AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
15.1995.00177
Data decisione, Autorità:
22.01.1996, CEF
Incarto n.
15.95.00177
Lugano
22
gennaio 1996/C/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta,
presidente
Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sul reclamo 20 luglio 1995 di
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di
Locarno nell’esecuzione n. __________
a convalida del sequestro n. __________ promossa contro la reclamante dal
in
tema di notifica di atti esecutivi;
viste
le osservazioni:
26 luglio 1995 del Comune di __________
8 agosto 1995 dell’UEF di Locarno;
esaminati
atti e documenti;
ritenuto
in fatto:
A. Con decreto 8 maggio 1995 la Giudicatura di Pace del
Circolo delle Isole ha sequestrato, su istanza del Comune di __________, per un
credito di Fr. 111.45 oltre accessori la quota di comproprietà della debitrice
delle part. n. __________ e __________ RFD di __________.
B. L’UEF di Locarno ha eseguito il sequestro il 19 giugno
1995.
C. Con
atto 23 giugno 1995 ___________ l’UEF di Locarno ha pubblicato il decreto di
sequestro 8 maggio 1995 e il verbale di sequestro 19 giugno 1995, stabilendo
che la pubblicazione sul foglio ufficiale cantonale del verbale di sequestro
vale quale intimazione alla debitrice nella forma degli assenti.
D. Il 21 giugno 1995 l’UEF di Locarno ha emesso contro la
debitrice, a convalida del sequestro n. __________, il PE n. __________.
Con
provvedimento 7 luglio 1995 l’UEF ha notificato il PE alla debitrice nella
forma degli assenti mediante pubblicazione sul FUC n. __________ di stessa
data.
E. Con reclamo 20 luglio 1995 __________ ha postulato la
declaratoria di nullità del decreto di sequestro e della procedura edittale,
atteso che il Comune di __________ è a perfetta conoscenza che essa si trova,
per ragioni di studio, a __________ in __________.
F. Con osservazioni 26 luglio 1995 il Comune di
__________ ha postulato la reiezione del gravame asseverando che __________
__________i è partita da __________ senza annunciarsi all’Ufficio controllo
abitanti. “Infatti la debitrice ha fatto domanda di dimora ed è stato
registrato l’arrivo il 30.12.1993. Il 15.7.1994 è stata registrata la partenza
d’ufficio per la __________ dato che da più di sei mesi non abitava a
__________ ”.
G. Delle osservazioni dell’UEF di Locarno si dirà, per
quanto necessario, in seguito.
Considerato
in
diritto:
-
Sebbene il reclamo di __________ non brilli per
chiarezza, dallo stesso sembrerebbe che la reclamante si aggravi principalmente
contro il decreto di sequestro che viene espressamente indicato in epigrafe
all’atto 20 luglio 1995 quale oggetto dell’impugnativa, perché essa soggiorna
solo provvisoriamente per ragioni di studio a __________ in __________ e il
creditore era perfettamente a conoscenza del suo attuale indirizzo. Per la
stessa ragione la reclamante censura pure il fatto che il decreto di sequestro,
il verbale di sequestro e il precetto esecutivo le siano stati notificati in
via edittale mediante pubblicazione sul _________.
-
La via del reclamo è data contro l’esecuzione del
sequestro ad opera dell’organo d’esecuzione (cfr. Kurt Amonn, Grundriss des Schuldbetreibungs-
und Konkursrechts, Berna 1993, § 51 m. 62; Pierre-Robert Gilliéron, Poursuite pour
dettes, faillite et concordat, Losanna 1993, p. 385).
-
Il creditore sequestrante deve fornire all’autorità
del sequestro (pretore) le indicazioni su tutti gli elementi che devono formare
oggetto del decreto e che sono enumerati all’art. 274 cpv. 2 LEF.
a) Se il pretore concede per errore un sequestro benché
ne manchino gli essentialia, l’UEF deve comunque in principio eseguirlo: il suo
potere d’esame è infatti assai limitato, se raffrontato a quello del pretore,
atteso che non gli è assolutamente possibile verificare le condizioni materiali
del sequestro (salvo casi limite dove il principio dell’economia processuale
prevale sul dogmatismo fondato su poteri di cognizione sostanzialmente diversi:
ad esempio, se esiste contestazione sulla proprietà dei beni da sequestrare e
se la proprietà del terzo è perfettamente chiara, l’UEF deve rifiutare
l’esecuzione del sequestro con provvedimento suscettibile di reclamo ex art. 17
LEF all’autorità di vigilanza).
b) L’UEF deve invece verificare la regolarità formale del
decreto di sequestro nel senso che vi siano tutte le indicazioni previste dalla
LEF, atteso che carenze o formulazioni insufficienti trarranno seco la non
prosecuzione del sequestro (cfr. DTF 107 III 37; CEF 18 aprile 1988 su reclamo A.F.
cons. 1; Gilliéron, op. cit., p. 384-385).
- E’ principio giurisprudenziale e dottrinale indiscusso
che l’UEF deve rifiutare l’esecuzione del decreto pretorile di sequestro
quando:
a) i
beni da sequestrare sono impignorabili (DTF 107 III 37, 106 III 106 e 76 III
34-35; Gilliéron, op. cit., p. 384; Amonn, op. cit., § 51 m. 45; Hans Ulrich Walder-Bohner,
Fragen der Arrestbewilligungspraxis, Zurigo 1982, p. 46 m. 93);
b) i
beni da sequestrare sono fuori della giurisdizione del circondario di
esecuzione (DTF 107 III 37, 80 III 126 e 75 III 26 cons. 1; Gilliéron, op.
cit., p. 384; Amonn, op. cit., § 51 m. 45);
c) i
beni da sequestrare non esistono (DTF 107 III 37-38, 105 III 141 e 80 III 87; Gilliéron,
op. cit., p. 385; Amonn, op. cit., § 51 m. 45);
d) i
beni da sequestrare, per ammissione del creditore o per evidenza manifesta,
appartengono a un terzo (DTF 109 III 124 cons. 6, 105 III 114 cons. 4 e 104 III
58-59 cons. 3; Gilliéron, op. cit., p. 385; Amonn, op. cit., § 51 m. 45);
e) i
beni da sequestrare, per ammissione del creditore o per evidenza manifesta,
appartengono a uno stato estero e si riferiscono a fatti ex iure imperii (DTF
108 III 109; CEF 18 aprile 1988 su reclamo A.F. cons. 1e; Gilliéron, op. cit.,
p. 385; Amonn, op. cit., § 51 m. 45);
f) il
sequestro è stato ottenuto in violazione del principio della buona fede ex art.
2 cpv. 1 CC (DTF 112 III 51, 108 III 104-105 e 120-121, 107 III 38 cons. 4; Gilliéron,
op. cit., p. 385; Amonn, op. cit., § 51 m. 45).
-
La
tesi della reclamante non è incentrata su alcuna delle ipotesi di cui sopra,
nel senso che __________ assevera di soggiornare solo provvisoriamente per
ragioni di studio a __________ in __________. Ne consegue l’irricevibilità del
reclamo contro il decreto di sequestro in quanto l’azione di revoca del
sequestro ex art. 279 cpv. 2 LEF va promossa non alla Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale di appello bensì davanti al giudice del luogo del
sequestro.
-
Di principio vi è la possibilità di notificare atti
esecutivi in via edittale quando in Svizzera è dato un luogo dell'esecuzione
(cfr. CEF 5 maggio 1988 consid. 1 su reclamo di A. SA, 20 agosto 1986 consid. 4
in re CH c. M.M.K.; Fritzsche/Walder, Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem
Recht, vol. I, Zurigo 1984, § 14 m. 13): tale presupposto si realizza nella
concreta fattispecie, luogo dell'esecuzione essendo __________ dove si trova il
bene immobile sequestrato (art. 52 LEF).
a) __________
si aggrava contro la notifica del decreto di sequestro, del verbale di
sequestro e del precetto esecutivo avvenuta mediante pubblicazione sul FUC n.
__________ del ______ e n. __________ del __________, asseverando che il
creditore era perfettamente a conoscenza del suo attuale indirizzo.
b) La
notifica di un atto esecutivo avviene di regola con la consegna dello stesso al
suo destinatario (art. 66 cpv. 1 LEF; ZR 81/1982 n. 58 p. 142).
Se
il debitore è domiciliato all'estero la notificazione si fa per mezzo delle
autorità di quel luogo o per posta (art. 66 cpv. 3 LEF).
Per
l'art. 66 cpv. 4 LEF se il domicilio del debitore non è conosciuto la
notificazione si fa mediante pubblicazione. La notifica nelle vie edittali
costituisce l'ultima ratio e si attua solo quando non è possibile procedere
altrimenti. Ad essa non si può far capo prima che il creditore e l'ufficio
delle esecuzioni abbiano intrapreso tutte le ricerche adeguate alla situazione
di fatto per reperire un indirizzo ove possa essere eseguita la notificazione
al debitore (DTF 112 III 7, 64 III 43): la notificazione mediante pubblicazione
può quindi avvenire soltanto quando, malgrado appropriate indagini, non si è
potuto accertare il luogo di domicilio o di residenza del debitore o quando tali
indagini appaiano senz'altro inutili (DTF 64 III 43, 56 I 94 ss.; ZR 81/1982 n.
58 p. 143 e rif. ivi; Fritzsche/Walder, op. cit., § 14 m. 27).
La
giurisprudenza ammette che la notifica nelle forme edittali è pure possibile
quando l'escusso ha domicilio conosciuto, sia che -come nel caso di specie- il
creditore abiti in Svizzera, sia nel caso di un creditore domiciliato
all'estero ma al beneficio di un titolo esecutivo svizzero o di un titolo
equivalente riconosciuto da una Convenzione internazionale, qualora sia
impossibile notificargli ufficialmente gli atti (DTF 103 III 5, 79 III 136, 68
III 15).
c) Come risulta dal doc. C, ossia dalla fotocopia della
busta di intimazione di una raccomandata trasmessa alla reclamante, il Comune
di __________ perlomeno dal 30 marzo 1995 era a conoscenza dell’attuale
residenza della debitrice: ne consegue che in concreto non sono adempiuti i
presupposti dell’art. 66 cpv. 4 LEF.
d) Secondo la giurisprudenza e la dottrina, la
legittimazione a presentare reclamo deve essere riconosciuta solo a chi è leso
nei propri interessi giuridicamente protetti da una misura dell’organo
d’esecuzione, costitutiva di pregiudizio materiale attuale (cfr. DTF 112 III 1
cons. 3b p. 3 e rinvii; CEF 11 marzo 1994 su reclamo R. e L.W.; Amonn, op.
cit., § 6 m. 19, Gilliéron, op. cit., p.56; Fritzsche/Walder, op. cit., § 8 m .
16).
e) __________, avendo avuto immediata conoscenza della
pubblicazione dei noti atti esecutivi e avendo avuto la possibilità di
interporre tempestiva opposizione al PE in narrativa, non è stata toccata nei
propri interessi giuridicamente protetti e non ha subito alcun pregiudizio
dalla notifica del decreto, del verbale di sequestro e del precetto esecutivo
mediante pubblicazione sul __________. Il reclamo va pertanto dichiarato
irricevibile anche in quanto rivolto contro la pubblicazione sul ________.
f) In via abbondanziale, per quanto riguarda segnatamente
la notifica di atti esecutivi, va ancora rilevato che precetto esecutivo e gli
altri atti esecutivi notificati nelle vie edittali, benché non siano adempiuti
i presupposti dell’art. 66 cpv. 4 LEF, non sono nulli (DTF 75 III 83-84 e 64
III 40 ss.; ZR 1995 n. 53 p. 162; Fritzsche/Walder, op. cit., § 14 n. 57).
Infatti un atto esecutivo notificato in termini manchevoli, ma comunque giunto
al destinatario, è comunque valido (ZR 1995 n. 53 p. 162), non pregiudicando la
tutela dei legittimi interessi dell’escusso che può far valere i suoi mezzi di
difesa nei termini che decorrono dalla conoscenza della notifica.
- Il reclamo 20 luglio 1995 __________ è irricevibile.
Non
si prelevano spese (art. 67 cpv. 2 OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 68
cpv. 2 OTLEF).
Per
questi motivi,
richiamati
gli art. 17, 52, 66 cpv. 1, 3 e 4, 274 cpv. 2 e 279 cpv. 2 LEF
pronuncia
-
Il
reclamo 20 luglio 1995 __________, è irricevibile.
-
Non
si prelevano spese e non si assegnano indennità.
-
Intimazione
a: _________
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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