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Numero d'incarto:
14.2003.78
Data decisione, Autorità:
02.02.2004, CEF
Incarto n.
14.2003.78
Lugano
2 febbraio
2004
CJ/fc/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Chiesa
segretario:
Jaques,
vicecancelliere
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile
(inc. EF.2003.818) promossa con istanza 2 giugno 2003 da
contro
________ SA,
rappr. dall'avv. __________
tendente ad ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione
interposta da ________ S.A. all’esecuzione n. ________ dell’UE di Lugano
promossa da ________ per l’importo di fr. 10'344,45 oltre interessi e spese;
vista
la sentenza 19 settembre 2003 della Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5,
che accoglie la suddetta istanza e respinge pertanto in via definitiva
l’opposizione al summenzionato precetto esecutivo,
preso
atto dell’appello 10 ottobre 2003 di ________ S.A.;
atteso
che la controparte non ha presentato osservazioni nel termine impartitole;
ritenuto in fatto
e considerando in diritto:
che ex
art. 80 cpv. 1 LEF se il credito è fondato su una sentenza esecutiva, il
creditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo dell’opposizione;
che il
giudice del rigetto – provvisorio come definitivo – dell'opposizione esamina
d'ufficio l'esistenza di un valido titolo di rigetto;
che nel
caso di specie l’istante fonda la domanda di rigetto dell’opposizione sulla
sentenza 7 marzo 2003 del Segretario assessore della Pretura di Lugano, Sezione
1 (inc. CL.2002.109, cfr. doc. B), debitamente attestata cresciuta in
giudicato;
che
l'appellante ribadisce in questa sede che siffatta sentenza non sarebbe
cresciuta in giudicato, in quanto non le sarebbe stata validamente notificata;
che la
busta contenente la sentenza, ritirata il 17 marzo 2003 (cfr. verbale di
udienza del 19 settembre 2003, p. 1, e timbro a tergo della busta prodotta
dall'appellante quale doc. 1), sarebbe infatti stata vuota;
che
l'appellante sostiene nuovamente che la mancata tempestiva segnalazione
dell'asserita irregolarità da parte sua sarebbe irrilevante quanto al problema
della regolarità della notifica;
che
secondo l'art. 5 cpv. 3 Cost., organi dello Stato, autorità e privati agiscono
secondo il principio della buona fede;
che
nell'ipotesi – non impossibile ancorché del tutto eccezionale – della notifica
di una busta vuota, spetta quindi al destinatario segnalarlo al mittente,
siccome quest'ultimo non è generalmente in grado d'individuare un'eventuale
disguido di tale tipo e può in buona fede considerare la notifica riuscita in
base all'attestazione di ritiro della raccomandata;
che nel
caso concreto si può del resto ritenere che l'atto da notificare sia in ogni
caso entrato nella sfera di influenza (Machtbereich) del destinatario, o in
altri termini che dipendeva solo da quest'ultimo organizzarsi nel modo usuale
per prendere conoscenza dell'atto (cfr. DTF 122 III 320, cons. 4b, con rif.;
Fabienne Hohl, Procédure civile,
vol. II, Berna 2002, n. 2080, con rif.);
che
infatti l'appellante ammette di aver conosciuto l'identità del mittente (cfr.
verbale di udienza del 19 settembre 2003, p. 1), sicché sarebbe stata in grado
di segnalare l'asserito disguido se solo l'avesse voluto;
che
la notifica va pertanto reputata avvenuta;
che
decidere diversamente renderebbe impossibile qualsiasi notifica, bastando
sempre per il destinatario affermare, anche mesi dopo, di aver ricevuto una
busta vuota;
che
d’altronde per il Tribunale federale è presunto il fatto che un invio di
un'autorità giudiziaria o amministrativa contenesse effettivamente l'atto da
notificare e tale presunzione può essere rovesciata solo se il destinatario
prova l'esistenza di indizi concreti suscettibili di far sorgere dubbi circa il
contenuto dell'invio (cfr. DTF 124 V 403 s., cons. 2c e 4a);
che
nel caso di specie l'appellante non allega alcun indizio in tal senso,
limitandosi a rimproverare alla prima giudice di non aver controllato se la
busta da essa prodotta (doc. 1) corrispondesse effettivamente all'invio
relativo alla sentenza del 7 marzo 2003;
che
sull'ultima pagina – a tergo – dell'esemplare di siffatta sentenza prodotto
dall'istante (doc. B) figura il timbro d'intimazione del 10 marzo 2003, il
quale corrisponde alla data del timbro della Posta di Lugano 1 apposto sulla
busta prodotta dall'appellante (doc. 1);
che
poiché quest'ultima non ha provato che vi siano stati il 10 marzo 2003 altri
invii della Pretura di Lugano, Sezione 1, ben si può ritenere che la busta da
essa prodotta si riferisca alla sentenza del 7 marzo 2003;
che
infine non convince l'argomento dell'appellante secondo cui la sua inazione non
avrebbe alcuna conseguenza siccome la sentenza sarebbe comunque dovuta essere
rinotificata anche se avesse segnalato il problema con più celerità;
che
in effetti, accogliere la tesi appellatoria avrebbe quale conseguenza di
costringere l'escutente a ricominciare l'esecuzione daccapo, ciò che
significherebbe premiare la mancanza di diligenza dell'appellante in
contraddizione con lo scopo delle regole sui termini di ricorso, che appunto
sta nel ridurre la durata delle procedure e delle incertezze giuridiche;
che
la sentenza 7 marzo 2003 è pertanto da considerare cresciuta in giudicato 20
giorni dopo il 17 marzo 2003 (data del ritiro della raccomandata), ossia prima
dell'emanazione della sentenza di rigetto (del 19 settembre 2003), sicché
costituisce un valido titolo di rigetto definitivo dell'opposizione;
che
l'appellante non allega eccezioni ai sensi dell'art. 81 LEF;
che
l'appello va pertanto respinto;
che
le spese seguono la soccombenza (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF),
mentre non si assegnano indennità, siccome la parte appellata non ha presentato
osservazioni.
Per questi motivi,
richiamati
gli art. 5 cpv. 3 Cost., 80 LEF, 48, 49, 61 e 62 OTLEF
pronuncia:
-
L’appello 10 ottobre 2003 di ________ S.A., è respinto.
-
La
tassa di giustizia di fr. 270.--, già anticipata dall’appellante, rimane a suo
carico. Non si assegnano indennità.
-
Intimazione a:
– avv.
__________, amministratore unico di ________ S.A.;
– ________.
Comunicazione
alla Pretura di Lugano, Sezione 5.
Per la Camera di
esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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