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Numero d'incarto:
14.2003.23
Data decisione, Autorità:
09.04.2003, CEF
Incarto n.
14.2003.23
Lugano
9 aprile 2003/B/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Chiesa
segretaria:
Baur Martinelli,
vicecancelliera
statuendo sulla causa fallimentare dipendente
dall'istanza 21 novembre 2002 presentata da
contro
rappr. dall'avv. __________
sulla quale istanza la Pretore del Distretto di
Lugano, Sezione 5, con sentenza 27 febbraio 2003 ha così deciso:
"1. È pronunciato il
fallimento della __________, a far tempo da giovedì __________ alle ore 14.00.
2./3./4. Omissis."
Sentenza dedotta tempestivamente in appello con atto 3
marzo 2003 da __________ che ne postula l'annullamento;
preso atto che la parte appellata non ha presentato
osservazioni;
rilevato che con ordinanza presidenziale 6 marzo 2003
all'appello è stato concesso effetto sospensivo parziale;
ritenuto
In fatto
A. Con istanza 21 novembre 2002 la __________ ha chiesto il fallimento
di __________ per fr. 34'843.80 oltre accessori e dedotti eventuali acconti.
B. All'udienza
di contraddittorio del 12 febbraio 2003 la debitrice si è opposta all'istanza
di fallimento, dichiarando di essere intenzionata a pagare il suo debito.
C. Con sentenza 27 febbraio 2003 la Pretore del Distretto di Lugano,
Sezione 5, ha pronunciato il fallimento di __________ a far tempo da giovedì
__________ alle ore 14.00.
D. Con atto d'appello 3 marzo 2003 __________ ha postulato la
declaratoria di nullità del decreto di fallimento, sostenendo di avere saldato
il suo debito prima della dichiarazione di fallimento, come si evince dalla
dichiarazione 3 marzo 2003 della __________ (doc. B).
Considerato
In diritto:
-
Ex art. 174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice del fallimento può
essere deferita all'autorità giudiziaria superiore entro dieci giorni dalla
notificazione. Le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono
verificati anteriormente alla decisione di prima istanza.
-
L'appellante adduce di avere saldato il debito in oggetto
precedentemente alla dichiarazione di fallimento. A sostegno del suo assunto
liberatorio la __________ ha prodotto uno scritto 3 marzo 2003 della __________
(doc. B), in cui questa ha dichiarato di avere ricevuto dalla debitrice fr.
34'843.80 valuta 27 febbraio 2003. Questo documento costituisce prova
sufficiente dell'avvenuto pagamento effettuato ante declaratoria di decozione.
Di conseguenza il fallimento va annullato ex art. 174 cpv. 1 LEF.
-
L'appello 3 marzo 2003 di __________ va quindi accolto.
La tassa
di giustizia è posta a carico dell'appellante in ambo le sedi (art. 49 OTLEF) e
non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 1 OTLEF), la parte appellata non
avendo presentato osservazioni.
Per questi motivi,
richiamato l'art. 174 cpv. 1 LEF
pronuncia:
I. L'appello 3 marzo 2003 di __________, è accolto.
"1. La
dichiarazione di fallimento 27 febbraio 2003 pronunciata dalla Pretore del
Distretto di Lugano, Sezione 5, inc. FA.2002.01058 nei confronti di __________,
è annullata.
-
La tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.--, da anticipare come
di rito, è posta a carico di __________.
-
Le spese dell'Ufficio fallimenti di Lugano, da anticipare come di
rito, sono poste a carico di __________."
II. La tassa di giustizia del presente giudizio in fr. 120.--, già
anticipata dall'appellante, resta a carico di __________.
III. Intimazione a: - __________
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano,
Sezione
5.
Per la Camera di
esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente: La
segretaria:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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