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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
14.2003.75
Data decisione, Autorità:
06.08.2004, CEF
Incarto n.
14.2003.75
Lugano
6 agosto 2004
EC/fp/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, vicepresidente,
Chiesa e Walser
segretario:
Cassina,
vicecancelliere
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile
promossa con istanza 11 giugno 2003 da
APPE0
contro
APPO0 ora d’ignota dimora
tendente
ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta da __________
APPO0 al PE n. __________ del 20/25 febbraio 2003 dell’UE di Lugano;
sulla
quale istanza la Segretaria assessore della Pretura di Lugano, Sezione 5, con
sentenza 24 settembre 2003 ha così deciso:
“1. L’istanza è respinta.
- La tassa di giustizia in fr. 200.--, da anticipare
dalla parte istante, è posta a suo carico.”
Sentenza
dedotta tempestivamente in appello dalla procedente che con atto 7 ottobre 2003
ha postulato l’accoglimento dell’istanza, con protesta di spese e ripetibili;
preso atto
che la parte appellata non ha presentato osservazioni;
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto: A. Con PE n. __________ del 20/25 APPE0G ha escusso __________ APPO0
per l'incasso di fr. 19'137.25, indicando quale titolo di credito:
"1) Attestato
di carenza beni n. __________di fr. 19'115.25 emesso il 09.10.1996 dall’Ufficio
di esecuzioni di Rivera / __________ Creditore principale: __________,
- Altri costi.”
Interposta
tempestiva opposizione dall’escusso, la procedente ha chiesto il rigetto
provvisorio alla Pretura di Lugano, Sezione 5.
B. La procedente
fonda la propria pretesa sull’attestato di carenza beni del 9 ottobre 1996
emesso a favore della __________, __________, contro __________ APPO0,
__________, per un importo di fr. 19'115.25 (doc. B).
La procedente
produce pure un atto di cessione datato 22 luglio 2002 (doc. C) con il quale il
__________ le ha ceduto il credito di fr. 19'115.25 contro __________ APPO0 di
cui all’attestato di carenza beni del 9 ottobre 1996.
C. All’udienza di contraddittorio nessuno si è presentato.
D. Con sentenza
24 settembre 2003 la Segretaria assessore della Pretura di Lugano, Sezione 5,
ha respinto l’istanza rilevando che “manca la prova della necessaria identità
tra il creditore di cui al titolo di rigetto (cfr. doc. B: attestato di carenza
beni), con il creditore di cui all’istanza, non essendo stato documentato il
passaggio del credito dalla __________ al __________”.
E. Con atto
d’appello 7 ottobre 2003 APPE0 ha postulato la riforma del giudizio di prima
sede evidenziando che l’istante non avrebbe dovuto documentare il passaggio del
credito dalla __________al __________, ritenuto che trattasi della stessa
società che nel __________ ha modificato la propria ragione sociale.
A mente della
ricorrente questo fatto “risalente a __________ anni or sono è stato
considerato da costante giurisprudenza un fatto notorio che non necessità più
di prove a sostegno”.
Considerato
in diritto: 1. La
giudice di prime cure ha respinto l’istanza rilevando che “manca la prova della
necessaria identità tra il creditore di cui al titolo di rigetto (cfr. doc. B:
attestato di carenza beni), con il creditore di cui all’istanza, non essendo
stato documentato il passaggio del credito dalla __________ al
____________________”.
Per
quel che riguarda la legittimazione attiva della cedente del credito ora fatto
valere da APPE0, ossia __________ va rilevato quanto segue: le condizioni poste
a una circostanza di fatto affinché sia considerata notoria sono regolate dalle
varie normative processuali. L'art. 184 cpv. 3 CPC non stabilisce requisiti
speciali alla notorietà, limitandosi a sancire la regola generale secondo la
quale i fatti di pubblica notorietà non necessitano di essere provati. In casu
l'avvenuta modifica della ragione sociale della __________ in __________ è
stata ampiamente evocata e commentata dai mass media: essa può pertanto
senz'altro valere come pubblicamente notoria (STF 18 settembre 1998
[4c.92/1998] in re E.G. c. C.S. e rif. ivi; Cocchi/Trezzini, CPC-TI ad art. 184
cpv. 3 N. 21).
L’appello
della APPE0 va pertanto accolto e, in ossequio alla garanzia del doppio grado
di giurisdizione, l’incarto viene retrocesso alla prima giudice affinché abbia
a esaminare se in concreto siano dati gli estremi per il rigetto provvisorio
dell’opposizione.
- Viste
le peculiarità del caso di specie si prescinde dal prelevare la tassa di
giustizia (art. 61 cpv. 1 OTLEF) e dall’assegnare indennità (art. 62 cpv. 1 OTLEF).
Per
questi motivi,
richiamati
gli art. art. 184 cpv. 3 CPC; 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF
Pronuncia: 1. L’appello
7 ottobre 2003 di APPE0, __________, è accolto.
1.1. Di
conseguenza, la sentenza 24 settembre 2003 (inc. EF.2003.00872) della
Segretaria assessore della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5, è
annullata, e l’incarto le viene retrocesso perché abbia ad emanare una nuova
decisione nel senso dei considerandi.
-
Non
si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità.
-
Intimazione
a:
APPE0,
Berna;
-__________
APPO0, già in __________, ora di ignota dimora, tramite pubblicazione sul
foglio ufficiale cantonale;
Comunicazione alla
Pretura del Distretto di Lugano Sezione 5.
Per la Camera di
esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il vicepresidente
Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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