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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
14.2003.36
Data decisione, Autorità:
06.11.2003, CEF
Incarto n.
14.2003.36
Lugano
6 novembre 2003
CJ/fc/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d'appello
composta
dei giudici:
Cometta,
presidente,
Pellegrini
e Chiesa
segretario:
Jaques, vicecancelliere
statuendo
sulla causa a procedura sommaria appellabile (inc. EF.2002.2179) promossa con
istanza 6 dicembre 2002 da
AP0
PA0
contro
AO0
PA0
tendente
ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta da __________
all’esecuzione n. __________ dell’UE di Lugano promossa da __________ per
l’importo di fr. 18'450.-- oltre interessi e spese;
vista
la sentenza 17 marzo 2003 della Segretaria assessore del Distretto di Lugano,
Sezione 5, che ha respinto la suddetta istanza;
preso
atto dell’appello 2 aprile 2003 di __________ nonché delle osservazioni 2
maggio 2003 della controparte;
ritenuto in
fatto e considerando in diritto:
che
l'appellante rileva anzitutto di non essere stata personalmente presente
all'udienza di discussione del 10 marzo 2003 e di non aver così potuto prendere
visione dei doc. 1 e 2, mai visti in precedenza, prodotti dall'escusso solo
all'udienza e sui quali la prima giudice si è fondata per respingere l'istanza;
che
ella allega che al suo patrocinatore sono mancate, al momento dell'udienza, le
necessarie informazioni sulla fedefacenza e sulla correttezza di tali
documenti;
che
per questo motivo l'appellante solleva solo in sede d'appello l'eccezione di
falso;
che
tale censura, presentata per la prima volta in sede di appello, costituisce un
novum irricevibile (cfr. art. 22 cpv. 4 LALEF a contrario e 321 cpv. 1 lett. b
CPC per rinvio dell’art. 25 LALEF);
che
è irrilevante il fatto che l'escutente non abbia personalmente assistito
all'udienza di contraddittorio, poiché in virtù del principio dell'eventualità
(cfr. Angelo Olgiati, Le norme
generali per il procedimenti civile nel Canton Ticino, tesi Zurigo 2000, pp.
106 ss.), detta anche massima di concentrazione (cfr. Fabienne Hohl, Procédure civile, vol. I, Berna
2001, n. 808) o principio degli stadi preclusivi del processo (cfr. Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000,
n. 22 ss. ad art. 78), che caratterizza la procedura sommaria in materia
esecutiva (cfr. Daniel Staehelin,
Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, vol. I, n. 52 ad art.
84, Pierre-Robert Gilliéron,
Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 103 ad art. 82), le spettava
partecipare all'udienza o perlomeno dare al suo patrocinatore sufficienti
informazioni per consentirgli di controbattere le argomentazioni avversarie in
sede di discussione;
che
l'appellante evidenzia come il proprio patrocinatore avrebbe comunque
contestato integralmente tutte le argomentazioni dell'escusso, e quindi anche
quanto intendeva dimostrare con i documenti 1 e 2 (cfr. appello, p. 4 ad 5);
che
in prima sede, l'appellante non ha tuttavia esplicitamente sollevato
l'eccezione di falso, limitandosi, per quanto concerne siffatti documenti, a
osservare come "i documenti prodotti dalla controparte, rispettivamente le
indicazioni della stessa circa avvenuti pagamenti, compensazioni o quant'altro,
sono precedenti il conteggio 11 luglio 2002 prodotto agli atti che quantifica
l'importo a quel momento ancora dovuto dal convenuto, ovvero l'importo posto in
esecuzione";
che
la prima giudice si è puntualmente determinata su tale censura, ritenendo che
quand'anche precedenti all'invio del conteggio 11 luglio 2002, i pagamenti,
risp. gli importi dall'escusso posti in compensazione, in sé non contestati
dall'escutente e ammontanti a fr. 71'025.--, hanno integralmente estinto il
credito posto parzialmente in esecuzione e determinato dallo stesso escutente,
senza tenere conto dei rimborsi, in fr. 63'450.--;
che
nell'atto appellatorio, l'appellante non si confronta con la motivazione
pretorile, limitandosi a ribadire quanto già detto in prima sede, ciò che
basterebbe già per ritenere l'appello nullo ai sensi dei combinati art. 309
cpv. 1 lett. f e cpv. 5 CPC, per il rinvio dell'art. 25 LALEF (cfr. Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 21 ad
art. 309);
che
in ogni caso, l'argomentazione della prima giudice è ineccepibile, siccome
l'escutente non ha, all'udienza di discussione, contestato il versamento degli
acconti di fr. 40'000.-- e fr. 10'000.-- (doc. 1) né l'allegata compensazione
con il prezzo di vendita di fr. 21'025.-- del mobilio asseritamente ceduto
all'escutente, così che l'escusso ha effettivamente reso verosimile ai sensi
dell'art. 82 LEF di aver estinto il suo debito a concorrenza di almeno fr.
71'025.--, ossia di averlo integralmente azzerato;
che
la generica contestazione integrale delle argomentazioni di ordine e di merito
della controparte espressa quale preambolo della replica (cfr. verbale 10 marzo
2003, p. 2) non costituisce una contestazione sufficiente ai sensi dell'art. 78
CPC (cfr. Cocchi/Trezzini, op.
cit., n. 8-9 ad art. 78, n. 6 ad art. 170 e n. 2 ad art. 175; Olgiati, op. cit., p. 108), sicché i
fatti allegati dall'escusso con la sua risposta risultano ammessi (cfr. art.
170 cpv. 2 per analogia);
che
la questione dei rapporti tra __________ S.A. e l'escusso è irrilevante, in
quanto la prima giudice l'ha esplicitamente lasciata indecisa (cfr. sentenza
impugnata, a p. 4, 4. capoverso);
che
l'inammissibilità delle domande di restituzione in intero contro le sentenze
nelle procedure sommarie in ambito esecutivo (cfr. CEF 5 febbraio 1999
[14.1998.85], citata in Cocchi/Trezzini,
op. cit., n. 5 ad art. 346, e confermata per l'istituto della revisione ex art.
340 CPC in CEF 16 settembre 2002 [14.02.79]) non lascia l'appellante senza
difesa, dal momento che alla medesima resta aperta la via dell'azione di
accertamento del credito nell'ambito della quale potrà far valere, volendo,
l'eccezione di falsità ex art. 216 ss CPC ed eventualmente ottenere il rigetto
dell'opposizione (cfr. art. 79 cpv. 1 LEF), oppure la via dell'inoltro di una
nuova esecuzione, nell'ambito della quale essa potrà nuovamente chiedere il
rigetto dell'opposizione e far valere gli argomenti sostenuti in appello;
che
va ricordato a futura memoria che la procedura di accertamento di falso e di
verifica delle scritture di cui agli art. 216 ss. CPC è inattuabile in materia
giudiziaria esecutiva retta dal rito sommario ai sensi dell'art. 25 n. 2 LEF,
in quanto incompatibile con le esigenze – poste dal diritto federale – di una
procedura celera (cfr. art. 20 cpv. 6 LALEF), la questione della falsità
essendo tuttavia da esaminare, qualora la relativa eccezione sia stata
esplicitamente sollevata, sotto il profilo della verosimiglianza ex art. 82
cpv. 2 LEF (cfr. CEF 10 giugno 1998 [14. 97.30], cons. 1; 28 giugno 1999
[14.1998.123], cons. 1a e 2d-f);
che
l’appello è pertanto irricevibile;
che
le spese e le indennità seguono la soccombenza (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62
cpv. 1 OTLEF).
Per questi motivi,
richiamati
gli art. 82 LEF; 78, 170 cpv. 2, 216 ss., 309, 321 cpv. 1 lett. b, 346 CPC; 22
cpv. 4, 25 LALEF; 48, 49, 61 e 62 OTLEF;
pronuncia: 1. L’appello
2 aprile 2003 di __________, è irricevibile.
-
La
tassa di giustizia di fr. 300.--, già anticipata dall’appellante, rimane a suo
carico; __________ rifonderà a __________ fr. 300.-- a titolo di indennità.
-
Intimazione
a:
–
avv. __________;
–
avv. __________ o;
Comunicazione
alla Pretura di Lugano, Sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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