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Numero d'incarto:
15.1995.00247
Data decisione, Autorità:
18.03.1996, CEF
Incarto n.
15.95.00247
Lugano
18 marzo 1996/C/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta,
presidente,
Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sul reclamo 21 dicembre 1995 di
Contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di
Locarno nell’esecuzione n. __________
promossa contro la reclamante dalla
in tema di notifica di atti esecutivi e di
comminatoria di fallimento;
richiamato il decreto presidenziale 27 dicembre 1995
di non concessione dell’effetto sospensivo;
viste le
osservazioni: - 10 gennaio 1996 della __________
- 22
dicembre 1995 e 26 gennaio 1996 dell’UEF di Locarno;
esaminati
atti e documenti;
ritenuto
in
fatto:
A. Nell’esecuzione n. __________ promossa da
__________ contro __________, __________ __________, il 18 ottobre 1995 l’UEF
di Locarno ha emesso la comminatoria di fallimento, che è stata notificata il
13 dicembre 1995 a __________.
B. Con
tempestivo reclamo 21 dicembre 1995 __________ __________, ha postulato la
declaratoria di nullità della comminatoria di fallimento 18 ottobre/13 dicembre
1995, atteso che:
-
“la
comminatoria è stata notificata a __________ __________. La ditta è però stata
cancellata dall’Ufficio registro di commercio in data 4 dicembre 1995”;
-
“inoltre
detto atto è stato notificato al signor __________ (__________) __________ che
non era dipendente della ditta, bensì una persona incaricata di sorvegliare il
negozio in occasione di una breve assenza dei responsabili. Egli non era dunque
persona autorizzata a ricevere un atto esecutivo ai sensi dell’art. 64 LEF”.
C. Con
osservazioni 10 gennaio 1996 ____________________ ha postulato, con protesta di
spese e ripetibili, la reiezione del gravame, asseverando che “il 18 ottobre
1995, data di redazione della comminatoria di fallimento, la __________ era
ancora regolarmente iscritta nel registro di commercio”. A mente
dell’osservante “ai fini della procedura esecutiva gli effetti dell’iscrizione
nel registro di commercio perdurano ancora per sei mesi dopo la pubblicazione
della cancellazione sul foglio ufficiale svizzero di commercio (art. 40 LEF)”,
avvenuta il 12 dicembre 1995.
La
procedente assevera che “la notifica di un atto esecutivo è annullabile
mediante reclamo ove sia avvenuta a persona non legittimata a ricevere l’atto e
questo non sia poi giunto a conoscenza del debitore”.
Nel
caso di specie la debitrice è tempestivamente entrata in possesso della
comminatoria di fallimento e quindi la notifica è stata corretta e la
comminatoria valida sotto ogni punto di vista.
A
mente dell’osservante __________ era legittimato a ricevere l’atto in
questione, atteso che “come persona incaricata dalla debitrice di sorvegliare
il negozio è da considerare un suo impiegato, indipendentemente dalla durata
dell’impiego e dall’assenza di rimunerazione. Anche in caso di brevissima
durata ____________________ è da considerare impiegato del negozio e quindi
legittimato a ricevere l’atto esecutivo”.
D. L’UEF
di Locarno ha rilevato di aver emesso la comminatoria di fallimento il 18
ottobre 1995 e di averla notificata alla reclamante, tramite la polizia
comunale di __________, il 13 dicembre 1995. A mente dell’UEF “la ditta è stata
cancellata dal Registro di commercio il 4 dicembre 1995 e pertanto la notifica
della comminatoria di fallimento è regolare non essendo trascorso il termine di
sei mesi dalla radiazione”.
E. Dall’estratto
del registro di commercio agli atti e dal doc. B risulta che la reclamante sino
al 4 dicembre 1995 era iscritta nel Registro di commercio quale titolare della
ditta individuale “__________ ”, con sede a __________, iscritta il 31 maggio
1990.
Considerato
in
diritto:
a) La reclamante postula la declaratoria di nullità della
comminatoria di fallimento innanzitutto perché notificata a __________ “che non
era dipendente della ditta, bensì una persona incaricata di sorvegliare il
negozio in occasione di una breve assenza dei responsabili”.
b) Anche nell’ipotesi che __________ non fosse
legittimato a prendere in consegna per la debitrice la comminatoria di
fallimento, __________ e non ha subito alcun pregiudizio dalla notifica a
__________ atteso che la reclamante ha avuto immediata conoscenza della
comminatoria di fallimento avendo presentato contro la stessa tempestivo
reclamo.
- Per ragioni formali vi è la possibilità di
formulare reclamo all’Autorità di vigilanza contro la notifica della
comminatoria di fallimento, ad es. quando (cfr. CEF 9 gennaio 1990 su
reclamo A.R. cons.1; Carl Jaeger, Das Bundesgesetz betreffend Schuldbetreibung
und Konkurs, vol. I, Zurigo 1911, n. 6 all’art. 160 LEF; Gilliéron, op. cit.,
p. 252):
-
l’escusso
reputa di non essere soggetto all’esecuzione ordinaria di fallimento (art. 39 e
40 LEF);
-
l’esecuzione
è riferita a prestazioni fondate sul diritto pubblico (art. 43 LEF);
-
è
pendente azione di disconoscimento di debito conseguente a decisione di rigetto
provvisorio dell’opposizione;
-
la
decisione (sommaria o di merito) che rigetta l’opposizione non è ancora
esecutoria;
-
l’escusso
sostiene che la comminatoria di fallimento è stata emessa da un ufficio
d’esecuzione incompetente ratione loci (cfr. DTF 96 III 33 cons. 2).
-
Per
questioni di merito la via del reclamo è invece preclusa.
-
allega ritualmente una questione di forma, sostenendo di non essere soggetta
all’esecuzione in via di fallimento perché la ditta è stata cancellata
dall’Ufficio dei registri di __________ il 4 dicembre 1995.
-
La
reclamante era iscritta nel registro di commercio, nel momento in cui è stata
richiesta la prosecuzione dell’esecuzione, quale titolare della ditta individuale
“__________ __________ ”: siffatta iscrizione vi era ancora quando l’UEF di
Locarno ha preso il provvedimento impugnato, ossia il 18 ottobre 1995.
-
Per i combinati art. 39 cpv. 1 n. 1 e 40 LEF, il
titolare di una ditta individuale resta soggetto all’esecuzione in via di
fallimento anche dopo la cancellazione della ditta individuale dal Registro di
commercio, per un termine di sei mesi dalla pubblicazione della cancellazione
sul Foglio ufficiale svizzero di commercio; l’esecuzione per la quale il creditore,
prima della scadenza del termine semestrale, abbia chiesto la comminatoria di
fallimento deve essere proseguita in via di fallimento.
-
era iscritta nel Registro di commercio, nel momento in cui è iniziata la
procedura esecutiva in via ordinaria ed è poi proseguita in via di fallimento e
ancora quando l’UEF di Locarno ha emesso la comminatoria di fallimento, quale
titolare di una ditta commerciale (la ditta individuale “__________ __________
”). Sebbene il 4 dicembre 1995 la ditta è sia stata cancellata dal Registro di
commercio, per l’art. 40 cpv. 2 LEF essa è quindi soggetta all’esecuzione in
via di fallimento che si prosegue, nel caso di specie, come esecuzione
ordinaria di fallimento.
- Ne
consegue che l’Ufficio di esecuzione e fallimenti di __________ si è
correttamente determinato intimando la nota comminatoria di fallimento: il reclamo
va pertanto respinto.
Non
si prelevano spese (art. 67 cpv. 2 OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 68
cpv. 2 OTLEF), perché così imposto per normativa di diritto federale.
Per
questi motivi
richiamati
gli art. 39, 40, 43 e 64 cpv. 1 LEF
pronuncia:
-
Il reclamo 21 dicembre 1995 di __________, è
respinto.
-
Non
si prelevano spese e non si assegnano indennità.
-
Intimazione
a: ___________
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale
autorità di vigilanza
Il
presidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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