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Numero d'incarto:
14.2003.4
Data decisione, Autorità:
09.01.2003, CEF
Incarto n.
14.2003.4
Lugano
9 gennaio 2003
EC/fc/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Chiesa
segretario:
Cassina,
vicecancelliere
statuendo sulla causa a procedura fallimentare
dipendente dall’istanza 1. novembre 2002 presentata da
Contro
Patrocinata da: avv. __________
sulla
quale istanza la Pretore del Distretto di Lugano con sentenza 2 gennaio 2003 ha
così deciso:
"1. È pronunciato il fallimento
della __________, a far tempo da giovedì __________ alle ore 14.00.
2./3./4. Omissis."
Sentenza
dedotta tempestivamente in appello con atto 7 gennaio 2003 dalla __________ che
ne postula l'annullamento;
preso
atto che alla parte appellata non sono state richieste osservazioni;
ritenuto
in
fatto:
A. Con istanza
- novembre 2002 __________ (in seguito: __________), ha chiesto il fallimento
della __________ per fr. 2'038.30.
B. All'udienza
di contraddittorio del 4 dicembre 2002 nessuna delle parti è comparsa.
C. Il 2 gennaio 2003 la Pretore del Distretto di Lugano ha pronunciato
nell'ambito della procedura esecutiva n. __________ dell'UE di Lugano il
fallimento della __________ a far tempo dal __________ alle ore 14.00.
D. Con atto di appello 7 gennaio 2003 la __________ ha postulato, dopo
aver sollevato presunte irregolarità di ordine formale, sulle quali la
scrivente Camera non si chinerà visto l’esito del gravame, la declaratoria di
nullità del decreto di fallimento, sostenendo di avere saldato in data 31
dicembre 2002 il debito oggetto dell’esecuzione n. __________ per il tramite
dell’UE di Lugano. A sostegno delle proprie argomentazioni l’appellante ha
prodotto, per quanto di rilevanza in questa sede:
-
la ricevuta
di un versamento di fr. 2'500.-- all’UE di Lugano del 31 dicembre 2002;
-
la
dichiarazione datata 8 gennaio 2003 dell’UE di Lugano secondo la quale
l’esecuzione n. __________ promossa dalla __________ contro __________ “è stata
saldata l’8 gennaio 2003 con il versamento effettuato dalla __________ il 31
dicembre 2002 sul nostro conto corrente postale”;
-
lo scritto 8
gennaio 2003, con il quale la __________ ha dichiarato che l’importo di cui
all’esecuzione n. __________ è stato saldato con il bonifico effettuato il 31
dicembre 2002 a favore dell’UE di Lugano.
Considerato
In diritto:
- Giusta l'art. 172 n. 3 LEF il giudice rigetta la domanda di
fallimento quando il debitore provi con documenti che il debito, compresi gli
interessi e le spese, è stato estinto.
Per l'art. 174
cpv. 1 LEF la decisione del giudice del fallimento può essere deferita
all'autorità giudiziaria superiore entro dieci giorni dalla notificazione. Le
parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono verificati
anteriormente alla decisione di prima istanza.
-
L'appellante adduce di avere saldato l'esecuzione n. __________ il
31 dicembre 2002, ossia precedentemente alla dichiarazione di fallimento. A
sostegno del suo assunto liberatorio la __________ ha prodotto quanto indicato
nella narrativa fattuale sub D. Questi documenti costituiscono prova
sufficiente dell'avvenuto pagamento effettuato ante dichiarazione di decozione.
Di conseguenza il fallimento va annullato ex art. 174 cpv. 1 LEF.
-
L'appello 7 gennaio 2003 __________ va quindi accolto.
La tassa di
giustizia è posta a carico dell'appellante in ambo le sedi (art. 49 OTLEF), non
essendo la stessa comparsa avanti al primo giudice e non avendo quindi prodotto
in tale sede il documento topico. Non si assegnano indennità, la parte
appellata non essendo stata richiesta di presentare le proprie osservazioni in
quanto irrilevanti per l’esito di questa procedura di appello (art. 62 cpv. 1
OTLEF).
Le spese dell'Ufficio
fallimenti sono caricate all'appellante.
Per questi motivi,
richiamati gli art. 174 cpv. 1 LEF e 313 bis CPC
pronuncia:
I. L'appello 7 gennaio 2003 __________, è accolto.
"1. La
dichiarazione di fallimento 2 gennaio 2003 pronunciata dalla Pretore del
Distretto di Lugano, inc. FA.2002.00991 nei confronti della __________, è
annullata.
-
La
tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.--, da anticipare come di rito, è
posta a carico della __________.
-
Le spese dell'Ufficio dei fallimenti di Lugano, da anticipare come
di rito, sono poste a carico della __________
II. La tassa di giustizia di fr. 120.-- del presente giudizio, già
anticipata dall'appellante, resta a suo carico.
III. Intimazione a: - __________
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano,
Sezione
5.
Per la Camera di
esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il vicepresidente
Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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