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Numero d'incarto:
14.2003.58
Data decisione, Autorità:
28.08.2003, CEF
Incarto n.
14.2003.58
Lugano
28 agosto
2003
B/fp/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, vicepresidente,
Chiesa e Giani
segretaria:
Baur Martinelli,
vicecancelliera
statuendo sulla causa fallimentare dipendente
dall'istanza 24 marzo 2003 presentata da
Contro
patr. da: avv__________
sulla
quale istanza la Segretaria assessore della Pretura del Distretto di Lugano,
Sezione 5, con sentenza 1°luglio 2003 ha così deciso:
"1. È
pronunciato il fallimento della __________, a far tempo da martedì 1°luglio
2003 alle ore 14.00.
2./3./4. Omissis."
Sentenza
dedotta tempestivamente in appello da __________ che con atto 11 luglio 2003 ne
ha postulato l'annullamento;
preso atto che la parte appellata non ha
presentato osservazioni;
rilevato che con ordinanza presidenziale 17/21
luglio 2003 all'appello è stato
concesso effetto sospensivo parziale;
ritenuto
in fatto: A. Con istanza 24 marzo 2003 la __________ ha chiesto il fallimento di
__________ per fr. 5'549.60 oltre accessori e dedotti eventuali acconti.
B. All'udienza di contraddittorio del 18 giugno 2003 l'escussa ha
dichiarato di volere far fronte al suo debito con pagamenti dilazionati.
C. Con decisione 1°luglio 2003 la Segretaria assessore della Pretura
del Distretto di Lugano, Sezione 5, ha pronunciato il fallimento di __________
a far tempo da martedì __________ alle ore 14.00.
D. Con atto d'appello 11 luglio 2003 la __________ ha postulato la
declaratoria di nullità del decreto di fallimento, asserendo di avere concluso
con la creditrice il 7 luglio 2003 un accordo di pagamento rateale e producendo
uno scritto 10 luglio 2003 inviato dalla __________ alla Pretura del Distretto
di Lugano (doc. C), con cui la creditrice ha ritirato l'istanza di fallimento
risp. un'ulteriore scritto sempre datato 10 luglio 2003 inviatole dalla
creditrice (doc. D), in cui quest'ultima conferma la concessione del pagamento
rateale e il versamento della prima rata. Secondo l'appellante con ciò è stata
pure resa verosimile la sua solvibilità.
Considerato
in diritto:
a) Ex art. 174 cpv. 2 LEF l'autorità giudiziaria superiore può
annullare la dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la
decisione, rende verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti
che nel frattempo
-
il
debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto;
-
l'importo
dovuto è stato depositato presso l'autorità giudiziaria superiore a
disposizione del creditore; o che
-
il
creditore ha ritirato la domanda di fallimento.
b) L’autorità giudiziaria superiore può considerare fatti e prove
nuovi, subentrati dopo la dichiarazione di fallimento (nova autentici o in
senso proprio, ossia “echte nova”, in contrapposizione agli pseudonova, ossia
“unechte nova”), solo se risultano adempiuti i presupposti elencati all’art.
174 cpv. 2 n. 1- 3 LEF. I nova autentici non vengono considerati d’ufficio, ma
è il debitore che li deve espressamente far valere e provare con documenti,
sempre che renda verosimile la sua solvibilità. Questa considerazione dei nova
in senso proprio da parte dell’autorità giudiziaria superiore ha come scopo di
evitare fallimenti senza senso di debitori ancora solvibili. La solvibilità può
tra l’altro essere determinata ricorrendo al concetto opposto di insolvibilità,
concetto noto nella LEF. L’illiquidità deve essere oggettiva. Essa deve
impedire al debitore di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro
crediti. Non deve infatti trattarsi di una difficoltà passeggera, il debitore
deve bensì trovarsi per un periodo indeterminato in questa situazione. Un
indizio di insolvibilità può emergere dal numero e dal valore delle esecuzioni
pendenti, così come pure da eventuali nuove istanze di fallimento pervenute
posteriormente al decreto di fallimento in esame. Anche il fatto di non essere
in grado di pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità deve
essere resa verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi
concernenti pagamenti, estratti bancari, contratti di credito ecc., mentre
semplici dichiarazioni del debitore sono insufficienti. Le esigenze poste al
debitore per rendere verosimile la sua solvibilità non devono però essere
troppo severe. La solvibilità è resa verosimile allorquando essa appare più
verosimile che l'insolvibilità. Dal debitore viene pretesa la produzione, già
con l’atto di appello, di estratti dell’Ufficio di esecuzione. La questione
della solvibilità influenza infatti pure la decisione sulla concessione
dell’effetto sospensivo (Roger Giroud,
Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, n. 25-26 ad art. 174 LEF; Amonn/Gasser, Grundriss des
Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Berna 1997, § 36 n. 58 p. 294, § 38 n. 14
p. 305; Jürgen Brönnimann,
Novenrecht und Weiterziehung des Entscheides des Konkursgerichtes gemäss Art.
174 E SchKG, p. 446 ss. in Festschrift H.U. Walder, Recht und
Rechtsdurchsetzung, Zurigo 1994; SJZ 95 (1999) n. 8 p. 172).
c) Con l'atto di appello la __________ ha prodotto uno scritto 10
luglio 2003 della creditrice, inviato alla Pretura del Distretto di Lugano, con
cui quest'ultima ha ritirato l'istanza di fallimento, per cui risulta adempiuto
il presupposto previsto all'art. 174 cpv. 2 n. 3 LEF.
Per quel
che concerne il presupposto della solvibilità va rilevato che dall'estratto
delle esecuzioni 25 agosto 2003 dell'UE di Lugano risulta che contro
l'appellante sono pendenti, oltre all'esecuzione in esame, 6 ulteriori
procedure esecutive, tutte promosse nell'arco dell'ultimo anno per un valore
complessivo di fr. 10'337.80. Per due esecuzioni della __________ per fr.
2'570.75 risp. fr. 1'391.60 il pignoramento è già stato eseguito, mentre per
tre ulteriori esecuzioni della __________ risp. della __________ per fr.
1'066.20 risp. fr. 658.-- risp. fr 2'242.50 le comminatorie di fallimento sono
già state notificate all'escussa, due delle quali recentemente il 12 risp. il
24 giugno 2003. L'ultima esecuzione è stata promossa il 18 giugno 2003 dalla
__________ per fr. 2'408.75 ed è giunta allo stadio di notifica del PE alla
debitrice.
Orbene il
fatto che per cinque esecuzioni promosse per importi non molto elevati si sia
giunti al pignoramento risp. ad emettere la comminatoria di fallimento,
dimostra la difficoltà dell'appellante, che perdura ormai da un anno, di far
fronte ai suoi impegni e la sua impossibilità di saldare importi anche di poca
entità, per cui può essere ritenuto che essa si trova in uno stato
d'illiquidità. Non avendo pertanto l'appellante fornito i necessari riscontri
oggettivi atti a rendere verosimile la sua solvibilità, l'art. 174 cpv. 2 LEF
non può trovare applicazione. Di conseguenza il fallimento di __________ non
può essere annullato.
- L'appello 11 luglio 2003 di __________ va quindi respinto.
Di
conseguenza, essendo stato concesso effetto sospensivo parziale all'appello, il
fallimento deve essere nuovamente pronunciato.
La tassa
di giustizia è posta a carico dell'appellante (art. 49 OTLEF).
Non si
assegnano indennità, non avendo la parte appellata presentato osservazioni
(art. 62 cpv. 1 OTLEF).
Per questi motivi,
richiamato l'art. 174 cpv. 2 LEF
pronuncia:
- L'appello 11 luglio 2003 di __________, è respinto.
1.1. Di
conseguenza è dichiarato il fallimento di __________, a far tempo da
martedì
__________ alle ore 10.00
-
La tassa di giustizia in fr. 120.--, già anticipata
dall'appellante, resta a carico di __________. Non si assegnano indennità.
-
Intimazione
a:
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano,
Sezione
5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il vicepresidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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