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Numero d'incarto:
14.2004.72
Data decisione, Autorità:
14.07.2004, CEF
Incarto n.
14.2004.72
Lugano
14 luglio
2004/B/sp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, ff di presidente
Giani e Walser
segretaria:
Baur Martinelli,
vicecancelliera
statuendo sulla causa fallimentare dipendente
dall'istanza 28 aprile 2004 presentata da
APPO1
contro
APPE1
sulla quale istanza la Pretore del Distretto di
Lugano, Sezione 5, con sentenza 18 giugno 2004 ha così deciso:
"1. È pronunciato il
fallimento di __________APPE1, __________, a far tempo da venerdì 18
giugno 2004 alle ore 14.00.
2./3./4.
Omissis."
Sentenza dedotta
tempestivamente in appello da __________ APPE1 che con atto
2 luglio 2004 ne
postula l'annullamento;
che con
lettera 14 luglio 2004 la parte appellata ha comunicato l'intervenuto pagamento
a saldo delle proprie spettanze;
preso atto che con
ordinanza presidenziale 8 luglio 2004 all'appello è stato
concesso effetto
sospensivo parziale;
ritenuto
In fatto:
A. Nell'ambito
dell'esecuzione n. __________ dell'UE di Lugano la APPO1 ha chiesto il
fallimento di __________ APPE1 per fr. 300.-- oltre accessori e dedotti
eventuali acconti.
B. All'udienza
di contraddittorio del 2 giugno 2004 nessuno è comparso.
C. Con
sentenza 18 giugno 2004 la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, ha
pronunciato il fallimento di __________ APPE1 a far tempo da venerdì 18 giugno
2004 alle ore 14.00.
D. Contro
la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravato __________ APPE1 asserendo
di avere saldato il suo debito nei confronti della controparte e producendo una
ricevuta postale
25 giugno
2004 relativa al versamento all'UE di Lugano di fr. 513.50 a saldo
dell'esecuzione promossa dalla APPO1 (doc. I). In merito alla sua solvibilità
l'appellante ha prodotto un estratto delle sue esecuzioni 21 giugno 2004, da
cui risultano 18 esecuzioni. In merito a queste esecuzioni il debitore ha
prodotto due scritti 1° luglio 2004 dei relativi creditori indirizzati all'UE
di Lugano chiedenti l'annullamento delle esecuzioni n. __________ risp.
__________ (doc. C e D) e 16 ricevute datate 30 giugno 2004 dell'UE di Lugano
concernenti il saldo delle rimanenti esecuzioni (doc. da E a H e da L a Z).
considerato
In diritto:
1.a) Ex art.
174 cpv. 2 LEF l'autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione
di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua
solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo:
-
il
debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto;
-
l'importo
dovuto è stato depositato presso l'autorità giudiziaria superiore a
disposizione del creditore; o che
-
il
creditore ha ritirato la domanda di fallimento.
b) L’autorità
giudiziaria superiore può considerare fatti e prove nuovi, subentrati dopo la
dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio, ossia “echte
Nova”, in contrapposizione agli pseudonova, ossia “unechte Nova”), solo se risultano
adempiuti i presupposti elencati all’art. 174 cpv. 2 n. 1-3 LEF. I nova
autentici non vengono considerati d’ufficio, ma è il debitore che li deve
espressamente far valere e provare con documenti, sempre che renda verosimile
la sua solvibilità. Questa considerazione dei nova in senso proprio da parte
dell’autorità giudiziaria superiore ha come scopo di evitare fallimenti senza
senso di debitori ancora solvibili. La solvibilità può tra l’altro essere
determinata ricorrendo al concetto opposto di insolvibilità, concetto noto
nella LEF. L’illiquidità deve essere oggettiva. Essa deve impedire al debitore
di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Non deve infatti
trattarsi di una difficoltà passeggera, il debitore deve bensì trovarsi per un
periodo indeterminato in questa situazione. Un indizio di insolvibilità può
emergere dal numero e dal valore delle esecuzioni pendenti, così come pure da
eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di
fallimento in esame. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti
importi indica insolvibilità. La solvibilità deve essere resa verosimile sulla
base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti,
estratti bancari, contratti di credito ecc., mentre semplici dichiarazioni del
debitore sono insufficienti. Le esigenze poste al debitore per rendere
verosimile la sua solvibilità non devono però essere troppo severe. La
solvibilità è resa verosimile allorquando essa appare più verosimile che
l'insolvibilità. Dal debitore viene pretesa la produzione, già con l’atto di
appello, di estratti dell’Ufficio di esecuzione. La questione della solvibilità
influenza infatti pure la decisione sulla concessione dell’effetto sospensivo
(Roger Giroud, Basler Kommentar
zum SchKG, vol. II, n. 25-26 ad art. 174 LEF; Amonn/
Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Berna 2003,
§ 36 n. 58 p. 294, § 38 n. 14 p. 305; Jürgen Brönnimann,
Novenrecht und Weiterziehung des Entscheides des Konkursgerichtes gemäss Art.
174 E SchKG, p. 446 ss. in Festschrift H.U. Walder, Recht und
Rechtsdurchsetzung, Zurigo 1994; SJZ 95 (1999) n. 8 p. 172).
c) Dalla
ricevuta postale 25 giugno 2004 all'UE di Lugano (doc. I) si evince che
l'appellante con il versamento di fr. 513.50 ha saldato, posteriormente alla
dichiarazione di fallimento, l'esecuzione in oggetto n. __________, per cui
risulta adempiuto il presupposto previsto all'art. 174 cpv. 2 n. 1 LEF.
Per quel
che concerne il requisito della solvibilità va ritenuto che con le richieste di
annullamento delle esecuzioni n. ____________________ inviate dalle rispettive
creditrici all'UE di Lugano (doc. C e D) ed il saldo delle ulteriori 16
esecuzioni (doc. da E a H e da L a Z) risultanti dall'estratto 21 giugno 2004 dell'UE
di Lugano nei confronti dell'appellante non vi sono più procedure esecutive
pendenti. Ciò dimostra che l'appellante non si trova in uno stato d'illiquidità
e che è in grado di far fronte ai suoi impegni. Il presupposto della sua
solvibilità appare pertanto come reso sufficientemente verosimile. Risultando
pertanto adempiuti i requisiti previsti dall'art. 174 cpv. 2 LEF, il fallimento
di __________ APPE1 può essere annullato.
- L'appello
2 luglio 2004 di __________ APPE1 va quindi accolto.
La tassa
di giustizia è posta a carico dell'appellante in ambo le sedi (art. 49 OTLEF),
il pagamento essendo avvenuto dopo la dichiarazione di fallimento.
Le spese
dell'Ufficio fallimenti sono caricate all'appellante.
Per questi motivi,
richiamato l'art. 174 cpv. 2 LEF
pronuncia:
I. L'appello
2 luglio 2004 di __________, è accolto.
"1. La
dichiarazione di fallimento 18 giugno 2004 pronunciata dalla Pretore del
Distretto di Lugano, Sezione 5, inc. FA.2004.965, nei confronti di __________ è
annullata.
-
La
tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.--, da anticipare come di rito, è
posta a carico di __________.
-
Le
spese dell'Ufficio fallimenti di Lugano, da anticipare come di rito, sono poste
a carico di __________."
II. La
tassa di giustizia di fr. 120.-- del presente giudizio, già anticipata
dall'appellante, resta a carico di __________APPE1.
III. Intimazione
a:
– RAPP1,
__________;
– APPO1,
__________;
– Ufficio
__________ – Ufficio
esecuzione di Lugano;
– Ufficio
dei registri di Lugano.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano,
Sezione
5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il
presidente ff La
segretaria
rzi implicati
Implicati
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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