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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
14.2004.12
Data decisione, Autorità:
08.07.2004, CEF
Incarto n.
14.2004.12
14.2004.13
14.2004.14
Lugano
8 luglio 2004/CJ/fp/fc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, vicepresidente
Chiesa e Walser
segretario:
Jaques
statuendo sulle cause a procedura sommaria appellabili
(inc. OS.2003.9/10/11) promosse con istanze 8 settembre 2003 da
AO1
rappr. dall'__________, RA2
contro
- AP1
(Bulgaria) (inc. 14.04.12/OS.2003.10)
- AP2 (Bulgaria)
(inc. 14.04.13/OS.2003.11)
- AP3
(Germania) (inc. 14.04.14/OS 2003.9)
tutti rappr. dall'__________, RA1
tendenti al sequestro ex art. 271 cpv. 1 n. 4 LEF dei
fogli PPP n. __________, risp. n. __________ e n. __________, tutte quote di comproprietà
di 250/1000 gravanti il fondo base n. __________ RFD di __________, per
l'importo di fr. 185'243,80 oltre interessi al 7% dal 20 febbraio 2002, vantato
in solido contro i debitori (nonché contro tale __________) a titolo di
"mercede dovuta per opere da giardiniere - fatture 17.01.2002 per fr.
85'372,80 e 22.02.2002, per fr. 99'871.--";
visti i tre decreti di sequestro 13 agosto 2003 della
Segretaria assessore della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5, nonché
le opposizioni 8 settembre 2003 interposte da ogni debitore;
viste
le tre sentenze 28 gennaio 2004 della medesima giudice, che respinge le
suddette opposizioni e conferma pertanto i sequestri n. __________, __________
e __________;
preso
atto degli appelli 9 febbraio 2004 degli opponenti nonché delle osservazioni 22
marzo 2004 della controparte;
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che
gli appelli, quand’anche riferiti a tre sentenze e sequestri diversi,
riguardano decisioni di analogo tenore fattuale e giuridico e contengono le
stesse conclusioni e motivazioni;
che
le cause inc.14.2004.12, 14.2004.13 e 14.2004.14 vanno quindi considerate come
connesse ai sensi dell'art. 320 CPC (per rinvio dell’art. 25 LALEF) e possono
essere congiunte ed evase con una sola sentenza, pur mantenendo la loro
autonomia nel senso che i dispositivi restano separati e possono essere
impugnati anche singolarmente;
che
gli appellanti chiedono la conferma integrale della loro opposizione al
sequestro, sostenendo che non esiste tra di loro alcun rapporto di solidarietà
passiva circa il credito vantato dalla sequestrante;
che,
con riferimento a Paul-Henri
Steinauer (Les droits réels, vol. III, 3. ed., Berna 2003, n. 1295),
essi fanno valere che la comproprietà non fa nascere di per sé una solidarietà
tra i comproprietari nelle loro relazioni contrattuali con terzi;
che
ciò vale però soltanto per la comproprietà semplice e non per la comproprietà
per piani, il cui regime giuridico è caratterizzato dal fatto che la comunione
dei comproprietari per piani gode di una certa autonomia giuridica, in quanto
può, in nome proprio, essere titolare di diritti e obbligazioni, esercitare
detti diritti ed eseguire dette obbligazioni nonché stare in giudizio come
attrice o convenuta, escutere o essere escussa (cfr. art. 712l CC; Steinauer, op. cit., n. 1303, con rif.;
Heinz Rey, Schweizerisches
Stockwerkeigentum, 2. ed., Zurigo 2001, n. 260 ss.);
che
nel caso di specie non è contestato che il credito vantato dalla sequestrante
si fonda sull'esecuzione di lavori sulle parti comuni dell'immobile gravato
dalle quote di comproprietà per piani degli appellanti (cfr. appello, p. 3 ad
1; osservazioni, p. 3; doc. F e I);
che
per l'art. 712l CC il sequestro andava pertanto diretto contro la comunione
dei comproprietari sui beni risultanti dalla sua amministrazione, in
particolare i contributi dei comproprietari ex art. 712h CC e le
disponibilità che ne risultano così come il fondo di rinnovazione previsto
all'art. 712m cpv. 1 n. 5 CC (per un elenco degli ulteriori diritti
patrimoniali della comunione, cfr. René Bösch,
Basler Kommentar zum ZGB, vol. II, 2. ed., Basilea/Ginevra/Monaco 2003, n. 6 ad
art. 712l; Amedeo Wermelinger,
La propriété par étage (Commentaire), Friborgo 2002, n. 69 ss.);
che
secondo il Tribunale federale (DTF 119 II 409 ss., cons. 6) e la dottrina
dominante (cfr. Bösch, op. cit.,
n. 2 ad art. 712l; Rey,
op. cit., n. 272 s.; Wermelinger,
op. cit., n. 156; Arthur Meier-Hayoz/Heinz
Rey, Berner Kommentar IV.1.5.1,
Berna 1987, n. 63 ss. ad art. 712l; Christoph Müller, Zur Gemeinschaft der Stockwerkeigentümer, tesi
Zurigo 1973, p. 49 s.; Hansjörg Frei,
Zum Aussenverhältnis der Gemeinschaft der Stockwerkeigentümer, tesi Zurigo
1970, p. 71 s.), non esiste alcuna responsabilità diretta dei singoli
comproprietari accanto alla responsabilità della comunione prevista all'art.
712l cpv. 2 CC;
che
le quote di comproprietà non possono pertanto essere sequestrate a garanzia di
debiti della comunione dei comproprietari;
che
una parte della dottrina (cfr. Paul-Henri
Steinauer, nota alla DTF 119 II 404 ss. in AJP 1994, 1607 s. ad 2;
Hans-Peter Friedrich, Das
Stockwerkeigentum, 2. ed., Berna 1972, p. 172; Moritz Ottiker, Pfandrecht und Zwangsvollstreckung bei Miteigentum
und Stockwerkeigentum, tesi Zurigo 1972, p. 250; Kurt Amonn, Das Stockwerkeigentum in der Zwangsvollstreckung,
BlSchK 1968, 4 s.) sostiene però che un'esecuzione è possibile contro ogni
singolo comproprietario in proporzione della sua quota parte;
che
tale tesi non è del tutto sprovvista di fondamento, siccome il fatto che il
legislatore abbia esplicitamente escluso sia una responsabilità solidale dei
comproprietari per piani, in quanto eccessivamente gravosa per questi ultimi,
sia una responsabilità in proporzione delle singole quote parte, siccome fonte
di complicazioni eccessive per i creditori, non significa ancora che si sia
esclusa l'esistenza di una responsabilità dei comproprietari proporzionale alle
singole quote accanto a quella della comunione prevista all'art. 712l
cpv. 2 CC;
che
infatti l'esclusione di una responsabilità per quote era intesa a tutela degli
interessi dei creditori, sicché non sembrano esservi ostacoli perché essi
scelgano comunque di procedere contro i singoli comproprietari;
che sia come sia la tesi
della coesistenza di una responsabilità (per quote) dei comproprietari appare
nettamente meno affidabile – e quindi verosimile – rispetto a quella del
Tribunale federale e della maggioranza della dottrina;
che
le opposizioni vanno pertanto accolte, ancorché per un altro motivo di quello
invocato dagli appellanti, ritenuto comunque che il diritto va applicato
d'ufficio ("iura novit curia", cfr. Angelo Olgiati, Le norme generali per il procedimenti civile nel
Canton Ticino, tesi Zurigo 2000, p. 238 ad § 15/I; Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, n. 34 ss. ad art. 78 e
nota 830);
che
la tesi pretorile della solidarietà tra comproprietari fondata sull'esistenza
di una società semplice tra di loro (cfr. art. 544 cpv. 3 CO) non può essere
seguita, siccome l'esistenza di siffatta società è immanente ai rapporti della
comunione dei comproprietari per piani con terzi, sicché si dovrebbe sempre
ammettere l'esistenza di un vincolo di solidarietà che invece il legislatore
non ha voluto;
che
le spese e le indennità seguono la soccombenza (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62
cpv. 1 OTLEF).
Per
questi motivi,
richiamati gli art. 271 ss. LEF; 712l CC; 61, 62 OTLEF;
pronuncia:
-
Le
procedure dipendenti dagli appelli 9 febbraio 2004 di __________ AP1, a
() (inc. OS.2003.10/14.2004.12), __________ AP2, a
() (inc. OS.2003.11/14.2004.13), e __________ AP3, e
() (inc. OS.2003.9/14.2004.14) sono congiunte.
-
L’appello
9 febbraio 2004 di __________ AP1 è accolto.
1.1. Di
conseguenza, i dispositivi n. 1 e 2 della sentenza 28 gennaio 2004 della
Segretaria assessore della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5
(OS.2003.10), sono riformati come segue:
"1. L'opposizione
8/9 settembre 2003 è ammessa e di conseguenza il sequestro no.
__________decretato il 13 agosto 2003 è revocato.
- La
tassa di giustizia di fr. 250.-- è posta a carico di AO1, __________, la quale
rifonderà fr. 900.-- a __________ AP1 a titolo di indennità."
1.2. La
tassa di giustizia di fr. 375.--, già anticipata dall’appellante, è posta a
carico di AO1, la quale rifonderà a __________ AP1 fr. 800.-- a titolo di
indennità.
- L’appello
9 febbraio 2004 di __________ AP2 è accolto.
2.1. Di
conseguenza, i dispositivi n. 1 e 2 della sentenza 28 gennaio 2004 della
Segretaria assessore della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5
(OS.2003.11), sono riformati come segue:
"1. L'opposizione
8/9 settembre 2003 è ammessa e di conseguenza il sequestro no. __________
decretato il 13 agosto 2003 è revocato.
- La
tassa di giustizia di fr. 250.-- è posta a carico di AO1, __________, la quale
rifonderà fr. 900.-- a __________ AP2 a titolo di indennità."
2.2. La
tassa di giustizia di fr. 375.--, già anticipata dall’appellante, è posta a
carico di AO1, la quale rifonderà a __________n AP2 fr. 800.-- a titolo di
indennità.
- L’appello
9 febbraio 2004 di __________ AP3 è accolto.
3.1. Di
conseguenza, i dispositivi n. 1 e 2 della sentenza 28 gennaio 2004 della
Segretaria assessore della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5
(OS.2003.9), sono riformati come segue:
"1. L'opposizione
8/9 settembre 2003 è ammessa e di conseguenza il sequestro no. __________
decretato il 13 agosto 2003 è revocato.
- La
tassa di giustizia di fr. 250.-- è posta a carico di AO1, __________, la quale
rifonderà fr. 900.-- a AP3 a titolo di indennità."
3.2. La
tassa di giustizia di fr. 375.--, già anticipata dall’appellante, è posta a
carico di AO1, la quale rifonderà a __________ AP3 fr. 800.-- a titolo di
indennità.
- Intimazione
a:
–
__________ RA1, __________;
–
__________ RA2, __________;
Comunicazione
alla Pretura di Lugano, Sezione 5.
Per la Camera di
esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il vicepresidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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