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Numero d'incarto:
14.2003.32
Data decisione, Autorità:
04.07.2003, CEF
Incarto n.
14.2003.32
Lugano
4 luglio 2003/B/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Chiesa
segretaria:
Baur Martinelli,
vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile
promossa con istanza 22 novembre 2002 da
patr. dall'avv. __________
Contro
patr. dall'avv. __________
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio
dell'opposizione interposta al PE n. __________ del 17/19 settembre 2002
dell'UE di Lugano;
sulla quale istanza la Pretore del Distretto di
Lugano, Sezione 5, con sentenza 18 marzo 2003 ha così deciso:
"1. L'istanza è
accolta e di conseguenza l'opposizione interposta al summenzionato precetto
esecutivo è respinta in via provvisoria.
- La
tassa di giustizia in fr. 230.--, da anticipare dalla parte istante, è posta a
carico della parte convenuta, con l'obbligo di rifondere a controparte fr.
600.-- a titolo di indennità."
Sentenza dedotta tempestivamente in appello
dall'escussa che con atto 28 marzo
2003 ha postulato la reiezione dell'istanza,
protestate spese e ripetibili;
con osservazioni 5 maggio 2003 la parte appellata
si è opposta al gravame,
con protesta di spese e ripetibili;
ritenuto
In fatto:
A. Con
PE n. __________ del 17/19 settembre 2002 dell'UE di Lugano __________ ha
escusso la __________ per l'incasso di fr. 35'501.40 oltre interessi al 5% dal
15 giugno 2002, indicando quale titolo di credito: "Saldo stipendi al
31.12.2001, come da bilancio al 31.12.2001, revisionato al 10.04.2002 (saldo
approvato e riconosciuto anche con contratto di compravendita azionaria tra
__________ e __________ del 12.04.2002, art. 5.3.).
Interposta
tempestiva opposizione dall'escussa, il procedente ne ha chiesto il rigetto
provvisorio alla Pretore.
B. Il procedente fonda la sua pretesa su un contratto di compravendita
di azioni stipulato con __________ il 12 aprile 2002 (doc. B), che al punto
5.3. prevede quanto segue:
" Eventuali
prestiti dal signor __________ alla Società e stipendi non ancora percepiti
sono da corrispondere al signor __________ entro il 15 giugno 2002."
e
sul bilancio al 31.12.2001 allegato al contratto, che alla voce "debiti
verso dipendenti" indica un importo di fr. 35'501.40.
C. All'udienza di contraddittorio l'escussa ha sostenuto che il
contratto in oggetto (doc. B) è stato sottoscritto dalla persona fisica
__________. La clausola 5.3. menziona "eventuali stipendi", che si
contesta siano esigibili e riconducibili alla posizione contenuta nel bilancio
provvisorio prodotto dal procedente.
Con la
replica __________ ha osservato che la clausola 5.3. indica "eventuali
prestiti", ma non eventuali stipendi, pertanto risulta chiaramente che gli
stipendi non ancora percepiti erano da corrispondergli entro il 15 giugno 2002.
Il
procedente ha poi rilevato che il contratto doc. B è stato sottoscritto da due
persone fisiche, ma come è desumibile dall'estratto RC (doc. C), una di queste
vincola la __________ con firma individuale, per cui l'escussa deve onorare i
suoi impegni.
Duplicando
la precettata si è riconfermata nelle sue allegazioni di risposta. In
particolare ha contestato che l'importo di fr. 35'501.40, indicato nel bilancio
provvisorio allegato al contratto doc. B, contenga stipendi non percepiti da
__________.
D. Con sentenza 18 marzo 2003 la Pretore del Distretto di Lugano,
Sezione 5, ha accolto l'istanza ritenendo il doc. B al punto 5.3., unitamente
al bilancio al 31 marzo 2001 (recte 31 dicembre 2001), che accerta alla voce
"debiti verso dipendenti" l'importo di fr. 35'501.40, riconoscimento
di debito ex art. 82 LEF.
In prima
sede è stato in particolare rilevato che il doc. B è stato validamente
sottoscritto da persona abilitata ad impegnare la società ed il pagamento degli
stipendi arretrati è stato chiaramente pattuito alla clausola 5.3. del
contratto.
E. Contro la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravata
l'escussa riconfermandosi in sostanza nelle sue allegazioni di prima sede.
F. Delle osservazioni di __________ si dirà, se del caso, in seguito.
Considerato
In diritto:
a) La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura
privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica
necessariamente il riconoscimento da parte dell’escusso o del suo
rappresentante di un'obbligazione in relazione ad una somma di denaro
determinata o facilmente determinabile.
ll riconoscimento
di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che
da essi risultino gli elementi necessari. Conditio sine qua non è che la somma
di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi
stabiliti in precedenza o sottratti a possibilità di modifica unilaterale
dipendente dalla volontà delle parti (cfr. Cometta,
op. cit., in Rep 1989 p.
338 con riferimenti). Anche un contratto può costituire in linea di principio
riconoscimento di debito, ritenuto l'ossequio delle peculiarità del caso di specie.
b) Il giudice del rigetto accerta d'ufficio ed in ogni stadio di causa
(quindi anche in sede d'appello) se la documentazione prodotta costituisce
valido riconoscimento di debito e se vi è identità fra il creditore, il
debitore e il credito (indicati nel precetto esecutivo e nell'istanza) con il
creditore, il debitore ed il credito (di cui ai documenti prodotti) (Cometta,
op. cit. in Rep 1989 p. 331).
Il
debitore deve essere identico con colui il quale ha emesso il riconoscimento di
debito e che risulta sul PE quale debitore (Daniel Staehelin, Basler Kommentar
zum SchKG, vol. I, Basilea/Ginevra/Monaco, 1998, n. 50 ad art. 82 LEF).
Il
rigetto provvisorio dell'opposizione non va concesso, qualora in luogo della
persona giuridica obbligatasi, viene escusso il suo detentore oppure qualora in
luogo del suo detentore obbligatosi viene escussa la persona giuridica (Peter
Stücheli, Die Rechtsöffnung, Diss. Zurigo 2000, p. 180).
c) Dall'esame
del doc. B si evince che il contratto di compravendita delle azioni della
__________ è stato stipulato tra il loro proprietario __________ e l'acquirente
__________. Secondo il punto 5.3. del contratto le parti hanno concordato che
stipendi non ancora percepiti erano da corrispondere __________ entro il 15
giugno 2002. Contrariamente a quanto sostenuto dal procedente, quest'ultimo ha
apposto la sua firma sul contratto doc. B quale proprietario risp. venditore
delle azioni e non quale avente diritto di firma per la __________, anche se in
quel momento egli era ancora presidente del consiglio di amministrazione con
firma individuale, come risulta dall'estratto RC (doc. C). Infatti dal doc. B
non emerge che egli abbia sottoscritto il documento quale rappresentante della
__________.
Dal doc.
B non si evince pertanto alcun obbligo dell'escussa al pagamento degli stipendi
posti in esecuzione. In casu non vi è pertanto identità tra la debitrice
indicata sul PE e sull'istanza di rigetto e il possibile debitore che appare
sul contratto doc. B.
In via
del tutto abbondanziale va infatti osservato che, per quel che riguarda la
procedura sommaria di rigetto dell'opposizione, il punto 5.3. del contratto
doc. B non menziona alcun importo in relazione a stipendi non ancora percepiti
da __________, mentre il bilancio allegato al 31 dicembre 2001 indica
genericamente "debiti verso dipendenti" e non verso __________ per un
importo di fr. 35'501.40, per cui da questi documenti, anche se considerati
insieme, non sarebbe possibile evincere un riconoscimento di debito per fr.
35'501.40 da parte di __________ a favore del procedente.
L'istanza
di rigetto provvisorio dell'opposizione presentata nei confronti di __________
va pertanto respinta per carenza di legittimazione passiva, mancando un suo
riconoscimento di debito nei confronti di __________.
- L'appello 28 marzo 2003 di __________ va quindi accolto.
Tassa di
giustizia e indennità seguono la soccombenza (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv.
1 OTLEF).
Per i quali motivi,
richiamato l'art. 82 LEF
pronuncia
I. L'appello
28 marzo 2003 di __________, è accolto.
Di
conseguenza la sentenza 18 marzo 2002 della Pretore del Distretto di Lugano,
Sezione 5, è così riformata:
"1. L'istanza
22 novembre 2002 di __________, è respinta.
- La
tassa di giustizia in fr. 230.--, già anticipata dalla parte istante, resta a
carico di __________, il quale rifonderà a __________ fr. 600.-- a titolo di
indennità."
II. La
tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 350.--, già anticipata dall'appellante,
è posta a carico di __________, il quale rifonderà a __________ fr. 600.-- a
titolo di indennità.
III. Intimazione: -
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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