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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
15.1995.00207
Data decisione, Autorità:
15.11.1995, CEF
Incarto n.
15.95.00207
Lugano
15 novembre 1995/C/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta,
presidente,
Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sul reclamo 6 ottobre 1995 di
entrambi
patr. dall’avv. __________
Contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano nelle esecuzioni in via di realizzazione d’un pegno
immobiliare n. __________ e __________ promosse contro i reclamanti da
in tema di validità della domanda di vendita;
richiamato il decreto presidenziale 10 ottobre 1995 di
non concessione dell’effetto sospensivo;
viste le osservazioni:
17 ottobre 1995 dell’__________
10 ottobre e 18 ottobre 1995 dell’UE
di Lugano;
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto
- Con PE in via di realizzazione d’un pegno immobiliare
- __________ del 20/24 marzo 1995 e n. __________ del 21/24 marzo 1995 dell’UE
di Lugano, __________) procede contro __________, con __________ quale terza
proprietaria dei pegni, per Fr. 204’850.55 e Fr. 351’674.40 oltre accessori.
Le
opposizioni interposte ai PE sono state respinte in via provvisoria dalla
Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, con sentenze 19 giugno 1995,
cresciute in giudicato.
B. Il 25 settembre 1995 la creditrice ha presentato le
domande di vendita e il 29 settembre 1995 l’UE di Lugano ne ha comunicato agli
escussi la ricezione.
C. Con tempestivo reclamo 6 ottobre 1995 __________ hanno
postulato la declaratoria di nullità degli “avvisi di ricezione della domanda
di vendita”, atteso che:
-
“entrambe
le domande di vendita dovevano essere respinte dall’UE di Lugano, in quanto
formulate prematuramente”;
-
“a
torto l’UE di Lugano ha calcolato il termine di sei mesi a partire dalla data
di inoltro dei PE o della loro notifica”;
-
“non
è stato invece tenuto conto della sospensione di tale termine durante il
periodo intercorso tra l’opposizione e la crescita in giudicato del rigetto
della relativa opposizione”;
-
“tale
periodo è durato dal 26 marzo 1995 al 29 giugno 1995, e pertanto non sono
trascorsi neppure tre mesi utili ai fini del computo”.
D. Con osservazioni 17 ottobre 1995 l’__________ ha
postulato la reiezione del gravame asseverando che “nell’ambito
dell’applicazione dell’art. 154 cpv. 1 LEF se è vero che ove sia stata fatta
opposizione non si computa il tempo trascorso dal giorno in cui fu promossa
azione a quello della sua giudiziale definizione, è altresì vero che il termine
così computato prolunga unicamente il termine massimo di due anni, mentre non
influisce minimamente sul termine minimo di sei mesi”.
E. L’UE di Lugano ha chiesto, con motivazioni che se del
caso saranno riprese in seguito, la reiezione del gravame.
Considerato
in diritto:
- Trattandosi come in concreto di un’esecuzione in via
di realizzazione di un pegno immobiliare, ossia dei Fol PPP n. __________ e
__________ RFD di __________, per l’art. 154 cpv. 1 LEF il creditore non può
domandare la realizzazione di un’ipoteca (art. 37 cpv. 1 LEF) prima di sei mesi
o dopo due anni dalla notificazione del precetto, ritenuto che ove sia stata
fatta opposizione non si computa il tempo trascorso dal giorno in cui fu
promossa l’azione a quello della sua definizione giudiziale.
L’azione
giudiziale ex art. 154 cpv. 1 LEF (intesa sia come lite sottoposta alla
procedura ordinaria che come contestazione relativa al rigetto
dell’opposizione) interrompe solo il termine massimo per chiedere la vendita di
un pegno immobiliare, non il termine minimo (DTF 90 III 85 e rif. ivi; Fritzsche/Walder,
Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht, vol. I, § 34 m. 39),
atteso che non vi è motivo che il creditore vincente nella procedura ordinaria
o di rigetto dell’opposizione debba aspettare ancora sei mesi prima di poter
chiedere la realizzazione (Fritzsche/Walder, ibidem).
-
Nel caso in discussione le notifiche dei precetti n.
__________ e __________ hanno avuto luogo il 24 marzo 1995 e il 25 settembre
1995 la creditrice ha presentato le relative domande di vendita. Le domande di
vendita 25 settembre 1995 sono state pertanto presentate correttamente dopo sei
mesi dalla notificazione dei precetti esecutivi, ritenuto che per l’art. 31
cpv. 2 LEF il termine fissato a mesi o ad anni scade nel giorno corrispondente
per numero a quello da cui comincia a decorrere.
-
Quando l’esecuzione è stata interrotta a seguito di
tempestiva opposizione, perché possa proseguire occorre alternativamente che (Kurt
Amonn, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 1993, § 22 m.
1-2; Pierre-Robert Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat,
1993, p. 151 e s.):
a) il
debitore ritiri l’opposizione;
b) il
giudice del rigetto pronunci il rigetto definitivo dell’opposizione;
c) il
giudice del rigetto pronunci il rigetto provvisorio dell’opposizione e il
debitore non promuova azione di disconoscimento di debito ex art. 83 cpv. 2 LEF
o, se la promuova, risulti soccombente: in siffatte ipotesi il rigetto da
provvisorio diviene definitivo;
d) il
giudice del merito nella procedura ordinaria di riconoscimento del credito ex art.
79 LEF pronunci, oltre alla condannatoria, anche il rigetto definitivo dell’opposizione.
-
Con pronunciati 19 giugno 1995 la Pretore del
Distretto di Lugano, Sezione 5, ha accolto le istanze formulate il 30 marzo
1995 da __________, rigettando le opposizioni interposte da __________ ai PE n.
__________ e __________. I reclamanti non hanno impugnato tempestivamente
siffatti pronunciati, che sono pertanto cresciuti in giudicato. L’UE di Lugano
si è quindi determinato correttamente: infatti, rigettate dalla Pretore le
opposizioni interposte dall’escusso e dalla terza proprietaria dei pegni, le
procedure esecutive devono continuare, ricevuta domanda in tal senso da parte
della creditrice (art. 154 LEF), con l’avviso di ricezione della domanda di
vendita (art. 155 cpv. 2 LEF) e con la conseguente esecuzione della vendita (art.
122 cpv. 1 LEF, applicabile anche nell’esecuzione in via di realizzazione del
pegno per il rinvio dell’art. 156 LEF).
-
Il reclamo 6 ottobre 1995 __________ è respinto.
Non
si prelevano spese (art. 67 cpv. 2 OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 68
cpv. 2 OTLEF).
Per questi motivi
richiamati gli art. 31 cpv. 2, 37 cpv. 1, 79, 83 cpv.
2, 122 cpv. 1, 154 cpv. 1, 155 cpv. 2 e 156 LEF
PRONUNCIA
-
Il reclamo 6 ottobre __________ è respinto.
-
Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
-
Intimazione a:
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale
autorità di vigilanza
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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