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Numero d'incarto:
14.2003.61
Data decisione, Autorità:
28.08.2003, CEF
Incarto n.
14.2003.61
Lugano
28 agosto
2003
B/fp/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, vicepresidente,
Chiesa e Giani
segretaria:
Baur Martinelli,
vicecancelliera
statuendo sulla causa fallimentare dipendente
dall'istanza 24 aprile 2003 presentata da
rappr. da: __________
Contro
sulla quale istanza la Segretaria assessore della
Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5, con sentenza 10 luglio 2003 ha così
deciso:
"1. È pronunciato il fallimento di __________,
a far tempo da giovedì __________ alle ore
14.00.
2./3./4. Omissis."
Sentenza dedotta tempestivamente in appello da
__________ che
con atto 17 luglio 2003 ne postula l'annullamento;
preso atto che la parte appellata non ha
presentato osservazioni;
rilevato che con ordinanza presidenziale 23/25
luglio 2003 all'appello è stato
concesso effetto sospensivo parziale;
ritenuto
in fatto: A. Con istanza 24 aprile 2003 la __________ ha chiesto il fallimento
di __________ per fr. 576.75 oltre accessori e dedotti eventuali acconti.
B. All'udienza
di contraddittorio del 2 luglio 2003 nessuno è comparso.
C. Con
decisione 10 luglio 2003 la Segretaria assessore della Pretura del Distretto di
Lugano, Sezione 5, ha pronunciato il fallimento di __________ a far tempo da
giovedì 10 luglio 2003 alle ore 14.00.
D. Con
atto d'appello 17 luglio 2003 la __________ ha postulato la declaratoria di
nullità del decreto di fallimento, sostenendo di avere saldato l'esecuzione in
oggetto n. __________ e producendo copia della ricevuta postale 16 luglio 2003
relativa al versamento all'UE di Lugano di fr. 704.95 a favore della __________
(doc. A). L'appellante ha inoltre presentato copia di due ricevute relative a
ulteriori versamenti effettuati sempre all'UE di Lugano il 16 luglio 2003 risp.
il 17 luglio 2003 di fr. 1'922.95 a favore della __________ risp. di fr.
25'000.-- a favore di altre esecuzioni pendenti (doc. A).
Considerato
in diritto: 1.
a) Ex art. 174 cpv. 2 LEF l'autorità giudiziaria superiore può
annullare la dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la
decisione, rende verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti
che nel frattempo:
-
il
debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto;
-
l'importo
dovuto è stato depositato presso l'autorità giudiziaria superiore a
disposizione del creditore; o che
-
il
creditore ha ritirato la domanda di fallimento.
b) L’autorità giudiziaria superiore può considerare fatti e prove
nuovi, subentrati dopo la dichiarazione di fallimento (nova autentici o in
senso proprio, ossia “echte nova”, in contrapposizione agli pseudonova, ossia
“unechte nova”), solo se risultano adempiuti i presupposti elencati all’art.
174 cpv. 2 n. 1- 3 LEF. I nova autentici non vengono considerati d’ufficio, ma
è il debitore che li deve espressamente far valere e provare con documenti,
sempre che renda verosimile la sua solvibilità. Questa considerazione dei nova
in senso proprio da parte dell’autorità giudiziaria superiore ha come scopo di
evitare fallimenti senza senso di debitori ancora solvibili. La solvibilità può
tra l’altro essere determinata ricorrendo al concetto opposto di insolvibilità,
concetto noto nella LEF. L’illiquidità deve essere oggettiva. Essa deve
impedire al debitore di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro
crediti. Non deve infatti trattarsi di una difficoltà passeggera, il debitore
deve bensì trovarsi per un periodo indeterminato in questa situazione. Un
indizio di insolvibilità può emergere dal numero e dal valore delle esecuzioni
pendenti, così come pure da eventuali nuove istanze di fallimento pervenute
posteriormente al decreto di fallimento in esame. Anche il fatto di non essere
in grado di pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità deve
essere resa verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi
concernenti pagamenti, estratti bancari, contratti di credito ecc., mentre
semplici dichiarazioni del debitore sono insufficienti. Le esigenze poste al
debitore per rendere verosimile la sua solvibilità non devono però essere
troppo severe. La solvibilità è resa verosimile allorquando essa appare più
verosimile che l'insolvibilità. Dal debitore viene pretesa la produzione, già
con l’atto di appello, di estratti dell’Ufficio di esecuzione. La questione
della solvibilità influenza infatti pure la decisione sulla concessione
dell’effetto sospensivo (Roger Giroud,
Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, n. 25-26 ad art. 174 LEF; Amonn/Gasser, Grundriss des
Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Berna 1997, § 36 n. 58 p. 294, § 38 n. 14
p. 305; Jürgen Brönnimann,
Novenrecht und Weiterziehung des Entscheides des Konkursgerichtes gemäss Art.
174 E SchKG, p. 446 ss. in Festschrift H.U. Walder, Recht und
Rechtsdurchsetzung, Zurigo 1994; SJZ 95 (1999) n. 8 p. 172).
c) Dalla ricevuta 16 luglio 2003 dell'UE di Lugano (doc. A) si evince
che la debitrice con il versamento di fr. 704.95 ha saldato il suo debito nei
confronti della __________, per cui risulta adempiuto il presupposto previsto
dall'art. 174 LEF cpv. 2 n. 1 LEF.
Per quel
che concerne il presupposto della solvibilità va rilevato che dall'estratto
delle esecuzioni 25 agosto 2003 dell'UE di Lugano risulta che contro
l'appellante sono pendenti 41 esecuzioni, di cui 23 recenti essendo state
promosse nel 2002 risp. nel 2003 per un importo complessivo di fr. 80'406.30.
Di queste esecuzioni 10, promosse dallo Stato del Canton Ticino risp. dalla
Confederazione Svizzera risp. dalla __________ sono già giunte alla domanda di
realizzazione, per tre è già stato eseguito il pignoramento e per altre tre è
già stata emessa la comminatoria di fallimento. Le ulteriori 18 esecuzioni risalenti
al periodo antecedente l'anno 2002 ammontano complessivamente a fr. 53'314.40 e
sono giunte in buona parte alla domanda di realizzazione risp. alla
comminatoria di fallimento. Questo dimostra che lo stato d'illiquidità in cui
si trova l'appellante non è passeggero e che essa già da diversi anni non è più
in grado di far fronte ai suoi impegni. Pertanto, considerato l'elevato
indebitamento, nemmeno il versamento di fr. 25'000.--, effettuato il 17 luglio
2003 dall'appellante all'UE di Lugano (doc. A), è sufficiente a rendere
verosimile la sua solvibilità. Di conseguenza non risultando adempiuto il
presupposto della solvibilità, l'art. 174 cpv. 2 LEF non può essere applicato.
Il fallimento di __________ va quindi confermato.
- L'appello 17 luglio 2003 di __________ va pertanto respinto.
Di
conseguenza, essendo stato concesso effetto sospensivo parziale all'appello, il
fallimento deve essere nuovamente pronunciato.
La tassa
di giustizia è posta a carico dell'appellante (art. 49 OTLEF).
Non si
assegnano indennità, non avendo la parte appellata presentato osservazioni
(art. 62 cpv. 1 OTLEF).
Per questi motivi,
richiamato l'art. 174 cpv. 2 LEF
pronuncia:
- L'appello 17 luglio 2003 __________ è respinto.
1.1. Di
conseguenza è dichiarato il fallimento __________ a far tempo da
martedì
__________ alle ore 10.00
-
La
tassa di giustizia di fr. 120.--, già anticipata dall'appellante, resta a
carico di __________. Non si assegnano indennità.
-
Intimazione a:
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano,
Sezione
5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il vicepresidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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