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Numero d'incarto:
14.2003.79
Data decisione, Autorità:
25.11.2003, CEF
Incarto n.
14.2003.79
Lugano
25 novembre
2003
B/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Chiesa
segretaria:
Baur Martinelli,
vicecancelliera
statuendo sulla causa fallimentare dipendente
dall'istanza 7 luglio 2003 presentata da
contro
patr. da __________
sulla quale istanza la Pretore del Distretto di
__________ con sentenza
8 ottobre 2003 ha così deciso:
"1. È
pronunciato il fallimento della __________ a far tempo da mercoledì 8 ottobre
2003 alle ore 14.00.
2./3./4.
Omissis."
Sentenza dedotta tempestivamente in appello dalla
__________ che con atto
13 ottobre 2003 ne postula l'annullamento;
ritenuto che la parte appellata non ha presentato
osservazioni;
preso atto che con ordinanza presidenziale 15/16
ottobre 2003 all'appello
è stato concesso effetto sospensivo parziale;
ritenuto
In fatto:
A. Con
istanza 7 luglio 2003 la __________ ha chiesto il fallimento della __________
per fr. 1'983.10 oltre accessori e dedotti eventuali acconti.
B. All'udienza di contraddittorio del 17 settembre 2003 nessuno è
comparso.
C. Con decisione 8 ottobre 2003 la Pretore del Distretto di __________
ha pronunciato il fallimento della __________ a far tempo da mercoledì 8
ottobre 2003 alle ore 14.00.
D. Con
atto d'appello 13 ottobre 2003 la __________ ha dichiarato di avere versato
dapprima fr. 25'000.-- e poi ulteriori fr. 22'000.-- all'UE di __________ a
tacitazione di tutte le esecuzioni pendenti nei suoi confronti, producendo un
estratto 10 ottobre 2003 delle sue esecuzioni (doc. _) e una dichiarazione
sempre 10 ottobre 2003 dell'UE di __________ (doc. _), con cui viene dichiarato
che contro la __________ non vi sono procedure esecutive in corso, né risultano
attestati di carenza di beni.
L'appellante
ha poi rilevato che con scritto 13 ottobre 2003 (doc. _) la __________ ha
ritirato l'istanza di fallimento.
Considerato
In diritto:
a) Ex art. 174 cpv. 2 LEF l'autorità giudiziaria superiore può
annullare la dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la
decisione, rende verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti
che nel frattempo
-
il
debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto;
-
l'importo
dovuto è stato depositato presso l'autorità giudiziaria superiore a
disposizione del creditore; o che
-
il
creditore ha ritirato la domanda di fallimento.
b) L’autorità
giudiziaria superiore può considerare fatti e prove nuovi, subentrati dopo la
dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio, ossia “echte
nova”, in contrapposizione agli pseudonova, ossia “unechte nova”), solo se risultano
adempiuti i presupposti elencati all’art. 174 cpv. 2 n. 1- 3 LEF. I nova
autentici non vengono considerati d’ufficio, ma è il debitore che li deve
espressamente far valere e provare con documenti, sempre che renda verosimile
la sua solvibilità. Questa considerazione dei nova in senso proprio da parte
dell’autorità giudiziaria superiore ha come scopo di evitare fallimenti senza
senso di debitori ancora solvibili. La solvibilità può tra l’altro essere
determinata ricorrendo al concetto opposto di insolvibilità, concetto noto
nella LEF. L’illiquidità deve essere oggettiva. Essa deve impedire al debitore
di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Non deve infatti
trattarsi di una difficoltà passeggera, il debitore deve bensì trovarsi per un
periodo indeterminato in questa situazione. Un indizio di insolvibilità può
emergere dal numero e dal valore delle esecuzioni pendenti, così come pure da
eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di
fallimento in esame. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti
importi indica insolvibilità. La solvibilità deve essere resa verosimile sulla
base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti,
estratti bancari, contratti di credito ecc., mentre semplici dichiarazioni del
debitore sono insufficienti. Le esigenze poste al debitore per rendere
verosimile la sua solvibilità non devono però essere troppo severe. La
solvibilità è resa verosimile allorquando essa appare più verosimile che
l'insolvibilità. Dal debitore viene pretesa la produzione, già con l’atto di
appello, di estratti dell’Ufficio di esecuzione. La questione della solvibilità
influenza infatti pure la decisione sulla concessione dell’effetto sospensivo
(Roger Giroud, Basler Kommentar
zum SchKG, vol. II, n. 25-26 ad art. 174 LEF; Amonn/Gasser,
Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Berna 1997, § 36 n. 58 p.
294, § 38 n. 14 p. 305; Jürgen Brönnimann,
Novenrecht und Weiterziehung des Entscheides des Konkursgerichtes gemäss Art.
174 E SchKG, p. 446 ss. in Festschrift H.U. Walder, Recht und
Rechtsdurchsetzung, Zurigo 1994; SJZ 95 (1999) n. 8 p. 172).
c) Con
scritto 13 ottobre 2003 la __________ ha comunicato alla Pretura di __________
(doc. _) il ritiro dell'istanza di fallimento, per cui risulta adempiuto il
presupposto previsto all'art. 174 cpv. 2 n. 3 LEF.
Per quel
che concerne il presupposto della solvibilità l'appellante ha prodotto un
estratto delle esecuzioni 10 ottobre 2003 risp. una dichiarazione dell'UE di
__________ 10 ottobre 2003 (doc. _), da cui risulta che contro la __________
non vi sono procedure esecutive in corso, né risultano iscritti attestati di
carenza di beni. Ciò dimostra che l'appellante non si trova in uno stato
d'illiquidità e che è in grado di far fronte ai suoi impegni. Il presupposto
della sua solvibilità appare pertanto come reso sufficientemente verosimile.
Risultando pertanto adempiuti i presupposti previsti dall'art. 174 cpv. 2 LEF,
il fallimento della __________ può essere annullato.
- L'appello
13 ottobre 2003 di __________ va quindi accolto.
La tassa
di giustizia è posta a carico dell'appellante in ambo le sedi (art. 49 OTLEF).
Non si
assegnano indennità, non avendo la parte appellata presentato osservazioni
(art. 62 cpv. 2 OTLEF).
Le spese
dell'Ufficio fallimenti sono caricate all'appellante.
Per questi motivi,
richiamato l'art. 174 cpv. 2 LEF
pronuncia:
I. L'appello 13 ottobre 2003 di __________ è accolto.
"1. La dichiarazione di fallimento 8 ottobre 2003 pronunciata dalla
Pretore del Distretto di , inc. FA., nei confronti di
__________ è annullata.
-
La tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.--, da anticipare come
di rito, è posta a carico di __________.
-
Le spese dell'Ufficio fallimenti di __________, da anticipare come
di rito, sono poste a carico di __________."
II. La tassa di giustizia di fr. 120.-- del presente giudizio, già
anticipata dall'appellante, resta a carico di __________.
Non si
assegnano indennità.
III. Intimazione a:
__________;
-
Ufficio
dei fallimenti di __________;
-
Ufficio
esecuzione di __________;
-
Ufficio
dei registri di .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di __________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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