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Numero d'incarto:
14.2003.49
Data decisione, Autorità:
09.12.2003, CEF
Incarto n.
14.2003.49
Lugano
9 dicembre 2003 /B/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Chiesa
segretaria:
Baur Martinelli,
vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile
promossa con istanza 10 marzo 2003 da
rappr. __________
contro
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio
dell'opposizione interposta al PE n. __________del 26
aprile/7 maggio 2002 dell'UEF di __________;
sulla quale istanza il Segretario assessore della
Pretura di __________ con sentenza 7 maggio 2003 ha così deciso:
"1. L'istanza è respinta.
- Tassa di giustizia in
fr. 400.--, comprensiva delle spese e da anticipare come di rito, è posta a
carico di __________ che rifonderà alla controparte fr. 800.-- a titolo di
indennità."
Sentenza dedotta tempestivamente in appello dal
procedente che con atto
20 maggio 2003 ha postulato l'accoglimento
dell'istanza, protestate spese e ripetibili;
con osservazioni 16 giugno 2003 la parte appellata
si è opposta al gravame;
rilevato che la parte appellata ha chiesto
l'assistenza giudiziaria;
ritenuto
In fatto:
A. Con
PE n. __________del 26 aprile/7 maggio 2002 dell'UEF di __________ il
__________ ha escusso __________ per l'incasso di fr. 16'907.40 oltre interessi
al 5% dal 23 febbraio 2001, indicando quale titolo di credito: "Fattura
__________ del 01.02.2001 di frs. 6'036.--; fattura __________ del 07.02.2001
di frs. 6'036; fattura __________ del 07.02.2001 di frs. 4'835.40."
Interposta
tempestiva opposizione dall'escussa, il procedente ne ha chiesto il rigetto
provvisorio al Pretore.
B. Il procedente fonda la sua pretesa su tre fatture 1. febbraio 2001
(doc. _) risp. 7 febbraio 2001 per fr. 6'036.-- risp. fr. 4'835.40 risp. fr.
6'036.-- (doc. _ ) relative al recupero degli assegni per grande invalida di
grado medio per gli anni 1998, 1999 e 2000 percepiti dall'escussa ma non
riversati ex art. 6d della Legge concernente il promovimento, il coordinamento
ed il sussidiamento delle attività sociali a favore delle persone anziane
all'istituto escutente ed a due scritti inviati dal rappresentante dell'escussa
il 1. marzo 2001 risp. il 2 aprile 2002 (doc. _) alla procedente con cui è
stato chiesto il condono.
C. All'udienza di contraddittorio l'escussa ha dapprima sostenuto
l'incompetenza della Pretura a decidere, ritenuto che essendo l'art. 6d cpv. 2
della Legge concernente il promovimento, il coordinamento e il sussidiamento
delle attività sociali a favore della persona anziana una disposizione di
diritto pubblico, l'autorità competente avrebbe dovuto emanare una decisione
formale con l'indicazione dei rimedi di diritto.
L'appellante
ha poi rilevato, di non avere potuto riconoscere l'irregolarità del pagamento
delle prestazioni in oggetto avvenuto sul suo conto corrente postale, per cui
ha utilizzato in buona fede le prestazioni versatele. Un riconoscimento delle
prestazioni è sempre stato negato e contestato, per cui le domande di condono
presentate non possono essere ritenute riconoscimenti di debito nei confronti
del Consorzio. Queste domande sono state presentate solo in riferimento alla
sua situazione finanziaria di nulla tenente.
D. Con sentenza 7 maggio 2003 il Segretario assessore della Pretura di
__________ ha respinto l'istanza ritenendo che il rappresentante dell'escussa
nei suoi scritti doc. _ con le sue articolate prese di posizione chiede sì il condono
degli importi arretrati, ma solo in via subordinata, dopo avere esposto una
lunga serie di obiezioni ed esplicite contestazioni. Nel doc. _, punto 1,
quint'ultima riga, infatti __________ ha affermato "le pretese da voi
vantate … sono comunque contestate", facendo riferimento alla
"Fatturazione AGI 1998, 1999, 2000". In prima sede è stato
argomentato che la dichiarazione con cui il debitore riconosce il debito deve
essere chiara, non equivoca e non soggetta ad interpretazione, il che non
ricorre nelle dichiarazioni doc. _.
E. Contro
la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravata il procedente
riconfermandosi in sostanza nelle sue allegazioni di prima sede.
F. Delle osservazioni della parte appellata si dirà, se del caso, in
seguito.
Considerato
In diritto:
1.a) Ex art. 97 CPC il giudice esamina d'ufficio, in ogni stadio di
causa, se esistono i presupposti processuali, tra i quali: la capacità delle
parti e la legittimazione dei loro rappresentanti, se il giudice ha motivo di
dubbio.
Tra
i presupposti processuali rientrano la capacità di stare in lite della parte
nonché la legittimazione del rappresentante al patrocinio (rappresentanza
processuale), il cui difetto determina la nullità degli atti del rappresentante
indebito e dell'intero procedimento da essi originato. Un'istruzione ed una
decisione sulla capacità di una parte di stare in giudizio o sulla sua qualità
di soggetto di diritto si impongono però solo quando esse possono seriamente
essere messe in dubbio in base ai documenti dell'incarto (DTF 105 III 111; Kurt
Amonn/Dominik Gasser, Grundriss des Schuld-betreibungs- und Konkursrechts, 6a
ed., Berna 1997, n. 6 ad § 8), in altri termini quando vi sono indizi concreti,
seri e concludenti (cfr. CEF 9.8.1988 Byte Club Ticino c. Keller) che
permettano di dubitare della capacità processuale - pur sempre presunta (DTF
succitato) - di una parte.
b) Secondo l'art. 64 cpv. 1 CPC quali patrocinatori possono fungere
esclusivamente gli avvocati ammessi al libero esercizio della professione nel
Cantone e le persone che detengono una rappresentanza legale (art. 55, 168 cpv.
3, 279, 392, 393, 394, 518, 554, 595 CCS; art. 543 cpv. 3 CO; art. 317 cpv. 2
LEF).
Un'estensione
della rappresentanza processuale è regolata dall'art. 64a CPC.
c) Nel caso di specie il figlio dell'escussa, __________, non può
fungere da patrocinatore della madre non ricorrendo alcuna delle circostanze di
cui agli art. 64 ss. CPC. I suoi interventi in sede pretorile così come le sue
osservazioni all'atto d'appello sono pertanto irricevibili. Di conseguenza
anche la sua richiesta di concessione dell'assistenza giudiziaria è
irricevibile.
-
Ex art. 82 cpv. 1 LEF se il credito si fonda sopra un riconoscimento
di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore
può chiedere il rigetto provvisorio dell'opposizione.
-
Il giudice del rigetto accerta d'ufficio ed in ogni stadio di
causa (quindi anche in sede d'appello) se la documentazione prodotta
costituisce valido riconoscimento di debito (cfr. Flavio Cometta, Il rigetto provvisorio dell'opposizione nella
prassi giudiziaria ticinese, in Rep
1989, p. 331).
4.a) La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura
privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica
necessariamente il riconoscimento da parte dell'escusso o del suo
rappresentante di un'obbligazione in relazione ad una somma di denaro
determinata o facilmente determinabile.
Il
riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a
condizione che da essi risultino gli elementi necessari. Conditio sine qua non
è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo
criteri oggettivi stabiliti in precedenza e sottratti a possibilità di modifica
unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (cfr. Cometta, op. cit., p. 338 con riferimenti).
b) L'interpretazione per sapere se è dato il riconoscimento, va decisa
secondo il principio dell'affidamento dal punto di vista di chi lo riceve. Di
conseguenza una richiesta di condono rappresenta valido riconoscimento di
debito, se l'importo dovuto vi è sufficientemente indicato oppure è indicato in
uno scritto a cui viene rinviato (per es. fattura, sollecitatoria) (Daniel
Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, 1998, Basilea/Ginevra/Monaco, n.
22 ad art. 82).
5.a) Il riconoscimento di debito firmato da un rappresentante
dell'escusso vincola quest'ultimo solo se vi è alternativamente:
ammissione esplicita in documenti;
- ammissione
esplicita all'udienza.
Atti
concludenti non sono sufficienti (Cometta, op. cit. in Rep 1989 p. 340).
b) Dalla documentazione agli atti si evince che l'escussa __________
con scritto 25 febbraio 2001 (doc. _) ha conferito procura a __________ per
rappresentarla in ogni procedura e istanza nei confronti della procedente.
Questo potere di rappresentanza non si estende tuttava, come ritenuto al primo
considerando, alla rappresentanza processuale, regolata in modo esaustivo nelle
norme del Codice di procedura civile.
- La
procedente ha emesso il 1. febbraio 2001 risp. il 7 febbraio 2001 tre fatture
per gli importi di fr. 6'036.-- risp. fr. 4'835.40 risp. fr. 6'036.-- per gli
assegni per media invalidità per i periodi dal 10 marzo al 31 dicembre 1998
risp. dal 1. gennaio al 31 dicembre 1999 risp. dal 1. gennaio al 31 dicembre
2000 (doc. _).
Con
scritto 1. marzo 2001 __________ ha inviato alla procedente uno scritto
contenente tra l'altro la seguente richiesta (doc. _):
"Fatturazione AGI 1998, 1999, 2000
…….
La
situazione economica della signora __________ non le consente, nemmeno se
agevolato, un rimborso degli arretrati, di cui formalmente con la presente se
ne chiede il condono, …."
Con
scritto 2 aprile 2002 __________ ha di nuovo comunicato alla procedente, tra
l'altro, quanto segue (doc. _):
"Fatturazione AGI 1998, 1999, 2000
Egregia Signora __________
………………………
In risposta alla lettera raccomandata sopra menzionata,
si impongono le seguenti osservazioni:
- La
vostra affermazione "poiché l'assegno è stato da voi regolarmente
percepito per la mamma, ci vediamo costretti a chiederne il rimborso" è
manifestamente infondata.
Infatti
l'assegno per grande invalido è sempre stato direttamente ed esclusivamente
percepito da __________, alla quale viene versato con la rendita AVS e la
prestazione complementare sulsuo conto corrente postale no. __________a lei
personalmente intestato. Non possono pertanto essere fatte valere pretese
contro altre persone, segnatamente i di lei familiari, che manifestamente, non
essendo né titolari di un diritto all'assegno litigioso né avendone di
conseguenza beneficiato in alcun modo, sono sprovviste di legittimazione
passiva. Le pretese da voi vantate, che sono comunque contestate, possono per
contro essere fatte valere esclusivamente contro __________, la quale, come da
procura del 25 febbraio 2001 inviatavi con la citata lettera del 1. Marzo 2001,
viene rappresentata dal sottoscritto in ogni procedura e istanza nei vostri
confronti.
…………………
……….
- ……..
In queste
condizioni non può essere ribadito che quanto già comunicatovi il 1. marzo
2001: la situazione economica della signora __________ non le consente il
rimborso degli arretrati da voi richiesto (gli stessi essendo stati, come
detto, interamente utilizzati in buona fede per far fronte ai
suoi bisogni primari). Con la presente, si rinnova pertanto formalmente la
domanda di condono."
Orbene
questi due scritti (doc. _), firmati dal rappresentante dell'escussa, -
autorizzato da quest'ultima ad agire a suo nome con procura scritta 25 febbraio
2001 (doc. _) - costituiscono validi riconoscimenti di debito di __________ per
l'importo posto in esecuzione. Infatti con queste due richieste di condono,
ossia di esonero dal pagamento, viene fondamentalmente esternata la volontà di
rimborsare gli assegni invalidità percepiti irritualmente, ai quali viene
rinviato con l'indicazione delle fatture AGI 1998, 1999 e 2000 spedite
all'escussa, le quali indicano gli importi richiesti di fr. 4'835.40 risp. fr.
6'036.-- risp. fr. 6'036.-- (doc. _). Per quel che riguarda l'affermazione
contenuta nello scritto 2 aprile 2002 (doc. _) "le pretese da voi
vantate che sono comunque contestate, possono per contro essere fatte valere
esclusivamente contro __________ …." va rilevato che, considerando il
citato scritto nel suo complesso e con riferimento al pregresso scritto 1°
marzo 2001 (doc. _), la contestazione ivi contenuta risulta riferirsi al primo
paragrafo relativo alle pretese vantate nei confronti dei familiari
dell'escussa, mentre, a conclusione dello scritto doc. _, e non
subordinatamente, viene chiesto il condono senza riserva alcuna. Di conseguenza
non può essere condivisa la motivazione del primo giudice, che ha ritenuto i
doc. _ non chiari, equivoci e necessari d'interpretazione.
I doc. _
considerati insieme con le fatture doc. _ costituiscono pertanto validi titoli
di rigetto provvisorio dell'opposizione per fr. 16'907.40 oltre interessi al
5% dal 23 febbraio 2001. La sentenza pretorile va quindi in tal senso
riformata.
- L'appello
20 maggio 2003 del __________ va pertanto accolto.
Tassa di
giustizia e indennità seguono la soccombenza (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv.
1 OTLEF).
Per i quali motivi,
richiamato l'art. 82 LEF
pronuncia
I. L'appello
20 maggio 2003 del __________ è accolto.
Di
conseguenza la sentenza 7 maggio 2003 del Segretario assessore della Pretura di
__________ è così riformata:
" 1. L'istanza 10 marzo 2003 del __________ è accolta. Di
conseguenza l'opposizione interposta da __________ al PE n. __________del 26
aprile/7 maggio 2002 dell'UEF di __________ è rigettata in via provvisoria per
fr. 16'907.40 oltre interessi al 5% dal 23 febbraio 2001.
- La
tassa di giustizia di fr. 400.--, da anticipare dalla parte istante, è posta a
carico di __________, la quale rifonderà al __________ fr. 800.-- a titolo di
indennità."
II. La
domanda di assistenza giudiziaria è irricevibile.
III. La
tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 600.--, già anticipata
dall'appellante, è posta a carico di __________, la quale rifonderà al
__________ fr. 800.-- a titolo di indennità.
IV. Intimazione: -
avv. __________
Comunicazione
alla Pretura di __________
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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