AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
14.2003.82
Data decisione, Autorità:
04.02.2004, CEF
Incarto n.
14.2003.82
Lugano
4 febbraio
2004
CJ/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, vicepresidente,
Chiesa e Giani, quest'ultimo in sostituzione del
presidente Cometta, assente
segretario:
Jaques,
vicecancelliere
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile
(inc. EF.2003.479) promossa con istanza 4 agosto 2003 da
AO2
rappr. dall' RA2
contro
- AP1
- AP2
entrambi rappr. dall' RA2
tendente
ad ottenere il rigetto provvisorio delle opposizioni interposte ai PE n.
__________ dell'UEF di Bellinzona dell'11 luglio 2003;
sulla
quale istanza il Segretario Assessore della Pretura del Distretto di
Bellinzona, con sentenza 6 ottobre 2003, ha così deciso:
"1. È rigettata in via provvisoria per la somma
di fr. 61'884,40 oltre interessi al 5% dal 1° gennaio 2003 l'opposizione
interposta al precetto esecutivo n. __________ dell'UEF di Bellinzona,
notificato il 18 luglio 2003.
-
La tassa di giustizia e le spese di complessivi
fr. 200.--, da anticipare dall'istante, sono a carico della parte convenuta, la
quale rifonderà alla controparte fr. 600.-- per ripetibili.
-
omissis";
sentenza
dedotta tempestivamente in appello dagli escussi che con atto unico 20 ottobre
2003 hanno postulato la reiezione dell'istanza e protestato spese e ripetibili
di ambe le sedi.
viste le
osservazioni 24 novembre 2003 della parte appellata, che si è parzialmente
opposta al gravame, con protesta di spese e ripetibili, concludendo per il
rigetto dell'opposizione in via provvisoria per la somma di fr. 61'884,40,
oltre interessi al 5% dal 1° gennaio 2003 sull'importo di fr. 59'000.-- (invece
di fr. 61'884,40);
ritenuto
in fatto:
A. Con due PE con lo stesso numero (_________) dell’UEF di Bellinzona
(doc. D e E), l'avv. AO2 ha escusso AP1, risp. AP1, per l'incasso, nei due
casi, degli importi di 1) fr. 61'884,40 oltre interessi al 5% dal 1° gennaio
2003 e 2) fr. 3'719,50, indicando quale titolo di credito sempre la stessa
causale: “1) Pigioni arretrate dal 2001 al 2002. 2) Spese accessorie 2001.
Villa __________ ”.
Gli
escussi hanno interposto opposizione, l’escutente ne ha chiesto il rigetto
provvisorio.
B. All'udienza
di contraddittorio dell'11 settembre 2003, gli escussi hanno integralmente
contestato la pretesa vantata dall'escutente, opponendo in compensazione le
spese da loro asseritamente pagate direttamente per la sistemazione dell'ente
locato. Hanno poi limitato la loro contestazione all'importo delle spese
accessorie e degli interessi di mora, allegando la mancanza di un
riconoscimento di debito quanto alle prime e affermando che la prima
interpellazione per gli interessi risaliva al più presto alla data della
notifica dei precetti esecutivi.
C. Con
sentenza 11 settembre 2003, il Segretario assessore della Pretura di
Bellinzona, ha – senza dirlo esplicitamente – parzialmente accolto l’istanza,
limitatamente alla pretesa principale di fr. 61'884,40 e ad esclusione di
quella di fr. 3'719,50 riferita alle spese accessorie. Il primo giudice ha
ritenuto improponibile in sede di rigetto dell'opposizione l'argomentazione
degli escussi fondata sull'eccezione di compensazione e li ha rinviati
all'azione di disconoscimento di debito.
D. Contro
la sentenza pretorile si aggravano tempestivamente AP1 e AP1, contestando
l'intera pretesa posta in esecuzione, ma almeno la differenza tra quanto
chiesto (fr. 61'884,40) e l'importo in capitale delle pigioni arretrate (fr.
59'000.--), ossia fr. 2'884,40, pari agli interessi sulle singole pigioni. Gli
appellanti ribadiscono che gli interessi di mora potevano essere chiesti solo a
partire dalla notifica dei precetti esecutivi e ricordano che secondo l'art.
105 cpv. 3 CO non potevano essere prelevati interessi di mora su somme
d'interessi.
E. Delle
osservazioni dell’appellato si dirà, nella misura necessaria ai fini del
presente giudizio, nei seguenti considerandi.
Considerato
in diritto:
-
L'appello di AP1 e AP1 si riferisce a due esecuzioni diverse (cfr.
doc. D e E), quand'anche l'UEF di Bellinzona ha erroneamente dato loro un
numero identico (n. __________). Sebbene diverse, le esecuzioni sono relative
allo stesso credito, di cui gli escussi rispondono in solido. Le procedure
vanno quindi considerate come connesse ai sensi dell'art. 320 CPC (per rinvio
dell’art. 25 LALEF) e possono essere congiunte ed evase con una sola sentenza,
pur mantenendo la loro autonomia nel senso che i dispositivi restano separati e
possono essere impugnati anche singolarmente.
-
Ex art. 82 cpv. 1 LEF se il credito si fonda sopra un riconoscimento
di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore
può chiedere il rigetto provvisorio dell'opposizione.
2.1. Il
giudice del rigetto accerta d'ufficio e in ogni stadio di causa – quindi anche
in sede d'appello, e ciò a prescindere dalla presenza delle parti
all’udienza di primo grado e, se presenti, dalle ragioni da loro sostenute (CEF
30 giugno 1972 in re Faoro, Rep. 1972, p. 344, cons. 6; CEF 8 aprile 1974 in re
De Vittori, Rep. 1975, p. 101) – se la documentazione prodotta
costituisce valido riconoscimento di debito (cfr. Flavio Cometta, Il rigetto provvisorio dell'opposizione nella
prassi giudiziaria ticinese, in Rep
1989, p. 331; Daniel Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG,
Basilea/Ginevra/ Monaco 1998, vol. I, n. 50 ad art. 84; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire de la LP, vol.
I, Losanna 1999, n. 73 ad art. 82 e n. 68 ad art. 84; Peter Stücheli, Die
Rechtsöffnung, tesi Zurigo 2000, p. 112 ad c).
2.2. La
nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex
art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita legge, implica necessariamente il
riconoscimento da parte dell'escusso o del suo rappresentante di
un'obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente
determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un
insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari.
Conditio sine qua non è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente
determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza e sottratti a
possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (cfr. Cometta, op. cit., p. 338 con riferimenti).
Il limitato potere di cognizione del giudice del rigetto provvisorio non
consente l'indagine volta a stabilire quale sia il reale significato di una
dichiarazione che non appaia sufficientemente liquida, ritenuto che tale
accertamento è compito del giudice ordinario (Cometta,
op. cit., p. 330).
2.3. Nel caso di specie, il contratto di locazione prodotto sub doc. A
costituisce un valido titolo di rigetto provvisorio dell'opposizione per 24
pigioni mensili di fr. 4'000.-- cadauna, riferite ai mesi da gennaio 2001 a
dicembre 2002, ossia per l'importo complessivo di fr. 96'000.-- (24 x fr.
4'000.--). Nell'istanza, il procedente ha però ammesso di aver ridotto il
canone locatizio dei mesi di novembre e dicembre 2002 a fr. 3'500.-- ciascuno e
di aver ricevuto dagli escussi, per il periodo considerato (2001-2002), la
somma di fr. 36'000.--. Il rigetto va pertanto limitato all'importo di fr.
59'000.-- (fr. 96'000.-- – fr. 1'000.-- – 36'000.--).
2.4. Gli
appellanti contestano che l'opposizione possa essere rigettata anche per gli
interessi di mora.
a) Questa
Camera (CEF 1. giugno 1995 [14.94.15], cons. 2 i.f., Rep. 1995, n. 74), come
pure la dottrina maggioritaria (cfr. Staehelin,
op. cit., n. 32 ad art. 82, con
rif.; contra: Fritzsche/Walder,
op. cit., n. 2 ad § 20; Stücheli, op.
cit., p. 196 s. ad c), considerano, per motivi essenzialmente pratici, che il
rigetto può essere concesso anche per gli interessi di mora, seppur l'escusso
non li abbia riconosciuti.
La tesi
dominante merita conferma, con il rilievo che l'escutente deve aver precisato
nel precetto esecutivo il dies ad quem nonché il saggio degli interessi
richiesti e deve aver dimostrato la mora dell'escusso (e il momento in cui è
iniziata). Infatti, l'art. 104 CO pone la finzione che la somma di denaro
dovuta dal debitore in mora avrebbe maturato interessi a favore del creditore
se l'obbligo fosse stato tempestivamente eseguito, finzione irrefragabile, nel
senso che gli interessi di mora sono dovuti indipendentemente dalla prova di un
danno a scapito del creditore e dell'assenza di colpa da parte del debitore
(cfr. Wolfgang Wiegand, Basler
Kommentar zum OR, vol. I, 3. ed., Basilea/Ginevra/Monaco 2003, n. 1 ad art.
104; Luc Thévenoz, Commentaire
romand du CO, vol. I, Basilea/ Ginevra/Monaco 2002, n. 2 e 4 ad art. 104). Di
conseguenza, ben si può ritenere che il debitore, firmando un atto che pone a
suo carico un debito pecuniario, almeno implicitamente riconosce il suo obbligo
di corrispondere interessi in caso di mora, salvo che le parti lo abbiano
escluso (essendo l'art. 104 CO di natura dispositiva, cfr. Wiegand, op. cit., n. 7 ad art. 105; Thévenoz, op. cit., n. 13 ad art. 104).
Il riconoscimento di debito costituisce pertanto un titolo di rigetto
provvisorio anche per l'obbligo (legale) condizionale di corrispondere
interessi in caso di mora. Come per gli altri crediti sottoposti ad una
condizione sospensiva, spetta però all’escutente dimostrare che la stessa – nel
caso ipotizzato: la mora del debitore – sia avvenuta prima dell’inoltro dell’esecuzione
(cfr. Cometta, op. cit. in Rep
1989 p. 338; Staehelin, op. cit.,
n. 36 ad art. 82), prova che il giudice deve esigere d’ufficio.
b) Nel caso di specie, il contratto di locazione prevede che le pigioni
sono pagabili in rate mensili anticipate (cfr. pto 4.1 ad doc. A). L'ultimo
giorno del mese precedente quello per il quale era dovuto il canone di
locazione costituisce pertanto un termine prefissato ("Verfalltag"),
sicché i locatari erano da considerare costituiti in mora per il solo decorso
di detto giorno (cfr. art. 102 cpv. 2 CO), senza necessità di interpellazione
(cfr. Wolfgang Wiegand, n. 10 ad
art. 102). Il tasso d'interesse applicato (5%) è quello legale, dovuto anche se
un interesse contrattuale inferiore è stato pattuito tra le parti (cfr. art.
104 cpv. 1 CO). Quanto ai mancati pagamenti allegati dall'escutente,
trattandosi di prova negativa, spettava agli escussi collaborare alla procedura
probatoria, dimostrando di aver estinto tempestivamente i crediti in questione.
Non lo hanno fatto e nemmeno allegato. Di conseguenza, il rigetto provvisorio
dell'opposizione va concesso anche per la pretesa di fr. 3'833,15 vantata
dall'escutente a titolo di interessi di mora fino al 31 dicembre 2002, così
come risulta dal calcolo di cui a pagina 3 dell'istanza. Visto il divieto
dell'anatocismo (cfr. art. 105 cpv. 3 CO), e conformemente a quanto ammesso
dallo stesso procedente in sede di osservazioni, gli interessi moratori
decorrenti dal 1° gennaio 2003 possono però essere riconosciuti soltanto
sull'importo di fr. 59'000.-- e non su quello, chiesto nei precetti esecutivi e
nell'istanza, di fr. 61'884,40.
- Per l’art. 82 cpv. 2 LEF il giudice pronuncia il rigetto provvisorio
dell’opposizione a meno che il debitore sollevi e giustifichi immediatamente
delle eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito; all’escusso
incombe l’onere di dimostrare la verosimiglianza delle eccezioni che deduce in
giudizio. Secondo la giurisprudenza le eccezioni non solo devono essere esposte
in modo convincente ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno
verosimile nel senso che a conforto delle allegazioni devono esserci riscontri
oggettivi (cfr. DTF 104 Ia 413, cons. 4; Jaeger/
Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs,
vol. I, 4a ed., Zurigo 1997, n. 28 ad art. 82; Staehelin, op. cit., n. 87 s. ad art. 82 LEF; Gilliéron,
op. cit., n. 82 ad art. 82; Stücheli, op.
cit., p. 350, con rif.).
In
concreto, sebbene abbiano concluso per la reiezione integrale dell'istanza
ancora in sede di appello, gli appellanti sembrano di aver rinunciato a
sollevare l'eccezione di compensazione (cfr. pto 7 dell'atto di appello e
verbale 11 settembre 2003, a p. 1). In ogni caso, anche se siffatta eccezione
non è, contrariamente a quanto affermato dal primo giudice, irricevibile in
sede di rigetto dell'opposizione, essa sarebbe potuta essere accolta solo nella
misura in cui il credito posto in compensazione fosse stato reso attendibile
con sufficiente chiarezza in base a riscontri oggettivi e concreti (Panchaud/Caprez, op. cit., § 36 n. 1
ss. p. 80 ss.; Staehelin, op.
cit., n. 93 ad art. 82 LEF). Nel caso di specie, le affermazioni degli escussi
in merito alle asserite spese da loro pagate direttamente per la sistemazione
dell'ente locato sono rimaste allo stadio del puro parlato: non hanno prodotto
nemmeno un documento a conforto della loro tesi.
- L’appello
va quindi parzialmente accolto.
Tassa di
giustizia e indennità seguono la soccombenza pressoché totale degli appellanti,
e vanno ripartite per metà tra di essi in considerazione dell'esistenza di due
procedure esecutive distinte (cfr. art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 82 LEF, 102, 104, 105, 120 CO
nonché 48, 49, 61 e 62 OTLEF;
pronuncia
-
Le procedure dipendenti dall'appello 20
ottobre 2003 di AP1 e AP1, __________, sono congiunte.
-
L’appello 20 ottobre 2003 di AP1, è parzialmente accolto.
2.1. Di
conseguenza, i dispositivi n. 1 e 2 della sentenza 6 ottobre 2003 (EF.2003.479)
del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Bellinzona, sono
riformati come segue:
"1. È rigettata in
via provvisoria per la somma di fr. 61'884,40 oltre interessi al 5% dal 1°
gennaio 2003 sull'importo di fr. 59'000.-- l'opposizione interposta da AP1 al
precetto esecutivo n. __________ notificatogli in qualità di debitore dall'UEF
di Bellinzona.
- La tassa di giustizia
in fr. 200.-- è posta, per fr. 100.--, a carico di AP1, il quale rifonderà
all'avv. AO2, fr. 300.-- a titolo di indennità."
2.2. La
tassa di giustizia di fr. 300.--, già anticipata dagli appellanti, rimane, per
fr. 150.--, a carico di AP1, il quale rifonderà all'avv. AO2 fr. 250.-- a
titolo di indennità.
- L’appello 20 ottobre 2003 di AP1, è parzialmente accolto.
3.1. Di
conseguenza, il dispositivo n. 1 e 2 della sentenza 6 ottobre 2003
(EF.2003.479) del Segretario assessore della Pretura del Distretto di
Bellinzona, sono riformati come segue:
"1. È rigettata in
via provvisoria per la somma di fr. 61'884,40 oltre interessi al 5% dal 1°
gennaio 2003 sull'importo di fr. 59'000.-- l'opposizione interposta da AP1 al
precetto esecutivo n. __________ notificatole in qualità di debitrice dall'UEF
di Bellinzona.
- La tassa di giustizia
in fr. 200.-- è posta, per fr. 100.--, a carico di AP1, la quale rifonderà
all'avv. AO2, fr. 300.-- a titolo di indennità."
3.2. La
tassa di giustizia di fr. 300.--, già anticipata dagli appellanti, rimane, per
fr. 150.--, a carico di ____________, la quale rifonderà all'avv. AO2 fr.
250.-- a titolo di indennità.
- Intimazione
a: – avv. RA2, __________;
– avv.
__________, __________;
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il vicepresidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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