AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
14.2003.92
Data decisione, Autorità:
13.01.2004, CEF
Incarto n.
14.2003.92
Lugano
13 gennaio
2004 /B/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Chiesa
segretaria:
Baur Martinelli,
vicecancelliera
statuendo sulla causa fallimentare dipendente
dall'istanza 22 agosto 2003 presentata da
contro
patr. dallo __________
sulla quale istanza la Pretore del Distretto di
__________ con sentenza 18 novembre 2003 ha così deciso:
"1. È
pronunciato il fallimento della __________ a far tempo da martedì 18 novembre
2003 alle ore 14.00.
2./3./4. Omissis."
Sentenza dedotta tempestivamente in appello dalla
__________ che con atto
20 novembre 2003 ne postula l'annullamento, con
protesta di spese e ripetibili;
con osservazioni 18 dicembre 2003 la __________ si è
opposta al gravame, con protesta di spese e ripetibili;
rilevato che con ordinanza presidenziale 24 novembre
2003 all'appello è stato concesso effetto sospensivo parziale;
ritenuto
In fatto:
A. Con
istanza 22 agosto 2003 la __________ ha chiesto il fallimento della __________
per fr. 4'944.20 oltre accessori e dedotti eventuali acconti.
B. All'udienza
di contraddittorio del 5 novembre 2003 nessuna delle parti è comparsa.
C. Il
18 novembre 2003 la Pretore del Distretto di __________ ha pronunciato il
fallimento della __________ a far tempo da martedì 18 novembre 2003 alle ore
14.00.
D. Con
atto d'appello 20 novembre 2003 la __________ ha postulato la declaratoria di
nullità del decreto di fallimento, sostenendo di avere saldato il debito in
oggetto prima della dichiarazione di fallimento e producendo una ricevuta 27
agosto 2003 dell'UE di __________ (doc. _), in cui viene confermato il
versamento di fr. 2'589.10 a saldo dell'esecuzione n. __________ promossa dalla
__________. L'appellante ha pure prodotto la lista degli eventi 19 novembre
2003 dell'UE di __________ (doc. _), da cui emerge che il 27 agosto la predetta
esecuzione è stata annullata. La __________ ha poi rilevato che in sede
pretorile il fallimento è stato pertanto pronunciato sulla base di un PE
annullato, sostenendo che se la __________ avesse indicato l'estinzione del
debito tale procedura sarebbe stata annullata, per cui i costi legali di fr.
1'500.-- devono essere posti a carico della banca.
E. Con
le sue osservazioni la __________ ha affermato che tutti gli importi che le
sono stati versati dall'appellante sono stati tempestivamente comunicati alla
Pretura con l'istanza di fallimento 22 agosto 2003 (doc. _) risp. con scritto
15 settembre 2003 (doc. _). Ex art. 172 cpv. 3 LEF la reiezione della domanda
di fallimento è respinta quando il debitore provi con documenti che il debito,
compresi gli interessi e le spese, è stato estinto. Pertanto costituiva onere
dell'appellante provare con documenti di avere estinto il proprio debito,
accessori compresi, il più tardi il giorno dell'udienza di contraddittorio,
mentre la debitrice non si è presentata. La __________ si è opposta pertanto
all'appello, con protesta di spese e ripetibili.
Considerato
In diritto:
- Ex
art. 172 n. 3 LEF il giudice rigetta la domanda di fallimento quando il
debitore provi con documenti che il debito, compresi gli interessi e le spese,
è stato estinto o che il creditore gli ha concesso una dilazione.
Per
l'art. 174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice del fallimento può essere
deferita all'autorità giudiziaria superiore entro dieci giorni dalla
notificazione. Le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono
verificati anteriormente alla decisione di prima istanza.
-
Contrariamente
a quanto sostenuto dalla __________, ex art. 172 n. 3 LEF era suo
compito provare con documenti davanti al primo giudice l'estinzione del suo
debito, onde evitare la pronuncia del fallimento. L'appellante adduce ora in
sede d'appello di avere saldato l'esecuzione in oggetto il 27 agosto 2003,
ossia precedentemente alla dichiarazione di fallimento. A sostegno del suo
assunto liberatorio __________ ha prodotto quanto indicato alla narrativa
fattuale sub D. Questi documenti costituiscono prova sufficiente del pagamento
a saldo dell'esecuzione in esame n. __________ effettuato ante dichiarazione di
decozione. Di conseguenza il fallimento va annullato ex art. 174 cpv. 1 LEF.
-
L'appello
20 novembre 2003 della __________ va quindi accolto.
La tassa
di giustizia è posta per 1/3 a carico dell'appellante in questa sede (art. 49
OTLEF), non essendo la stessa comparsa avanti al primo giudice e non avendo
quindi prodotto in tale sede i documenti topici ritenuto che l'istanza di
fallimento è anteriore al pagamento e per 2/ 3 a carico della __________, che
si è opposta all'annullamento del fallimento. La __________ verserà alla
__________ Fr. 100.-- quale parte d'indennità.
Le spese
dell'Ufficio fallimenti sono caricate all'appellante.
Per questi motivi,
richiamato l'art. 174 cpv. 1 LEF
pronuncia:
I. L'appello
20 novembre 2003 della __________ è accolto.
"1. La
dichiarazione di fallimento 18 novembre 2003 pronunciata dalla Pretore del
Distretto di __________ FA.__________, nei confronti della __________ è
annullata.
-
La
tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.--, da anticipare come di rito, è
posta a carico della __________.
-
Le
spese dell'Ufficio fallimenti di __________, da anticipare come di rito, sono
poste a carico della __________."
II. La
tassa di giustizia di fr. 120.-- del presente giudizio, già anticipata
dall'appellante, è posta per 1/3 a carico della __________ e per 2/3 a carico
della __________, la quale rifonderà alla __________ fr. 100.- quale parte
d'indennità.
III. Intimazione:
-
Ufficio
esecuzione di __________
-
Ufficio
fallimenti di __________
-
Ufficio
dei registri di __________
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di __________
Terzi implicati
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster