è data la via eccezionale del reclamo per ragioni di economia processuale
(DTF 78 III 97), non realizzandosi il presupposto dell'errore di immediato
riscontro: __________ insiste infatti sul pegno immobiliare, col supporto -
rilevante - della convenzione 3 agosto 1993 (doc.1), segnatamente dei patti n.1
e 2.
- Il
reclamo va pertanto dichiarato irricevibile per carenza di giurisdizione
amministrativa e non respinto come chiesto dalla creditrice.
Non
si prelevano spese (art. 67 cpv.2 OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 68
cpv.2 OTLEF).
Per
questi motivi,
richiamati
gli art. 17 e 153 cpv.4 LEF nonchè 85 cpv.2 RFF
PRONUNCIA
-
Il
reclamo 15 maggio 1995 __________, è irricevibile.
-
Non
si prelevano spese e non si assegnano indennità.
-
Intimazione: -
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale
autorità di vigilanza
Il
presidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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