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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
14.2003.43
Data decisione, Autorità:
29.04.2003, CEF
Incarto n.
14.2003.43
Lugano
29 aprile
2003/CJ/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Chiesa
segretario:
Jaques,
vicecancelliere
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile
__________ promossa con istanza 5 febbraio 2003 da
contro
tendente ad ottenere il rigetto
dell’opposizione interposta dal Municipio di __________ al precetto esecutivo
n. __________ dell’UE di Lugano notificato il 29 gennaio 2002 per il pagamento
di fr. 37'235,80 oltre interessi e spese;
vista la sentenza 3 aprile 2003 della Segretaria Assessore della
Pretura di Lugano, Sezione 5, che ha respinto la suddetta istanza;
preso
atto dell’appello 8 aprile 2003 dell’arch. __________;
atteso
che esso non è stato notificato alla controparte, in quanto i propri diritti
non sono pregiudicati dalla presente procedura;
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che
l’appellante allega di non essere stato citato all’udienza di contraddittorio
del 3 aprile 2003 e chiede l’annullamento della tassa di giustizia di fr.
210.-- che gli è stata accollata con la sentenza impugnata;
che
la Pretura di Lugano ha confermato la mancata citazione dell’appellante in
seguito ad un disguido di cancelleria;
che
l’udienza 3 aprile 2003 e la consecutiva sentenza di stessa data risultano
pertanto nulle (art. 142 cpv. 1 lett. b CPC per il rinvio dell’art. 25 LALEF),
ciò che va rilevato d’ufficio da ogni autorità, compresa quella che ha emanato
l’atto di procedura nullo;
che
anche il dispositivo riferito alla tassa di giustizia risulta pertanto nullo;
che
siccome la nullità è da addebitare alla Pretura di Lugano, occorre prescindere
dal prelevare la tassa di giustizia, sia di prima che di seconda istanza;
che
non occorre ordinare la fissazione di una nuova udienza, avendo l’appellante
nel frattempo ritirato l’esecuzione in seguito ad un accordo con il Comune di
__________;
che
l’appello va quindi accolto;
che
non si assegnano indennità in quanto non richieste dall’appellante.
Richiamati gli art. 82 LEF; 142 CPC; 25 LALEF; 61, 62 OTLEF;
pronuncia:
- L’appello
8 aprile 2003 dell’arch. __________ è accolto.
1.1. Di
conseguenza, la sentenza emanata il 3 aprile 2003 dalla Segretaria assessore
della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5, nella procedura __________ è
dichiarata nulla.
-
Non
si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità.
-
Intimazione
a:
–
Comunicazione
alla Pretura di Lugano, Sezione 5.
Per la Camera di
esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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