AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
14.2003.9
Data decisione, Autorità:
30.01.2003, CEF
Incarto n.
14.2003.9
Lugano
30 gennaio
2003
/CJ/fc/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Chiesa
segretario:
Jaques,
vicecancelliere
statuendo sull’istanza 7 gennaio 2003 dell’
tendente a far dichiarare la
chiusura della liquidazione ex art. 170 ss. LDIP dei beni siti in Svizzera
dell’
richiamati
la decisione 19 settembre 2000 di questa Camera (inc. __________), che ha
riconosciuto in Svizzera il fallimento dell’eredità oberata del Dr. __________
decretato il 31 agosto 1999 dall’Amtsgericht Freiburg i.Br (Germania), nonché
le pubblicazioni 5 gennaio 2001 (sentenza di riconoscimento), 12 gennaio 2001
(apertura di eredità giacente), 8 febbraio 2002 (deposito della graduatoria) e
14 giugno 2002 (avviso d’incanto) apparse sul Foglio ufficiale del Canton
Ticino __________
preso
atto che, il 18 novembre 2002, l’UEF di Locarno ha depositato lo stato di
riparto definitivo, che prevede la ripartizione seguente:
fr.
240’964,45 a
saldo ipoteca convenzionale di __________
fr. 1’768,10 a
saldo ipoteche legali ammesse ad elenco oneri
fr. 3’915,80 a
saldo UCE/Comune di __________ (v. pt. 8b condizioni d’asta)
fr. 12’371,70 spese
di realizzazione e amministrazione (liquidazione n. 1 + 2)
fr. 1’068,95 spese
di liquidazione (1 + 2)
fr. 79’256,60 eccedenza totale (liq.1 + 2) bonificata all'avv. __________
fr. 339’345,60 in totale
atteso
che il 17 dicembre 2002 l’UEF di Locarno ha versato l’eccedenza totale di fr.
79'256,60 sul conto della massa fallimentare indicato dall’avv. __________
ritenuto in fatto
e considerando in diritto:
che
l’UEF di Locarno chiede che questa Camera abbia a dichiarare la chiusura della
liquidazione fallimentare a norma dell’art. 268 LEF;
che
gli art. 170 ss. LDIP, che regolano la liquidazione del fallimento secondario,
non rinviano esplicitamente all’art. 268 LEF;
che
l’art. 173 cpv. 2 LDIP dispone però che l’eventuale saldo sussistente dopo la
tacitazione dei creditori privilegiati (cfr. art. 172 cpv. 1 LDIP) può essere
messo a disposizione dell’amministrazione straniera del fallimento o dei
creditori legittimati soltanto se la graduatoria straniera è stata riconosciuta
dal tribunale svizzero che ha riconosciuto il decreto straniero di fallimento,
in casu questa Camera (cfr. pure art. 513 cpv. 1 CPC);
che
per l'art. 173 cpv. 1 LDIP si può parlare di saldo solo dopo che è stata
ultimata la ripartizione ex art. 268 cpv. 1 prima proposizione LEF e presentata
la relazione finale dell'amministrazione fallimentare secondaria svizzera al
tribunale svizzero del riconoscimento (art. 268 cpv. 1 seconda proposizione
LEF);
che
detto altrimenti, per la messa a disposizione del saldo occorre che il giudice
del riconoscimento ritenga esaurita la procedura di fallimento secondario e ne
pronunci la chiusura in conformità del dettato dell'art. 268 cpv. 2 LEF;
che
nel caso di specie l’UEF di Locarno ha girato il saldo della liquidazione sul
conto della massa fallimentare estera senza che sia stata preventivamente
riconosciuta la graduatoria estera;
che
viste le circostanze eccezionali del caso e richiamato il principio di economia
processuale, non occorre tuttavia correggere l’irregolarità processuale;
che
infatti nella pubblicazione 12 gennaio 2001 dell’apertura dell’eredità giacente
__________, i creditori non garantiti da pegno né privilegiati sono stati
diffidati ad annunciarsi entro il
termine di insinuazione (12 febbraio 2001) presso l’UEF di Locarno, per essere
“sentiti successivamente dalla competente autorità svizzera al momento del
riconoscimento della graduatoria straniera (art. 172 cpv. 3 LDIP)”;
che
si sono annunciati soltanto il Comune di __________ e l’Ufficio esazione e
condoni;
che
lo stato di riparto, che prevedeva il versamento a favore della massa
fallimentare estera di un saldo di fr. 79’256,60 (fr. 77’514,80 sul ricavo dei
beni immobili + fr. 1’741,80 sul ricavo dei beni mobili), è stato notificato espressamente
ai due suddetti i creditori, i quali non risultano esservisi opposti;
che
trattandosi di questioni esclusivamente patrimoniali non spetta a questa Camera
proteggere i creditori contro se stessi (nello stesso senso, quo alla verifica
del carattere esecutivo della graduatoria estera: Konkursrichter del
Bezirksgericht del Cantone Zurigo nella sentenza 3 aprile 1997 in re F. Ltd.,
inc. EK961941, apparsa in AJP 1997, 1568 ss., citata in Saverio Lembo/Yvan Jeanneret, La reconnaissance d’une faillite étrangère,
SJ 2002 II 270, nota 102), di modo che si può prescindere in via del tutto
eccezionale dal verificare la graduatoria estera;
che
l’UEF di Locarno è comunque invitato in futuro ad attenersi al disposto
dell’art. 172 LDIP, peraltro correttamente da esso richiamato nella
pubblicazione dell’apertura dell’eredità giacente;
che
per il resto lo svolgimento della liquidazione fallimentare appare essere stato
corretto, di guisa che ne va dichiarata la chiusura;
che
l’istanza va quindi accolta nel senso dei considerandi;
che
per le peculiarità del caso si prescinde dal prelevare la tassa di giustizia
(cfr. art. 53 lett. e OTLEF per analogia).
Richiamati
gli art. 172 LDIP, 168 LEF, 513 cpv. 1 CPC;
pronuncia:
- L’istanza 7 gennaio 2003 dell’UEF di Locarno è accolta nel
senso dei considerandi.
1.1. Di
conseguenza è dichiarata chiusa la liquidazione ex art. 170 ss. LDIP dei beni
siti in Svizzera dell’eredità oberata del __________
-
Non
si preleva la tassa di giustizia.
-
Intimazione a:
–
Per la Camera di
esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster