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Numero d'incarto:
15.1995.00016
Data decisione, Autorità:
23.03.1995, CEF
Incarto n.
15.95.00016
Lugano
23 marzo 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Cassina,
vicecancelliere
statuendo sul reclamo 16
gennaio 1995 della
contro
l'operato dell'Ufficio di
esecuzione di Lugano nell'ambito
delle procedure di sequestro n. __________/1986 della Pretura di Lugano,
Sezione 4, promosse dalla reclamante
contro
in tema di revoca del provvedimento di esecuzione del
sequestro;
richiamato il decreto presidenziale 18 gennaio 1995 di
concessione dell’effetto sospensivo;
viste le osservazioni:
-
2 febbraio 1995 di __________ e della comunione
ereditaria __________, composta da __________
-
17
gennaio e 6 febbraio 1995 dell’UE di Lugano;
esaminati atti e documenti;
considerato
in
fatto ed in diritto
-
che
con decreti 16 dicembre 1986 (sequestri n. _____________il Pretore di Lugano,
Sezione 4, ha sequestrato su istanza di __________ presso la __________
(rispettivamente agenzia di __________): ogni e qualsiasi avere bancario di
qualsiasi natura, conti, cassette di sicurezza ecc. di proprietà di __________
ed in particolare il conto ________, di proprietà di __________ ed in
particolare il conto __________, di proprietà di __________ ed in particolare
il conto _________, di proprietà di _________. ed in particolare il conto
_____________di proprietà di __________ e in particolare il conto ____________;
-
che
l’UE di Lugano ha eseguito i sequestri il 17 dicembre 1986;
-
che
con sentenza 29 novembre 1991 il Pretore di Lugano, Sezione 1, ha respinto le
petizioni 9 febbraio 1987 tendenti al pagamento “dell’importo complessivo di
Fr. 1’200’000.-- oltre interessi moratori a titolo di liquidazione del regime
matrimoniale e di indebito arricchimento” promosse da __________ __________
contro __________ e contro la comunione ereditaria __________, composta da
__________ revocando nel contempo i sequestri n. _________
-
che
il 31 ottobre 1994 la I Camera Civile del Tribunale di appello del Cantone
Ticino ha respinto l’appello interposto da __________ contro la sentenza del
Pretore;
-
che
il 12 dicembre 1994 la comunione ereditaria __________ ha presentato contro
siffatto pronunciato ricorso di diritto pubblico con domanda di effetto
sospensivo al Tribunale federale;
-
che
con decisione 14 dicembre 1994 il Presidente della II Camera civile del
Tribunale federale ha respinto la domanda di effetto sospensivo;
-
che
con scritto 3 gennaio 1995 gli escussi hanno chiesto -visto che a seguito della
non concessione dell’effetto sospensivo, il ricorso di diritto pubblico di
__________ “non è in grado di mantenere alcuna efficacia ai decreti di
sequestro che sono stati revocati dalla decisione della Pretura di Lugano”- all’UE
di Lugano di comunicare alla __________ “l’autorizzazione a sbloccare le
relazioni bancarie oggetto di sequestro”;
-
che
con provvedimento 5 gennaio 1995 l’UE di Lugano ha deciso che “le diffide
intimate brevi mano in data 17.12.1986 alla __________ per i sequestri in
oggetto verranno cancellate non appena cresciuta in giudicato la presente
decisione”;
-
che
con tempestivo reclamo 16 gennaio 1995 la comunione ereditaria __________ ha
postulato in via principale che il provvedimento 5 gennaio 1995 dell’UE di
Lugano venga annullato e in via subordinata che “la decisione 5 gennaio 1995
entri in vigore con l’eventuale reiezione del ricorso di diritto pubblico dei
reclamanti”;
-
che
al reclamo è stato concesso l’effetto sospensivo;
-
che
nel frattempo con sentenza 6 marzo 1995 la II Corte Civile del Tribunale
federale ha respinto il ricorso di diritto pubblico presentato dai reclamanti;
-
che
per l’art. 278 cpv. 4 LEF il sequestro è revocato qualora l’azione del
creditore sia definitivamente rigettata dal giudice;
-
che
il reclamo 16 gennaio 1995 della comunione ereditaria __________ è divenuto
privo di oggetto, atteso che nelle more della presente procedura il Tribunale
federale ha rigettato definitivamente l’azione dei reclamanti;
-
che
pertanto le diffide intimate brevi manu il 17 dicembre 1986 alla __________,
sono revocate;
-
che
è fatto ordine all’UE di Lugano di comunicare alla __________, la decisione di
revoca;
-
che
non si prelevano spese (art. 67 cpv. 2 OTLEF) e non si assegnano indennità (art.
68 cpv. 2 OTLEF), perché così previsto per normativa di diritto federale;
Per
questi motivi,
richiamato
l’art. 278 cpv. 4 LEF
pronuncia
- Il reclamo 16 gennaio 1995 della Comunione ereditaria
__________ è evaso nel senso dei considerandi.
1.1. Di conseguenza è fatto ordine all’UE di Lugano di
comunicare alla __________, che le diffide intimate brevi manu il 17 dicembre
1986 sono revocate.
-
Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
-
Intimazione a:
Per la Camera di
esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
quale autorità di
vigilanza
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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