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Numero d'incarto:
15.1995.00105
Data decisione, Autorità:
29.08.1995, CEF
Incarto n.
15.95.00105
Lugano
29 agosto 1995/C/fc/bsn
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
Composta dei giudici:
Cometta,
presidente,
Pellegrini, Zali
Segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sul reclamo 27 marzo 1995 del
contro
l’operato
dell’ Ufficio di esecuzione e fallimenti di Mendrisio nel fallimento del
in tema di iscrizione della proprietà di cartelle
ipotecarie nel registro dei creditori del registro fondiario;
viste le osservazioni:
18 aprile 1995 del __________
26 aprile 1995 dell'UEF di Mendrisio;
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto:
A. Il
12 gennaio 1995 la Pretore di Mendrisio-Nord ha decretato il fallimento del
__________Il 26 gennaio 1995, statuendo sull’istanza in tal senso dell’UEF di Mendrisio,
la Pretore ha autorizzato la liquidazione del fallimento del __________
mediante la procedura sommaria.
B. Con
atto 2 febbraio 1995 l’UEF di Mendrisio ha pubblicato l’apertura del fallimento
ex art. 231 LEF e ha fissato al 2 marzo 1995 il termine per l’insinuazione dei
crediti e per la notifica delle servitù relative alle PPP __________ __________
del fondo base part. n. __________ RFD di __________, di proprietà della
fallita.
Con
scritto 1. marzo 1995 il __________ ha insinuato un credito di Fr.
12’185’743.25 oltre interessi preteso garantito da due cartelle ipotecarie al
portatore di Fr. 5’000’000.-- cadauna gravanti in terzo e quarto rango le note
PPP. A sostegno della sua pretesa __________ ha prodotto, oltre alle cartelle
ipotecarie, due contratti di mutuo datati 9 febbraio 1989 e 29 gennaio 1990 dai
quali risulta che __________ ha concesso al __________ un credito di
costruzione di Fr. 19’500’000.-- poi ridotto a Fr. 18’000’000.-- e uno scritto
27 novembre 1992 dal quale si evince che con effetto dal 31 ottobre 1992
__________ ha ceduto il credito vantato contro la fallita, unitamente alle
relative garanzie, a __________.
C. Con
“istanza di cambiamento di iscrizione a registro dei creditori” del 2 marzo
1995 il __________ ha chiesto “l’iscrizione del proprio nominativo nel Registro
dei creditori per quanto riguarda le cartelle ipotecarie di nom. Fr. 5’000’000”,
atteso che “in seguito ad avvenuta cessione di credito, garanzie e diritti
accessori ivi connessi, avvenuta il 27 novembre 1992” __________ sarebbe
“subentrata nel credito garantito dalle cartelle ipotecarie al portatore a suo
tempo concesso dalla __________ al __________. Ritenuto che il 12 gennaio 1995
è stato decretato il fallimento della debitrice, __________ ha chiesto all’UEF
di Mendrisio il consenso a questa operazione.
D. Il
10 marzo 1995 l’avv. __________, presidente del consiglio di amministrazione
della fallita, si è opposto all’iscrizione della reclamante nel Registro dei
creditori, asseverando in sostanza che __________ non è creditrice cessionaria
mancando “l’atto formale di cessione nella forma scritta ai sensi dell’art.165
cpv. 1 CO”. La comunicazione del 27 novembre 1992 non varrebbe infatti quale
atto di cessione in forma scritta, “poiché trattasi semplicemente della
comunicazione alla debitrice”. Creditore risulterebbe pertanto ancora il
__________. Per l’avv. __________ le cartelle ipotecarie in questione sono
inoltre di proprietà del __________ che le ha cedute al __________ in pegno
manuale.
E. Con
decisione 14 marzo 1995 l’UEF ha negato alla reclamante il consenso al
cambiamento dell’iscrizione nel registro fondiario, atteso che “__________ non
essendo tutt’oggi legittimo creditore della fallita non può richiedere
l’iscrizione a Registro creditori del Registro fondiario”.
F. Con
tempestivo reclamo 27 marzo 1995 il __________ ha postulato che la decisione 14
marzo 1995 dell’UEF di Mendrisio venga annullato e che venga ordinato all’UEF
di acconsentire alla sua iscrizione nel registro fondiario quale creditore per
le due cartelle ipotecarie di nominali Fr. 5’000’000.-- cadauna gravanti in III
e IV rango le PPP n. __________ del fondo base part. n. __________ RFD di
__________, atteso che:
“la dichiarazione di cessione di credito (unitamente a tutte le garanzie
relative e diritti accessori ivi connessi) del 27 novembre 1992, redatta
contestualmente dal __________ e dal __________ e notificata alla debitrice, è
comprensiva di tutti i requisiti giusta l’art. 165 cpv. 1 CO”;
“prova dell’avvenuta cessione del credito è l’istanza 2 marzo 1995 di
__________, che ha chiesto di essere cancellata dal Registro dei creditori in relazione
alle note quote di PPP”;
“la decisione dell’UEF di Mendrisio del 14/15 marzo 1995 si identifica con il
mancato riconoscimento del credito insinuato da __________ ”;
“il reclamante, benché non ne abbia l’obbligo, produce all’UEF copia autentica
del brevetto notarile dell’avv. __________ che riproduce il contratto di
cessione di crediti fra __________ e __________ del 4 novembre 1992”;
“l’opposizione al riconoscimento di __________ quale creditrice del __________
da parte del presidente del consiglio di amministrazione, costituisce da un
lato un abuso di diritto e dall’altro lato l’avv. __________ contravviene a
dichiarazioni scritte fatte proprio all’UEF di Mendrisio”.
G. Con
osservazioni 18 aprile 1995 il __________ ha postulato in via principale la
declaratoria di irricevibilità del gravame e in via subordinata la sua
reiezione.
L’osservante
contesta la qualifica di “decisione” soggetta a reclamo ex art. 17 LEF “data
dalla reclamante alla comunicazione 14 marzo 1995”, perché essendo “stato
pronunciato il 12 gennaio 1995 il fallimento del __________ manifestamente non
era più possibile disporre a RF dell’immobile”.
A
mente del __________ “la comunicazione dell’ufficiale dell’UEF di Mendrisio
alla reclamante, di non autorizzare alcuna modifica a RF, e segnatamente a
Registro creditori, quo a servitù e oneri fondiari gravanti i beni immobili di
proprietà della fallita è del tutto corretta, poiché appare impensabile che,
una volta dichiarato il fallimento, e prima che venga allestita la graduatoria
dei crediti ex art. 245 LEF, avvengano cambiamenti a registro fondiario, non
giustificati dalla procedura fallimentare”.
Per
__________ la via del reclamo sarebbe preclusa “per una mancata iscrizione a
RF, poiché tale azione non è di natura esecutiva e non soggiace pertanto alla
LEF, ma dipende unicamente dalle norme sul Registro fondiario contenute nel CC
e nel RRF (art. 65-66-108). Eventuali contestazioni per mancate iscrizioni o
modificazioni a RF vanno sollevate mediante azione giudiziaria civile”.
Nell’ambito
dei rapporti di dare e avere “tra la fallita e terze persone da un lato e la
reclamante dall’altro lato sono pendenti numerose azioni giudiziarie di natura
esecutiva, civile e penale”, tra cui “un’azione giudiziaria civile tra la
reclamante, la fallita e altre terze persone, volta appunto all’accertamento
dell’esistenza del credito fatto valere dalla reclamante” nella quale “la
fallita e altre terze persone hanno formalmente contestato alla reclamante sia
l’esistenza dell’atto di cessione nella forma scritta ex art. 165 CO sia la
natura stessa di tale eventuale atto”.
H. Con
osservazioni 26 aprile 1995 l’UEF di Mendrisio si è rimesso al giudizio
dell’Autorità di vigilanza asseverando che la decisione impugnata non è “una
decisione di mancato riconoscimento del credito insinuato”.
Ritenuto
in
diritto:
- Ex
art. 18 RRF (in RS 211.432.1) i documenti da produrre per l’iscrizione della
proprietà nel registro fondiario sono, nel caso di esecuzione forzata, “un
certificato dell’ufficio d’esecuzione o dell’amministrazione del fallimento
attestante l’aggiudicazione e la facoltà di farla iscrivere”.
“Il
nome ed il domicilio dei creditori garantiti da un pegno immobiliare, come pure
quelli dei creditori pignoratizi o degli usufruttuari di crediti garantiti da
un pegno immobiliare, vengono iscritti in un registro speciale (art. 108 RRF),
se l’avente diritto ne fa istanza all’ufficiale del registro, giustificando il
suo diritto (art. 66 cpv. 2 RRF).
Con
“istanza di cambiamento di iscrizione a registro dei creditori” del 2 marzo
1995 inviata all’UEF di Mendrisio, __________ ha postulato “l’iscrizione del
proprio nominativo nel Registro dei creditori per quanto riguarda le cartelle
ipotecarie di nom. Fr. 5’000’000”, atteso che, “in seguito ad avvenuta cessione
di credito, garanzie e diritti accessori ivi connessi”, __________ è
“subentrata nel credito garantito dalle cartelle ipotecarie al portatore a suo
tempo concesso dalla __________ al ____________. Ritenuto che il 12 gennaio 1995
è stato decretato il fallimento della debitrice, __________ ha chiesto all’UEF
di Mendrisio il consenso a questa operazione.
- In
via preliminare deve essere esaminato se la decisione del 14 marzo 1995
dell’UEF di Mendrisio costituisce provvedimento dell’ufficio di esecuzione e
fallimenti impugnabile con il rimedio del reclamo ex art. 17 cpv. 1 LEF
all’autorità di vigilanza.
Provvedimento
nel senso inteso dal menzionato disposto della LEF può essere solo una
decisione presa dall’organo di esecuzione nell’ambito delle sue competenze. La
questione dell’iscrizione nel registro dei creditori del registro fondiario è
di esclusiva competenza dell’ufficiale dei registri. L’atto 14 marzo 1995
dell’UEF non costituisce quindi provvedimento ex art. 17 cpv. 1 LEF, atteso che
l’organo di esecuzione non è legittimato ad emanare un provvedimento in una
materia sottratta alla giurisdizione esecutiva poiché rientrante nell’esclusiva
competenza delle autorità preposte al registro fondiario. Ne consegue che il
reclamo è irricevibile per carenza di giurisdizione esecutiva.
- In
via del tutto abbondanziale si rileva che questo pronunciato non può
pregiudicare i diritti delle parti.
Trascorso
il termine per le insinuazioni, l’amministrazione del fallimento esamina i crediti
insinuati e fa le necessarie verificazioni. Su ciascuna insinuazione chiede la
dichiarazione del fallito (art. 244 LEF). Essa decide sull’ammissione dei
singoli crediti senza essere vincolata alla dichiarazione del fallito (art. 245
LEF).
Nella
graduatoria è fatta menzione anche dei crediti rigettati, con l’indicazione dei
motivi del rigetto (art. 248 LEF; art. 58 RUF).
La
graduatoria viene depositata per l’ispezione presso l’ufficio (art. 249 cpv. 1
LEF). Il deposito della graduatoria deve effettuarsi presso il competente
ufficio dei fallimenti anche nel caso in cui viene nominata una speciale
amministrazione del fallimento. L’amministrazione ne avverte con pubblico
avviso i creditori (art. 249 cpv. 2 LEF). Coloro i cui crediti furono in tutto
o in parte rigettati o non furono collocati nel grado domandato ricevono
speciale avviso del deposito e del rigetto (art. 249 cpv. 3 LEF).
La
graduatoria, quale provvedimento procedurale dell’amministrazione del
fallimento, può essere contestata in via di reclamo ex art. 17 LEF (per
violazioni di prescrizioni procedurali) o con azione di impugnazione ex art.
250 LEF (quando è contestato il contenuto di diritto materiale), cfr. DTF 85
III 97, CEF 19 ottobre 1987 su reclamo U. e 15 settembre 1987 su reclami E. SA
& LLCC; Kurt Amonn, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts,
Berna 1988, § 46 m. 34; Pierre-Robert Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite
et concordat, Losanna 1993, p. 337).
In
concreto l’UEF di Mendrisio non ha ancora depositato la graduatoria nel
fallimento del __________: come rettamente evidenziato dall’Ufficio medesimo,
la decisione impugnata non rappresenta una decisione ex art. 245 LEF. La
declaratoria di irricevibilità del gravame non risulta dunque di pregiudizio
alla reclamante, atteso che nell’ipotesi che l’Ufficio non dovesse ammettere in
graduatoria le pretese creditorie da lei insinuate, la banca, potrebbe
reclamare o agire giudizialmente contro la graduatoria.
- Il
reclamo 27 marzo 1995 __________ è irricevibile per carenza di provvedimento
impugnabile.
Non
si prelevano spese (art. 67 cpv. 2 OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 68
cpv. 2 OTLEF).
Per questi motivi,
richiamati gli art. 17, 244, 245, 248, 249, 250 LEF;
58 RUF; 18, 66 cpv. 2, 108 RRF; 164 ss. CO
pronuncia
-
Il
reclamo 27 marzo 1995 del __________ è irricevibile.
-
Non
si prelevano spese e non si assegnano indennità.
-
Intimazione
a:
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale
autorità di vigilanza
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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