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Numero d'incarto:
15.1995.00242
Data decisione, Autorità:
09.04.1996, CEF
Incarto n.
15.95.00242
15.95.00244
Lugano
9 aprile 1996/FC/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta,
presidente,
Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sui reclami:
- 9
dicembre 1995 (inc. n. __________) di
- 11
dicembre 1995 (inc. n. __________) di
entrambi patr. dall'avv. __________
contro l’operato dell’UEF di Mendrisio nell'esecuzione
n. __________ in via di realizzazione del pegno promossa da
__________ Succursale di __________
contro
con
quali altre parti interessate
in materia di aggiudicazione di fondo soggetto alle
restrizioni fondate sul diritto fondiario rurale;
viste le osservazioni 12 gennaio 1996 di __________, 7
febbraio 1996 dell'UEF di Mendrisio e 16 febbraio 1996 di __________;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERANDO IN DIRITTO
che con avviso d'incanto 10 luglio 1995 l'UEF di Mendrisio
ha reso noto che il 30 novembre 1995 sarebbe stato messo all'asta il fondo n.
__________ di __________ di proprietà dell'escussa __________
che il fondo è stato correttamente indicato quale
"fondo soggetto alla Legge federale sul diritto fondiario rurale",
con "prezzo massimo non esorbitante fissato dall'autorità in Fr. 29'138.40
(= Fr. 10.80 al mq)" e con l'osservazione che "giusta gli art. 63 e
64 LDFR entra prioritariamente in considerazione come acquirente un coltivatore
diretto, il quale dovrà produrre in sede d'asta la necessaria autorizzazione
della Sezione dell'agricoltura, Divisione dell'economia, Bellinzona";
che dalle condizioni d'asta risultano anche le due
condizioni seguenti:
"16. L'aggiudicatario deve produrre
l'autorizzazione o depositare i costi per un nuovo incanto e richiedere
l'autorizzazione entro 10 giorni dall'aggiudicazione.
Se l'aggiudicatario non chiede
l'autorizzazione, o se questa è rifiutata, l'autorità preposta all'incanto
revoca l'aggiudicazione e ordina una nuova asta.
Il
primo aggiudicatario risponde delle spese della nuova asta (art. 67 LDFR).
- Se vi sono più offerte di prezzo
ammissibile, l'aggiudicatario è designato dalla sorte (art. 68 cpv.2
LDFR)";
che dal verbale d'incanto 30 novembre 1995 risulta che
vi sono state cinque offerte di Fr. 29'138.40 corrispondenti al prezzo massimo
non esorbitante fissato dall'autorità, oltre a __________ offerte di importi
superiori (__________per Fr. 40'000.--; __________ per Fr. 41'000.--;
__________ per Fr. 45'000.--) non considerate siccome non conformi al diritto
fondiario rurale;
che
l'operazione di sorteggio tra i cinque pari offerenti ha dato questo risultato:
-
-
-
-
che l'aggiudicatario __________ è stato diffidato,
"se non in possesso dell'autorizzazione cantonale ex art. 67 LDFR, a
richiedere la stessa entro e non oltre dieci giorni dalla data d'incanto",
ritenuto che - ove non fosse richiesta o venisse rifiutata -
"l'aggiudicazione verrà revocata e l'assegnazione verrà fatta al secondo
estratto dalla sorte, con le diffide di cui sopra e così di seguito, fino al
raggiungimento dei requisiti richiesti o ad esaurimento dei sorteggiati. Non
avendo ottenuto fra gli offerenti sorteggiati l'autorizzazione richiesta, l'UEF
di Mendrisio ordinerà una nuova asta, le cui spese verranno ripartite fra gli
aggiudicatari sorteggiati";
che la Sezione agricoltura ha respinto il 14 dicembre
1995 la richiesta di autorizzazione 9 dicembre 1995 di __________;
che con reclamo 9 dicembre 1995 __________, pari
oblatore sorteggiato al terzo posto e detentore di autorizzazione rilasciatagli
il 22 novembre 1995, ha chiesto l'annullamento dell'aggiudicazione con
contestuale obbligo per l'UEF di Mendrisio di indire una nuova asta ex art. 67
cpv.2 LDFR, con spese a carico del primo aggiudicatario;
che per __________ non vi può essere altra soluzione,
il "chiaro testo dell'art. 67 cpv.2 LDFR essendo inequivocabile
nell'ordinare una nuova asta, ritenuto altresì che per il cpv.3 "le spese
della nuova asta sono a carico del primo aggiudicatario";
che con reclamo 11 dicembre 1995 la debitrice
__________ e __________ __________, pari oblatore sorteggiato al quinto posto,
hanno chiesto l'annullamento dell'aggiudicazione, atteso che:
-
il fondo messo all'asta era stato stimato il
9 aprile 1990 dall'arch__________ come terreno edificabile per Fr.
1'888'600.--, corrispondente a Fr. 700.-- al mq;
-
successivamente il fondo è stato scorporato
dalla zona edificabile per essere inserito in zona agricola;
-
__________ è proprietaria del fondo mentre
__________ è titolare di una cartella ipotecaria di Fr. 500'000.-- in terzo
rango dopo precedenze di Fr. 800'000.--;
-
i ricorrenti non possono accettare che si
debba subire il valore vessatorio fissato dall'autorità in Fr. 29'138.40 e che
di conseguenza non si sia deliberato a __________ quale maggior offerente (Fr.
45'000.--);
-
la LDFR è nel caso di specie "un mezzo
vessatorio e comunque in contrasto con il principio costituzionale della
garanzia della proprietà";
-
"i ricorrenti si riservano già sin d'ora
di ricorrere al Tribunale federale per far accertare l'incostituzionalità della
normativa che ha così pesantemente ed arbitrariamente gravato sulla loro
situazione patrimoniale";
che i due reclami hanno per oggetto lo stesso
provvedimento dell'organo d'esecuzione (aggiudicazione di fondo soggetto al
diritto fondiario rurale) e sono fondati in sostanza su argomentazioni del
medesimo tenore;
che le vertenze inc. __________ e __________ possono
quindi essere congiunte per ragioni di economia processuale ed evase con una
sola sentenza, pur mantenendo la loro autonomia nel senso che i dispositivi
restano separati e possono essere impugnati anche singolarmente;
che __________, primo sorteggiato ma privo di
autorizzazione, con atto 12 gennaio 1996 contesta in linea di principio di
doversi assumere qualsivoglia spesa d'asta;
che __________, quarto sorteggiato, contesta pure
qualsivoglia spesa;
che l'UEF di Mendrisio si è rimesso al giudizio della
Camera;
che ex art. 136bis LEF l'acquisto della proprietà da
parte del compratore all'incanto può essere impugnato solamente in via di
ricorso (recte: reclamo) per l'annullamento dell'aggiudicazione;
che i due gravami sono pertanto ricevibili;
che l'art. 68 cpv.1 LDFR (Legge federale sul diritto
fondiario rurale, in: RS 211.412.11) stabilisce che se un fondo agricolo è
realizzato in occasione di un incanto forzato, l'autorità competente ad
accordare l'autorizzazione fissa il prezzo ammissibile a richiesta
dell'autorità preposta all'incanto;
che nel caso di specie la Sezione dell'agricoltura con
decisione 19 giugno 1995, cresciuta in giudicato, ha autorizzato la vendita a
pubblico incanto del fondo n. __________ RFD di __________ al prezzo massimo di
Fr. 10.80/m2;
che, in caso di incanto forzato, l'aggiudicatario deve
produrre l'autorizzazione o depositare i costi per un nuovo incanto e
richiedere l'autorizzazione entro dieci giorni dall'aggiudicazione (art. 67
cpv.1 LDFR), ritenuto che se l'aggiudicatario non chiede l'autorizzazione o se
questa è rifiutata, l'autorità preposta all'incanto revoca l'aggiudicazione e
ordina una nuova asta (art. 67 cpv.2 LDFR), caricando al primo aggiudicatario
le spese della nuova asta (art. 67 cpv.3 LDFR);
che se vi sono più offerte al prezzo ammissibile,
l'aggiudicatario è designato dalla sorte (art. 68 cpv.2 LDFR);
che in caso vi sono stati cinque offerenti il prezzo
massimo autorizzato e che il primo aggiudicatario non è stato autorizzato
all'acquisto dall'autorità competente (Sezione dell'agricoltura);
che la legge nulla dice sulle modalità ipotizzabili
nel caso in cui vi siano più pari offerenti, salvo che l'aggiudicazione debba
essere decisa dalla sorte;
che per i reclamanti non può darsi altro che una nuova
asta;
che il silenzio della legge consente per certo
soluzioni razionali, preferibili all'alea e alle spese connesse a una seconda
asta;
che, tra le soluzioni prospettabili, ottima si
dimostra quella attuata dall'UEF di Mendrisio che non si è limitato al
sorteggio del primo aggiudicatario ma, accertato che il designato non disponeva
ancora di autorizzazione all'acquisto di fondo agricolo, ha allestito - sempre
per sorteggio - la graduatoria degli altri quattro offerenti, avuto riguardo al
fatto, rilevante, che i cinque offerenti già avevano raggiunto il prezzo
massimo autorizzato;
che i reclamanti non portano validi argomenti atti a
contrastare l'interpretazione, meritevole di encomio, dell'UEF di Mendrisio e
si attestano su tesi di vuoto formalismo che mal si conciliano con lo scopo
della norma, che persegue - in tutta evidenza - la sollecita conclusione della
procedura di incanto forzato nell'ossequio del principio della parità di
trattamento e dell'imperativo del contenimento delle spese procedurali;
che l'esame della costituzionalità di una legge
federale sfugge manifestamente al potere di cognizione dell'autorità cantonale
di vigilanza;
che l'UEF di Mendrisio si determinerà ulteriormente
sul seguito di procedura nell'ossequio dei prescritti ex art. 67 e 68 LDFR;
che i gravami vanno pertanto respinti, ritenuto che
non si prelevano spese (art. 67 cpv.2 OTLEF) e non si assegnano indennità (art.
68 cpv.2 OTLEF);
PRONUNCIA
-
Le
procedure inc. n. __________ e __________ sono dichiarate congiunte.
-
Il
reclamo 9 dicembre 1995 (inc. n. __________) di __________ __________, è
respinto.
2.1. Non
si prelevano spese e non si assegnano indennità.
- Il
reclamo 11 dicembre 1995 (inc. n. __________) di __________, e __________, è
respinto.
3.1. Non
si prelevano spese e non si assegnano indennità.
- Intimazione: __________
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale
autorità di vigilanza
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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