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Numero d'incarto:
14.2003.94
Data decisione, Autorità:
30.12.2003, CEF
Incarto n.
14.2003.94
Lugano
30 dicembre
2003
/B/fc/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
Composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Chiesa
Segretaria:
Baur Martinelli,
vicecancelliera
statuendo sulla causa fallimentare dipendente
dall'istanza 14 agosto 2003 presentata da
contro
patr. da: avv. __________
sulla quale istanza la Pretore del Distretto di
__________ con sentenza 14 novembre 2003 ha così deciso:
"1. È pronunciato il fallimento di __________ a
far tempo da venerdì
14 novembre 2003 alle ore 14.00.
2./3./4. Omissis."
Sentenza dedotta tempestivamente in appello da
__________ che con atto
24 novembre 2003 ne postula l'annullamento;
preso atto che la parte appellata non ha
presentato osservazioni;
rilevato che con ordinanza presidenziale 27/28
novembre 2003 all'appello
è stato concesso effetto sospensivo parziale;
ritenuto
In fatto: A. Con
istanza 14 agosto 2003 la Cassa malati __________ ha chiesto il fallimento di
__________ per fr. 319.75 oltre accessori e dedotti eventuali acconti.
B. All'udienza
di contraddittorio del 5 novembre 2003 nessuna delle parti è comparsa.
C. Il
14 novembre 2003 la Pretore del Distretto di __________ ha pronunciato il
fallimento di __________ a far tempo da venerdì 14 novembre 2003 alle ore
14.00.
D. Con
atto d'appello 24 novembre 2003 __________ ha postulato la declaratoria di
nullità del decreto di fallimento, sostenendo di avere saldato il debito
oggetto dell'esecuzione in esame e producendo una ricevuta dell'UE di
__________ relativa al versamento effettuato il 21 novembre 2003 di fr.
1'195.70 a saldo dell'esecuzione n__________ promossa dalla __________ (doc.
_). Per quel che riguarda la sua solvibilità l'appellante ha prodotto una
dichiarazione 21 novembre 2003 (doc. _), con cui l'UE di __________ ha
certificato che contro __________ non vi sono procedure esecutive in corso, né
risultano attestati di carenza di beni a suo carico.
Considerato
In diritto: 1.
a) Ex art. 174 cpv. 2 LEF l'autorità giudiziaria superiore può
annullare la dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la
decisione, rende verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti
che nel frattempo
1)il
debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto;
2)l'importo
dovuto è stato depositato presso l'autorità giudiziaria superiore a
disposizione del creditore; o che
3)il
creditore ha ritirato la domanda di fallimento.
b) L’autorità giudiziaria superiore può considerare fatti e prove
nuovi, subentrati dopo la dichiarazione di fallimento (nova autentici o in
senso proprio, ossia “echte nova”, in contrapposizione agli pseudonova, ossia
“unechte nova”), solo se risultano adempiuti i presupposti elencati all’art.
174 cpv. 2 n. 1- 3 LEF. I nova autentici non vengono considerati d’ufficio, ma
è il debitore che li deve espressamente far valere e provare con documenti,
sempre che renda verosimile la sua solvibilità. Questa considerazione dei nova
in senso proprio da parte dell’autorità giudiziaria superiore ha come scopo di
evitare fallimenti senza senso di debitori ancora solvibili. La solvibilità può
tra l’altro essere determinata ricorrendo al concetto opposto di insolvibilità,
concetto noto nella LEF. L’illiquidità deve essere oggettiva. Essa deve
impedire al debitore di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro
crediti. Non deve infatti trattarsi di una difficoltà passeggera, il debitore
deve bensì trovarsi per un periodo indeterminato in questa situazione. Un
indizio di insolvibilità può emergere dal numero e dal valore delle esecuzioni
pendenti, così come pure da eventuali nuove istanze di fallimento pervenute
posteriormente al decreto di fallimento in esame. Anche il fatto di non essere
in grado di pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità deve
essere resa verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi
concernenti pagamenti, estratti bancari, contratti di credito ecc., mentre
semplici dichiarazioni del debitore sono insufficienti. Le esigenze poste al
debitore per rendere verosimile la sua solvibilità non devono però essere
troppo severe. La solvibilità è resa verosimile allorquando essa appare più
verosimile che l'insolvibilità. Dal debitore viene pretesa la produzione, già
con l’atto di appello, di estratti dell’Ufficio di esecuzione. La questione
della solvibilità influenza infatti pure la decisione sulla concessione
dell’effetto sospensivo (Roger Giroud,
Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, n. 25-26 ad art. 174 LEF; Amonn/Gasser, Grundriss des
Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Berna 1997, § 36 n. 58 p. 294, § 38 n. 14
p. 305; Jürgen Brönnimann,
Novenrecht und Weiterziehung des Entscheides des Konkursgerichtes gemäss Art.
174 E SchKG, p. 446 ss. in Festschrift H.U. Walder, Recht und
Rechtsdurchsetzung, Zurigo 1994; SJZ 95 (1999) n. 8 p. 172).
c) Dalla ricevuta 21 novembre 2003 dell'UE di __________ (doc. _) si
evince che il debitore con il versamento di fr. 1'195.70 ha saldato
l'esecuzione in oggetto n. __________, per cui risulta adempiuto il presupposto
previsto dall'art. 174 cpv. 2 n. 1 LEF.
Per quel
che concerne il requisito della solvibilità va rilevato che dalla dichiarazione
21 novembre 2003 dell'UE di __________ (doc. _) risulta che contro __________
non vi sono procedure esecutive in corso, né risultano attestati di carenza di
beni a suo carico. Di conseguenza non può essere affermato che __________ si
trovi in uno stato d'illiquidità e che non è in grado di saldare i propri
debiti. Pertanto anche il presupposto della solvibilità appare come reso
sufficientemente verosimile.
Risultando
adempiute le ipotesi di cui all'art. 174 cpv. 2 LEF la dichiarazione di
fallimento pronunciata dalla prima giudice va quindi annullata.
- L'appello
24 novembre 2003 di __________ va di conseguenza accolto.
La tassa
di giustizia è posta a carico dell'appellante in ambo le sedi, il pagamento del
credito dedotto in esecuzione essendo avvenuto dopo il pronunciato pretorile
(art. 49 OTLEF).
Non si
assegnano indennità, non avendo la parte appellata presentato osservazioni
(art. 62 cpv. 1 OTLEF).
Le spese
dell'Ufficio fallimenti sono caricate all'appellante.
Per questi motivi,
richiamato l'art. 174 cpv. 2 LEF
pronuncia:
I. L'appello
24 novembre 2003 di __________ è accolto.
"1. La
dichiarazione di fallimento 14 novembre 2003 pronunciata dalla Pretore del
Distretto di __________ inc. FA.__________, nei confronti di __________ è
annullata.
-
La
tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.--, da anticipare come di rito, è
posta a carico di __________. Non si assegnano indennità.
-
Le
spese dell'Ufficio fallimenti di __________, da anticipare come di rito, sono
poste a carico di __________."
II. La
tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 120.--, già anticipata
dall'appellante, resta a carico di __________. Non si assegnano indennità.
III. Intimazione:
__________;
-
Ufficio
esecuzione di __________;
-
Ufficio
fallimenti di __________;
-
Ufficio
dei registri di __________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di __________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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