AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
15.1995.00185
Data decisione, Autorità:
08.01.1998, CEF
Incarto n.
15.95.00185
15.96.00027
Lugano
8 gennaio 1998
/MR/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente
Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 24 agosto 1995 __________
e sul reclamo 5 febbraio 1996 __________
avv.
entrambi
contro l’operato dell’amministrazione speciale
nel
fallimento di
in tema di vendita
a trattative private
viste le
osservazioni 29 settembre 1995 __________. al reclamo __________, nonché le
osservazioni 22 febbraio 1996 __________. e 2 aprile 1996 __________;
esaminati atti e
documenti;
ritenuto
in fatto: A. Con
decreto 8 aprile 1993, su istanza di autofallimento di , il Pretore
del Distretto di Lugano ha pronunciato il fallimento senza preventiva
esecuzione, incaricando l’Ufficio dei fallimenti del Distretto di
Lugano (in seguito UF), degli incombenti della procedura
fallimentare.
B. __________
il 22 novembre 1993 ha avuto luogo presso l’UF la prima assemblea dei
creditori, in occasione della quale è stata nominata una delegazione di cinque
creditori e designata __________. di __________ quale amministrazione speciale
del fallimento.
C. Con
contratto 16 settembre 1994 l’amministrazione fallimentare __________. ha
proceduto alla vendita a trattative private del 69% del pacchetto azionario
della __________ detenuto dal fallito, __________, moglie di questi e già
azionista per il restante 31 % nonché presidente del consiglio di
amministrazione della società. Il prezzo d’acquisto è stato fissato in
complessivi fr. 120’000.--, da pagarsi nella misura di fr. 10’000.-- al momento
della stipula del contratto, e il resto entro il 31 dicembre 1994, con
contestuale girata in bianco dei relativi certificati azionari e consegna dei
titoli ipotecari al portatore gravanti per fr. 1,8 milioni l’ immobile
__________ intestato alla società.
D. Il
4 agosto 1995 __________, che con scritto 1° dicembre 1993 ha notificato un
credito nel fallimento __________, ha chiesto alla __________. quale
amministrazione speciale del fallimento __________ ragguagli in merito alle
azioni della __________. di proprietà del fallito.
E. Con
scritto11 agosto 1995 __________. ha risposto di aver venduto le azioni della
__________. “onde evitare il fallimento della stessa”, facendo presente che
“grazie alla tempestività dell’azione fu recuperato, per la massa l’importo di
fr. 80’000.--” e che “questa operazione fu fatta con l’accordo dell’intera
commissione (recte: delegazione) dei creditori”.
F. A
seguito della richiesta di ulteriori informazioni da parte __________ .con
scritto 23 agosto 1995 le ha inviato copia del contratto di compravendita delle
azioni sottoscritto il 16 settembre 1994 dalla massa fallimentare e da
__________.
G. Con
reclamo 24 agosto 1995 __________ ha chiesto l’annullamento del contratto 16
settembre 1994, affermando in sostanza:
-
che
la vendita è avvenuta prima della seconda assemblea dei creditori senza che si
realizzassero le condizioni dell’art. 243 cpv. 2 LEF, le azioni vendute non
avendo avuto in particolare un prezzo di borsa o di mercato;
-
che
l’amministrazione speciale “nel suo scritto 11 agosto 1995 ha invocato lo stato
di stretta necessità, senza però meglio sostanziare tale assunto”;
-
che
“non è nemmeno dato a vedere quali siano gli effettivi introiti garantiti
dall’immobile di proprietà della __________., immobile che conta ben 29
appartamenti disposti su 5 piani”;
-
che
pertanto “l’amministrazione speciale avrebbe potuto e dovuto attendere la
seconda adunanza dei creditori prima di perfezionare l’alienazione”;
-
che
inoltre trattandosi di una vendita a trattative private “i creditori avrebbero
dovuto esserne debitamente informati prima che il negozio venisse perfezionato
onde offrire loro la possibilità di formulare offerte migliori”;
-
che
invece l’amministrazione speciale ha proceduto alla vendita delle azioni senza
darne avviso a tutti i creditori“ e che “l’unica sua preoccupazione, comunque
insufficiente e frettolosa, è stata quella di ottenere l’accordo della
commissione (recte: delegazione) dei creditori”;
-
che
infine la compravendita delle azioni della __________ avrebbe favorito in
maniera discriminante l’acquirente (moglie del fallito), “la quale si è
impegnata a versare la somma pari a fr. 120’000.-- ritirando un pacchetto
azionario di una società proprietaria di un bene immobile il cui valore
effettivo è valutabile in cifre sino a dieci volte superiori”.
H. Il
13 settembre 1995 ha avuto luogo presso questa Camera, nell’ambito della
procedura ricorsuale inc. __________ un’udienza, in occasione della quale è
stato deciso di sottoporre per ratifica la vendita del 69% del pacchetto
azionario della __________ alla prima assemblea dei creditori da convocarsi in
una seconda seduta.
I. Con
provvedimento 16 novembre 1995 l’amministrazione fallimentare ha convocato per
il 21 dicembre 1995 la prima assemblea dei creditori avente quale trattanda la
“vendita del 69% del pacchetto azionario della __________ ”. Dopo aver rilevato
che nell’autunno del 1992 fu acquistato, da parte del fallito, il pacchetto
azionario della ditta __________.” e che “il 31% delle azioni furono
immediatamente vendute a __________. ha ricordato che “nell’estate del 1994 la
signora __________ propose l’acquisto del pacchetto azionario della massa
fallimentare”. Di fronte a vari problemi e soprattutto allo stato precario
delle finanze della __________ “sia l’amministratore del fallimento sia i
membri della delegazione decisero di vendere le azioni, senza chiedere
l’autorizzazione ai creditori, a __________ per il prezzo di Fr. 120’000.--,
ciò per non perdere tempo né incorrere nel rischio di un fallimento della
società, con il risultato che si sarebbe persa la possibilità di far rientrare
nella massa fallimentare il prezzo concordato”. Tale contratto di compravendita
aveva “valore sospensivo” nel senso che “la vendita deve essere approvata dalla
maggioranza dei creditori”. Nel provvedimento l’amministrazione ha chiesto ai
creditori di decidere sulla vendita a __________ per Fr. 120’000.-- del 69% del
pacchetto azionario della __________., stabilendo contestualmente che “in caso
contrario verrà fatta immediatamente, ossia nella stessa seduta, una vendita
all’asta tra i creditori” con un piede d’asta di fr. 120’000.-- .
J. L’8
dicembre 1995 l’amministrazione ha limitato l’ordine del giorno dell’assemblea
del 21 dicembre 1995 alla sola ratifica della “vendita a trattative private del
69% delle azioni della __________ alla signora __________ per Fr. 120’000.--”.
K. Con
provvedimento 23 gennaio 1996 l’amministrazione del fallimento, preso atto che
all’assemblea del 21 dicembre 1995 non è stato raggiunto il quorum per
deliberare validamente, ha deciso “di far ratificare l’operato e la vendita di
queste azioni per via circolare”.
L. Con
tempestivo reclamo 5 febbraio 1996 __________, che ha a sua volta insinuato un
credito nei confronti del fallito, ha chiesto di annullare “la delibera indetta
per via circolare e di convocare formalmente una nuova assemblea per esaminare
se i creditori ratificano il contratto stipulato dall’amministrazione del
fallimento __________ ”, atteso che:
-
“la
formazione della volontà dei creditori scaturisce esclusivamente dalla
documentazione sottoposta loro dall’amministrazione del fallimento”;
-
“la
tenuta di un’assemblea permetterebbe invece di far valere anche ulteriori
argomenti suscettibili di influenzare in modo decisivo la volontà
dell’assemblea”;
-
“la
procedura adottata non prevede la notifica dei risultati della deliberazione
scritta” dalla quale (notifica) “dovrebbe decorrere il termine di cui all’art.
239 LEF”;
-
“l’amministrazione
del fallimento ha stipulato con __________, moglie del fallito,
nell’aprile-maggio 1995 un contratto di cessione del 69% del pacchetto
azionario della __________ , per un prezzo di Fr. 120’000.-- (...). Il
contratto sarebbe sottoposto a clausola sospensiva, ma intanto i titoli
(azioni nominative9 sarebbero prontamente stati girati e le cartelle ipotecarie
per Fr. 1’800’000.-- consegnate dal sottoscritto all’amministrazione del
fallimento, pure sarebbero state prontamente consegnate ai rappresentanti della
parte acquirente”;
-
“in
relazione al presunto valore delle azioni, basterà ricordare che la transazione
precedente di acquisto, da parte di __________ effettuata ad un prezzo indicato
di Fr. 1.--, è stata tassata dall’Ufficio __________ per un prezzo di Fr.
7’027’515.--. Tale è infatti il valore attribuito all’immobile dall’Ufficio del
registro fondiario”;
-
“venire
a sostenere che Fr. 120’000.-- è un prezzo congruo per il 69% della società è
pertanto quantomeno bizzarro”;
-
l’amministrazione
del fallimento, per gestire il pacchetto azionario, avrebbe dovuto quantomeno
chiedere all’amministrazione della società di indire un’assemblea nell’ambito
della quale esaminare e se del caso approvare i conti”;
-
non
si capirebbe “come sia possibile non intervenire con un’azione di revoca o
quant’altro per recuperare la porzione del 31% del pacchetto azionario che il
fallito e la sua consorte affermano essere stato acquistato da quest’ultima.
Riconoscere la signora __________ quale proprietaria del 31% del pacchetto
azionario della __________. sulla scorta di un pezzo di carta, dal quale tra
l’altro il presunto trapasso si evince solo indirettamente, non è all’altezza
di una seria amministrazione fallimentare”;
-
l’importo
di Fr. 120’000.-- può “derivare solo o da una distrazione di beni del fallito
dal proprio fallimento o dall’amministrazione della __________ ”.
M. Con
osservazioni 2 aprile 1996 __________ postula la reiezione del gravame
rilevando in sostanza che la prassi adottata dall’amministrazione “corrisponde
alla prassi dell’Ufficio fallimenti in identiche fattispeci”, che il reclamante
si dilunga su aspetti formali “che non hanno portato alcun pregiudizio
materiale”, limitandosi “ad osservare che la tenuta di un’assemblea
permetterebbe di far valere anche ulteriori argomenti suscettibili di
influenzare in modo decisivo la volontà dell’assemblea”, senza tuttavia neppure
renderne verosimile l’esistenza. Rilevante sarebbe invece “che la decisione dei
creditori è stata presa sulla base di una documentazione esaustiva delle problematiche
in questione, in particolare (...) dei bilanci della società e della perizia
sull’immobile unico bene della società stessa”. Il reclamante dimenticherebbe
che “sia i bilanci della società (non contestati) sia la perizia (non
contestata) (...) sono allegati alla circolare per la decisione di ratifica del
contratto di vendita delle azioni; documenti dai quali ben si evincono i motivi
per i quali la vendita è stata ratificata”. Da ultimo osserva che “sia le
azioni della __________ che le cartelle ipotecarie sono state poste sotto
sequestro penale” contro il quale non sarebbe stato interposto reclamo “per
non ritardare lo svolgimento delle informazioni preliminari”.
N. Anche
l’amministrazione speciale del fallimento postula la reiezione del gravame
affermando che, preso atto all’udienza del 13 novembre 1995 “che i bilanci
della società risultavano passivi, si decise di convocare un’assemblea
straordinaria per il 21 dicembre 1995 per la deliberazione della vendita di
queste azioni”. “Per poter dar modo ai creditori di rendersi conto del valore
effettivo dell’unico attivo della società” __________ avrebbe inoltre fatto
allestire all’inizio di dicembre 1995 una perizia dell’ immobile __________, di
proprietà della ___________________, dalla quale risulterebbe un valore “ben
inferiore ai mutui ipotecari (Sfr. 5’500’000.--) che gravano il condominio”.
Ritenuto che “l’assemblea del 21 dicembre 1995 non potè deliberare la vendita
per la mancanza del quorum”, l’amministrazione decise di chiedere la ratifica
della vendita per via circolare allegando tutti i giustificativi con
l’avvertenza che se la maggioranza dei creditori non si fosse opposta, la
vendita sarebbe stata ritenuta ratificata. La risposta non sarebbe stata
negativa “in quanto 25 voti furono favorevoli contro i 18 contrari”.
__________. rileva pure che dato che “la società già con l’esercizio 1991
chiudeva in perdita” e che anche “i bilanci 1993, sui quali si basarono le
trattative di vendita, chiudevano in perdita (...), l’operato sia dell’amministrazione
che della delegazione dei creditori si basò sul fatto economico, cercando di
incassare il più possibile da una società che per se stessa avrebbe dovuto
fallire”. Inoltre “i fatti economici della società”, in particolare la perdita
negli anni 1992 e 1993 avrebbero indotto l’amministrazione a rinunciare a
“intraprendere inutili processi per una revocatoria del 31% delle azioni già in
mano di __________ in quanto si temeva l’imminente fallimento di quest’ultima”.
Quanto alla provenienza della somma di fr. 120’000.-- versata da __________
osserva infine che l’importo è stato sequestrato dalla Procura Pubblica e che
l’amministrazione del fallimento “ha chiesto, a titolo cautelare, il sequestro
sia delle azioni __________ che delle cartelle ipotecarie di Sfr.
1’800’000.--”.
Considerando
in diritto: 1. Preliminarmente
si osserva che essendo le due procedure di reclamo di cui agli __________ in
sostanza dirette contro le modalità di realizzazione di un medesimo attivo
della massa, e meglio contro la vendita 16 settembre 1994 a trattative private
__________ del pacchetto azionario __________ per fr.120’000.-- , si giustifica
la loro congiunzione, e la loro evasione in un’unica sentenza, seppure con
dispositivi distinti.
a) Per
l’art. 243 cpv. 3 LEF i beni della massa si possono in linea di principio
realizzare soltanto dopo la seconda adunanza dei creditori, quando cioè
i crediti insinuati sono stati verificati ed è stata allestita e depositata la
graduatoria (art. 252 LEF). Prima di allora l’amministrazione fallimentare deve
sostanzialmente limitarsi a conservare gli attivi, in modo cioè da evitare che
subiscano una perdita di valore (cfr. DTF 115 III 124, 108 III 2; K. Amonn/ D. Gasser,
Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 6. ed., Berna 1997, §45
n.27, p. 361). Soltanto oggetti esposti a rapido deprezzamento o la cui
conservazione comporti notevoli spese vanno realizzate senza indugio, così come
possono essere realizzate anticipatamente cartevalori e altri oggetti che hanno
un prezzo di borsa o di mercato (art. 243 cpv.2 LEF).
b) Nella
procedura fallimentare la vendita a trattative private, quale forma di
realizzazione alternativa in particolare ai pubblici incanti, è ammessa oltre
che nei casi d’urgenza ex art. 243 cpv.2 LEF, anche e soprattutto quando lo
decide la seconda adunanza dei creditori, atteso che - a differenza di
quanto avviene nell’ambito dell’esecuzione speciale (cfr. l’art. 130 n.1 LEF, e
nel nuovo diritto in vigore dal 1° gennaio 1997, gli art. 130 n.1 e 143b nLEF)
- non è necessario il consenso di tutti gli interessati (cfr. art. 256 cpv. 1
LEF; K. Amonn/ D. Gasser, op.cit., §47 n.24, p.381; lo è tuttavia quello dei
creditori pignoratizi qualora l’oggetto da realizzare sia costituito in pegno,
cfr. art. 256 cpv. 2 LEF). La prima adunanza dei creditori può invece in
principio deliberare la vendita a trattative private soltanto nei casi
d’urgenza (deve cioè trattarsi di questione “la cui soluzione non ammetta
indugio”, cfr. art. 238 cpv. 1 prima proposizione LEF; H. Fritzsche/ H. U. Walder,
Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht, Vol. II, Zurigo 1993,
§48 n.23 s. p. 289 ss. e §47 n.18 p.266 nota 39).
c) La
vendita a trattative private proprio perché è una forma di realizzazione
forzata costituisce, al pari della vendita agli incanti, un atto d’ufficio
__________ e ha carattere di diritto pubblico: in particolare si distingue dal
contratto di diritto privato per il fatto che l’organo esecutivo incaricato
della realizzazione non è libero nel suo agire, bensì ha il preciso obbligo -
nell’interesse dei partecipanti alla procedura fallimentare - di ricercare
l’offerta di acquisto migliore: in quest’ottica è principio giurisprudenziale
indiscusso che prima della conclusione di una concreta vendita a trattative
private deve essere data la possibilità a tutti i creditori - nell’ambito di
un’assemblea oppure consultati per mezzo di circolare - di formulare offerte
superiori (DTF 106 III 82;105 III 76; 101 III 56 cons.3c e riferimenti citati;
cfr. P.-R. Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 3. ed.,
Losanna 1993, p.344; K. Amonn/ D. Gasser, op.cit., §27 n.44 p.223; H. Fritzsche/
H. U. Walder, op.cit.,Vol.II, § 51 p.334s.; siffatto principio è stato ora
codificato nel nuovo art. 256 cpv.3 LEF, tuttavia con la limitazione ai soli
beni di cospicuo valore e ai fondi). Come atto di autorità pubblica (staatlicher
Hoheitsakt) la vendita a trattative private può infatti essere impugnata in
via di ricorso all’autorità di vigilanza in applicazione analogica dell’art.
136bis LEF (cfr. DTF 107 III 21 cons.1, 106 III 82 cons.4; P.-R. Gilliéron, op.
cit., p.344; cfr. l’applicazione diretta del nuovo art.132a cpv.1 LEF).
a) Nel
caso concreto l’amministrazione speciale ha proceduto alla stipulazione dell’atto
16 settembre 1994 di vendita __________ del 69 % del pacchetto azionario
__________ per un prezzo di fr. 120’000.-- (doc.9 - osservazioni 29 settembre
1995 __________ ) prima della seconda adunanza dei creditori. L’atto di
vendita è stato sottoscritto dal ____________________, in rappresentanza della
massa fallimentare, dal fallito e dall’acquirente __________. Al punto 4 del
contratto si legge:
“Dieser
Vertrag wird unter Suspensivwirkung abgeschlossen, vorbehältlich der Rechte der
Gläubiger”.
A
prescindere dalla portata giuridica di siffatta clausola dal tenore piuttosto
vago, dagli atti non risulta che la proposta di acquisto formulata da
__________ sia stata sottoposta all’esame e approvazione di alcuna adunanza di
creditori, né risulta che sia stata data la possibilità ai creditori di
presentare offerte maggiori prima della sua accettazione da parte
dell’amministrazione, atteso che l’asserito consenso alla stipula da parte
della delegazione dei creditori non sostituisce in principio la necessaria
decisione dell’assemblea dei creditori (sia essa la prima o la seconda). In
questo senso il modo di procedere adottato dall’amministrazione fallimentare va
censurato e il reclamo __________ non risulta privo di pregio,
indipendentemente dalla questione d’ordine sollevata in relazione alla
legittimazione formale __________ ad interporre reclamo (legittimazione che
tuttavia alla luce dell’insinuazione di credito 1° dicembre 1993 nella presente
procedura fallimentare può senz’altro essere ammessa, atteso come a questo
stadio di procedura la legittimazione ricorsuale dei creditori non dev’essere
giudicata con eccessivo rigore, cfr. H. Fritzsche/ H. U. Walder, op.cit.,Vol.II,
§ 47n.11, p.263).
b) Facendo
seguito a quanto dichiarato all’udienza tenutasi il 13 novembre 1995 presso
questa Camera nell’ambito della procedura di reclamo __________,
l’amministrazione fallimentare ha convocato per il 21 dicembre 1995 la prima
assemblea dei creditori a una seconda seduta per la ratifica dell’avvenuta
compravendita. Non essendosi l’assemblea costituita validamente per mancanza
del quorum necessario (art. 235 cpv. 3 LEF), __________ ha provveduto a
sottoporre la proposta di ratifica per mezzo di una circolare datata 23 gennaio
1995 (recte: 1996). Siffatta circolare, corredata tra l’altro della
copia del contratto 16 settembre 1994 da ratificare, del rapporto di revisione
dell’esercizio 1991 __________. e dei bilanci 1992 e 1993 della società (cfr.
doc. 3 osservazioni 22 febbraio 1996 __________), contiene una proposta di
ratifica così formulata (cfr. p.4 della circolare):
“Vi preghiamo di volerci ritornare il tagliando
debitamente firmato, e in caso di patrocinio di terze persone, vogliate
cortesemente allegare la dovuta procura,
entro
e non oltre il 7 febbraio 1996.
Vorremmo
concludere la seguente rendendovi cortesemente attenti sul fatto che:
“Se
la maggioranza dei creditori no(n) si opporrà, la vendita sarà ritenuta
ratificata;
in
caso contrario verrà fissata una nuova vendita.”
Il tagliando allegato, da parte sua,
presenta la seguente dicitura (p.5 della circolare):
Ratifico
con la presente la vendita delle azioni __________ alla signora __________
Mi
oppongo alla vendita che fu effettuata.
Ora
a prescindere da un esame del merito della proposta di ratifica, risulta palese
dalla sola formulazione della circolare l’assenza di qualsiasi accenno alla
possibilità per i creditori di maggiorare il prezzo di fr. 120’000.--, i
creditori essendo posti di fronte all'alternativa di accettare la vendita così
come effettuata o di opporvisi: manca quindi un elemento decisivo della vendita
a trattative private, ciò che impedisce a prori il formarsi di una valida
ratifica della vendita. In questo senso il reclamo di __________ va accolto, la
circolare 23 gennaio 1996 dell’amministrazione __________. annullata e la
proposta di ratifica della vendita a trattative private del 69% del pacchetto
azionario della __________. ripetuta nei modi e nelle forme di rito.
Ritenuto
che il 5 luglio 1996, nelle more delle presenti procedure di reclamo, è stata
depositata la graduatoria fallimentare, divenuta poi oggetto di altri gravami
tuttora pendenti davanti a questa Camera, risulta possibile e opportuno
procedere direttamente alla convocazione della seconda assemblea dei creditori,
fissando nell’ordine del giorno anche la delibera sul modo di realizzazione del
pacchetto azionario della __________ appartenente alla massa, rispettivamente
sulla ratifica della vendita a trattative private conclusa con __________ - con
esplicita possibilità di rilancio del prezzo da parte dei creditori - e
soltanto qualora siffatta assemblea non potesse validamente costituirsi,
procedere alla ratifica per mezzo di circolare con l'esplicita indicazione del
citato diritto al rilancio. In questo senso sono evasi i reclami __________ in
punto al modo di realizzazione del noto pacchetto azionario della __________
- Non
si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità
(art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto
federale.
Richiamati gli art. 243, 252, 256 LEF
pronuncia: 1. Il
reclamo 24 agosto 1995 __________, è accolto nel senso dei considerandi.
1.1. E’
fatto ordine all’amministrazione speciale del fallimento __________ di convocare
la seconda assemblea dei creditori per procedere alla delibera sul modo di
realizzazione del 69% del pacchetto azionario della __________, rispettivamente
sulla ratifica della vendita del medesimo pacchetto a trattative private a
__________ per un prezzo di fr. 120’000.-- , atteso che relativamente alla
proposta di ratifica sarà data esplicita possibilità ai creditori di presentare
offerte d’acquisto superiori.
1.2. Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
1.3. Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a __________, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
- Il
reclamo 5 febbraio 1996 __________ è accolto nel senso dei considerandi.
2.1. E’
fatto ordine all’amministrazione speciale del fallimento __________ di
convocare nelle forme di rito la seconda assemblea dei creditori del
fallimento __________ per procedere alla delibera sul modo di realizzazione del
69% del pacchetto azionario della __________, rispettivamente sulla ratifica
della vendita del medesimo pacchetto a trattative private a __________ per un
prezzo di fr. 120’000.-- , atteso che relativamente alla proposta di ratifica
sarà data esplicita possibilità ai creditori di presentare offerte d’acquisto
superiori.
2.2. Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
2.3. Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a __________, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
- Intimazione
a:
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale
autorità di vigilanza
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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