Striking out foreign bankruptcy recognition requests for non-payment of advance

14.2003.83Übriges Gericht22.02.2005Dismissed

Zusammenfassung

The Ticino Court of Appeal’s bankruptcy chamber dealt with two applications filed by AP 1 seeking recognition in Switzerland of German insolvency decrees concerning AO 0 and AO 1. After the applicant was warned on 25 November 2004 to pay a CHF 1,000 advance within 20 days, under threat of striking the cases, the notice was served through rogatory proceedings on 17 January 2005. As no payment was made, the chamber struck both requests from the docket and waived any court fee or recovery of expenses.

Regest

Art. 147 and 513 cpv. 2 CPC; Art. 12 and 30 LTG: non-payment of the advance on judicial costs after due warning and expiry of the deadline justifies striking the proceedings from the roll. Where the advance is not paid, the court may refrain from levying a fee or ordering reimbursement of expenses, in particular to avoid unnecessary foreign collection costs; previously paid fees may cover the residual costs (consid. 1-2).

Gesamter Gesetzestext

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Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 14.2003.83

Data decisione, Autorità: 22.02.2005, CEF

Titolo: stralcio per mancato pagamento dell'anticipo

Incarto n. 14.2003.83 14.2003.84

Lugano 22 febbraio 2005 CJ/sc/dp

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Chiesa, presidente, Pellegrini e Walser

segretario:

Jaques

viste le istanze di riconoscimento di fallimento estero ("Insolvenzverfahren") presentate il 10 ottobre 2003 da:

AP 1 (D)

nelle procedure dipendenti dai decreti d'insolvenza 1. ottobre 2003 emessi dall'Amtsgericht __________ nei confronti di

AO 0 (D) [inc. 14.2003.83]

rispettivamente di

__________ AO 1, __________ (D) [inc. 14.2003.84];

respinte le istanze di misure conservative nei confronti dei signori __________ con decisione 31 ottobre 2003;

richiamata la diffida 25 novembre 2004 del presidente di questa Camera mediante la quale al ricorrente veniva assegnato un termine di 20 giorni per effettuare sul c.c.p. 69-10370-9 del Tribunale d’appello – introiti AGITI – un deposito di fr. 1'000.-- a titolo di anticipo per le presunte spese giudiziarie, con la comminatoria che, in caso di mancato versamento dell'importo entro il termine fissato, le istanze sarebbero state stralciate dai ruoli;

preso atto come la diffida sia stata notificata nelle vie rogatoriali all’avv. AP 1 il 17 gennaio 2005 (cfr. attestazione 1° febbraio 2005 dell’Amtsgericht __________);

ritenuto che l’istante non ha tuttora versato l’anticipo richiesto;

considerato che, alfine di evitare ulteriori spese d’incasso all’estero, non si preleva la tassa di giudizio né si chiede il rimborso delle spese, ritenuto comunque che queste ultime risultano coperte dalla tassa di giudizio di fr. 300.-- versata dall’istante conformemente al dispositivo n. 4 del decreto 31 ottobre 2003 emanato da questa Camera sulle domande di misure conservative presentate unitamente alle istanze;

richiamati gli art. 147 e 513 cpv. 2 CPC nonché 12 e 30 LTG;

decreta

  1. Le istanze 10 ottobre 2003 dell’avv. AP 1, __________, tendenti al riconoscimento in Svizzera dei decreti d'insolvenza 1. ottobre 2003 emessi dall'Amtsgericht __________ nei confronti di __________ e __________ AO 1, entrambi in __________, sono stralciate dai ruoli per mancato versamento dell'anticipo.

  2. Non si preleva tassa di giudizio né si chiede la rifusione delle spese.

  3. Intimazione a:

terzi implicati

Per la Camera esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il segretario

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Schlagwörter

foreign insolvencyadvance on costsstriking outrecognitioncourt costsservice through rogatory proceedings