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Numero d'incarto:
14.2004.38
Data decisione, Autorità:
12.05.2004, CEF
Incarto n.
14.2004.38
Lugano
12 maggio
2004
B/fc/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Chiesa
segretaria:
Baur Martinelli,
vicecancelliera
statuendo sulla causa fallimentare dipendente
dall'istanza 19 febbraio 2004 presentata da
AO1
Contro
AP1
rappr. dallo RA1 __________
sulla
quale istanza la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, con sentenza 31
marzo 2004 ha così deciso:
"1. È pronunciato il
fallimento di __________ AP1, __________, a far tempo dal giorno di mercoledì
31 marzo 2004 alle ore 14.00.
2./3./4. Omissis."
Sentenza
dedotta tempestivamente in appello da __________ AP1 che con atto
8
aprile 2004 ne postula l'annullamento;
rilevato
che con ordinanza presidenziale 14/15 aprile 2004 all'appello è stato
concesso
effetto sospensivo parziale;
preso
atto delle osservazioni 22 aprile 2004 della parte appellata;
ritenuto
In fatto:
A. Nell'ambito dell'esecuzione n__________ dell'UE__________ la AO1
ha chiesto il fallimento di AP1 per fr. 9'118.35 oltre interessi e spese.
B. All'udienza di contraddittorio del 24 marzo 2004 nessuno è
comparso.
C. Con sentenza 31 marzo 2004 la Pretore del Distretto di Lugano,
Sezione 5, ha pronunciato il fallimento di __________AP1 a far tempo da
mercoledì 31 marzo 2004 alle ore 14.00.
D. Contro la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravato
__________ AP1 asserendo di avere saldato il suo debito nei confronti della
parte appellata e producendo una ricevuta 8 aprile 2004 dell'UE di Lugano
relativa al pagamento di fr. 10'275.10 a saldo dell'esecuzione n. __________
promossa dalla AO1 (doc. B). In merito alla sua solvibilità l'appellante ha prodotto
una dichiarazione dell'UE di Lugano 8 aprile 2004 (doc. E) in cui è stato
attestato che nei suoi confronti non vi sono procedure esecutive in corso, né
risultano iscritti a suo carico attestati di carenza di beni.
E. Con le sue osservazioni la AO1 ha confermato l'avvenuto pagamento
dell'intero debito da parte dell'appellante, interessi e spese compresi.
Considerato
In diritto:
1.a) Ex
art. 174 cpv. 2 LEF l'autorità giudiziaria superiore può annullare la
dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende
verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo:
-
il
debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto;
-
l'importo
dovuto è stato depositato presso l'autorità giudiziaria superiore a
disposizione del creditore; o che
-
il
creditore ha ritirato la domanda di fallimento.
b) L’autorità
giudiziaria superiore può considerare fatti e prove nuovi, subentrati dopo la
dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio, ossia “echte
Nova”, in contrapposizione agli pseudonova, ossia “unechte Nova”), solo se risultano
adempiuti i presupposti elencati all’art. 174 cpv. 2 n. 1-3 LEF. I nova
autentici non vengono considerati d’ufficio, ma è il debitore che li deve espressamente
far valere e provare con documenti, sempre che renda verosimile la sua solvibilità.
Questa considerazione dei nova in senso proprio da parte dell’autorità
giudiziaria superiore ha come scopo di evitare fallimenti senza senso di
debitori ancora solvibili. La solvibilità può tra l’altro essere determinata
ricorrendo al concetto opposto di insolvibilità, concetto noto nella LEF.
L’illiquidità deve essere oggettiva. Essa deve impedire al debitore di tacitare
i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Non deve infatti trattarsi di
una difficoltà passeggera, il debitore deve bensì trovarsi per un periodo
indeterminato in questa situazione. Un indizio di insolvibilità può emergere
dal numero e dal valore delle esecuzioni pendenti, così come pure da eventuali
nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di fallimento
in esame. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti importi
indica insolvibilità. La solvibilità deve essere resa verosimile sulla base di
riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti
bancari, contratti di credito ecc., mentre semplici dichiarazioni del debitore
sono insufficienti. Le esigenze poste al debitore per rendere verosimile la sua
solvibilità non devono però essere troppo severe. La solvibilità è resa
verosimile allorquando essa appare più verosimile che l'insolvibilità. Dal
debitore viene pretesa la produzione, già con l’atto di appello, di estratti
dell’Ufficio di esecuzione. La questione della solvibilità influenza infatti
pure la decisione sulla concessione dell’effetto sospensivo (Roger Giroud, Basler Kommentar zum SchKG,
vol. II, n. 25-26 ad art. 174 LEF; Amonn/
Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Berna 2003,
§ 36 n. 58 p. 294, § 38 n. 14 p. 305; Jürgen Brönnimann,
Novenrecht und Weiterziehung des Entscheides des Konkursgerichtes gemäss Art.
174 E SchKG, p. 446 ss. in Festschrift H.U. Walder, Recht und
Rechtsdurchsetzung, Zurigo 1994; SJZ 95 (1999) n. 8 p. 172).
c) Dalla
ricevuta 8 aprile 2004 dell'UE di Lugano (doc. B) si evince che l'appellante
con il versamento di fr. 10'275.10 ha saldato, posteriormente alla
dichiarazione di fallimento, l'esecuzione in oggetto n. __________, per cui
risulta adempiuto il presupposto previsto all'art. 174 cpv. 2 n. 1 LEF.
Per
quel che concerne il requisito della solvibilità va ritenuto che con
attestazione 8 aprile 2004 l'UE di Lugano (doc. E) ha dichiarato che nei
confronti dell'appellante non vi sono procedure esecutive in corso, né
risultano iscritti attestati di carenza di beni. Ciò dimostra che l'appellante
non si trova in uno stato d'illiquidità e che è in grado di far fronte ai suoi
impegni. Il presupposto della sua solvibilità appare pertanto come reso
sufficientemente verosimile. Risultando pertanto adempiuti i requisiti previsti
dall'art. 174 cpv. 2 LEF, il fallimento di __________ AP1 può essere annullato.
- L'appello
8 aprile 2004 di AP1 va quindi accolto.
La
tassa di giustizia è posta a carico dell'appellante in ambo le sedi (art. 49
OTLEF), il pagamento essendo avvenuto dopo la dichiarazione di fallimento.
Non
si assegnano indennità, in mancanza di petitum in tal senso (art. 62 cpv. 2
OTLEF).
Le
spese dell'Ufficio fallimenti sono caricate all'appellante.
Per
questi motivi,
richiamato
l'art. 174 cpv. 2 LEF
pronuncia:
I. L'appello 8 aprile 2004 di __________ AP1, __________, è
accolto.
"1. La
dichiarazione di fallimento 31 marzo 2004 pronunciata dalla Pretore del
Distretto di Lugano, Sezione 5, inc. FA.2004.200, nei confronti di __________
AP1 è annullata.
-
La tassa di giustizia di prima sede di fr.
80.--, da anticipare come di rito, è posta a carico di __________ AP1.
-
Le spese dell'Ufficio fallimenti di Lugano,
da anticipare come di rito, sono poste a carico di __________ AP1."
II. La tassa di giustizia di fr. 120.-- del presente giudizio, già
anticipata dall'appellante, resta a carico di __________ AP1.
Non
si assegnano indennità.
III. Intimazione a:
– RA1
RA1, __________;
– AO1,
__________;
– Ufficio
__________ – Ufficio esecuzione di Lugano;
– Ufficio
dei registri di Lugano.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano,
Sezione
5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il
presidente
La segretaria
rzi implicati
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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