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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
14.2006.32
Data decisione, Autorità:
01.12.2006, CEF
Titolo:
rigetto provvisorio dell'opposizione: stralcio per intervenuto ritiro dell'appello (desistenza)
Incarto n.
14.2006.32
Lugano
1° dicembre
2006
LS/sc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Pellegrini e Walser
segretaria:
Locatelli, vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile
promossa con istanza 2 settembre 2005 da
AP 1
(rappr. dall' RA 1)
contro
AO 1
(rappr. dall' RA 2)
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell'opposizione
interposta al PE n. __________ del 19/22 agosto 2005 dell'UEF __________;
sulla quale istanza il Pretore del Distretto __________
con sentenza 23 marzo 2006 (EF. 2005.286), ha così deciso:
“1. L'istanza è respinta.
§ Di conseguenza è mantenuta
l'opposizione interposta da AO 1, __________, al precetto esecutivo n. __________
dell'Ufficio di esecuzione e fallimenti __________, notificato il 22 agosto
2005.
-
Le spese e la tassa di giustizia per
complessivi fr. 400.–, da anticipare dalla parte istante, sono poste
interamente a suo carico. La parte istante rifonderà inoltre al convenuto
l'importo di fr. 600.– per titolo di ripetibili.
-
omissis”.
Sentenza dedotta tempestivamente in appello da AP 1
che con atto 4 aprile 2006 ha postulato l'accoglimento dell'istanza, protestate
tassa di giustizia, spese e ripetibili di prima e di seconda sede;
preso atto delle osservazioni 8 maggio 2006 con cui il
convenuto si è opposto al gravame, protestate spese e ripetibili;
ritenuto che con scritto 19 giugno 2006 l'appellante
ha comunicato a questa Camera l'esistenza fra le parti di trattative volte a
risolvere la controversia tramite una soluzione extragiudiziale e postulato una
sospensione della causa;
considerato che con atto 21 novembre 2006 -e per
raccomandata, in copia per conoscenza alla controparte- l'appellante ha
ritirato il proprio appello a seguito dell'accordo raggiunto con il convenuto;
posto come in caso di desistenza la lite vada
stralciata dal ruolo (art. 352 cpv. 2 CPC per rinvio dell'art. 25 LALEF);
rilevato che per principio giurisprudenziale
indiscusso, la parte che rende priva d'oggetto una procedura risulta
soccombente ai fini del giudizio su spese e indennità (DTF 113 III 110 cons. 3a),
eccezion fatta nell'evenienza in cui le parti ne concordino un diverso riparto,
come appunto è il caso nella fattispecie;
accertato che -sempre secondo lo scritto 21 novembre
2006- le parti hanno concordato di lasciare le spese a carico di chi le aveva
anticipate e di compensare le ripetibili;
atteso che in caso di ritiro, la tassa di giustizia è
proporzionata agli atti compiuti, tenendo conto del valore litigioso (art. 21
LTG);
richiamati gli art. 48, 49, 61 cpv. 1 OTLEF;
pronuncia: 1. L'appello
4 aprile 2006 di AP 1, __________, è stralciato dai ruoli per intervenuto
ritiro.
-
La
tassa di giustizia, già anticipata in fr. 600.– dall'appellante, è ridotta a
fr. 100.– e posta a suo carico. L'eccedenza, pari a fr. 500.–, le viene
retrocessa. Compensate le indennità.
-
Intimazione:
– RA 1,;
– RA 2,.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto __________.
terzi implicati
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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