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Numero d'incarto:
14.2003.14
Data decisione, Autorità:
09.05.2003, CEF
Incarto n.
14.2003.14
Lugano
9 maggio 2003
EC/fc/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Chiesa
segretario:
Cassina,
vicecancelliere
statuendo sulla causa fallimentare dipendente
dall’istanza 11 dicembre 2002 presentata da
contro
sulla quale istanza la Pretore del Distretto di
Lugano, Sezione 5, con sentenza 3 febbraio 2003 ha così deciso:
“1. È pronunciato
il fallimento della __________, a far tempo da __________ alle ore 14.00.
2./3./4. omissis”
Sentenza
dedotta in appello da __________ che con atto 7/8 febbraio 2003 ne ha postulato
l’annullamento;
richiamato
il decreto presidenziale 13 febbraio 2003 di concessione dell’effetto
sospensivo parziale;
viste le
osservazioni 17 marzo 2003 della __________;
esaminati atti e
documenti;
ritenuto
in fatto:
A. Con istanza 11 dicembre 2002 __________ ha chiesto il fallimento
di __________ per fr. 4'746.95 oltre accessori.
B. All’udienza
di contraddittorio del 22 gennaio 2003 l’escussa si è opposta all’istanza,
asseverando che è sua intenzione far fronte al pagamento di quanto richiesto.
C. Con pronunciato del 3 febbraio 2003 la Pretore del Distretto di Lugano,
Sezione 5, ha pronunciato il fallimento della __________ a far tempo da lunerdì
3 febbraio 2003 alle ore 14.00.
D. Con atto d’appello 7/8 febbraio 2003 __________ ha postulato la
declaratoria di nullità del decreto di fallimento, atteso che:
-
“la spett.
__________ ha versato in data 5 febbraio 2003 l’importo di fr. 5'323.-- all’UE
di Lugano, come risulta dalla ricevuta di pagamento allegata la presente
ricorso”;
-
“la
solvibilità della spett. __________ non è compromessa da alcuna procedura
esecutiva”.
E. Con
osservazioni 17 marzo 2003 la __________ ha evidenziato che a seguito del
versamento di fr. 5'296.50 la sua pretesa è da ritenersi rimborsata.
Considerato
In diritto:
- Ex art. 174 cpv. 2 n. 1 LEF l’autorità giudiziaria superiore
può annullare la dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la
decisione, rende verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti
che nel frattempo:
a. il debito,
compresi gli interessi e le spese, è stato estinto;
b. l’importo
dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a
disposizione del creditore; o che
c. il creditore
ha ritirato la domanda di fallimento.
-
L’autorità
giudiziaria superiore può considerare fatti e prove nuovi, subentrati dopo la
dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio, ossia “echte
nova”, in contrapposizione agli pseudonova, ossia “unechte nova”), solo se risultano
adempiuti i presupposti elencati all’art. 174 cpv. 2 n. 1–3 LEF. I nova
autentici non vengono considerati d’ufficio, ma è il debitore che li deve
espressamente far valere e provare con documenti, sempre che renda verosimile
la sua solvibilità. Questa considerazione dei nova in senso proprio da parte
dell’autorità giudiziaria superiore ha come scopo di evitare fallimenti senza
senso di debitori ancora solvibili. La solvibilità può tra l’altro essere
determinata ricorrendo al concetto opposto di insolvibilità, concetto noto
nella LEF. L’illiquidità deve essere oggettiva. Essa deve impedire al debitore
di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Non deve infatti
trattarsi di una difficoltà passeggera, il debitore deve bensì trovarsi per un
periodo indeterminato in questa situazione. Un indizio di insolvibilità può
emergere dal numero e dal valore delle esecuzioni pendenti, così come pure da
eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di
fallimento in esame. Anche il fatto di non esser in grado di pagare modesti
importi indica insolvibilità. La solvibilità deve essere resa verosimile sulla
base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti,
estratti bancari, contratti di credito ecc., mentre semplici dichiarazioni del
debitore sono insufficienti. Le esigenze poste al debitore per rendere
verosimile la sua solvibilità non devono però essere troppo severe. La
solvibilità è resa verosimile allorquando essa appare più verosimile che
l’insolvibilità. Dal debitore viene pretesa la produzione, già con l’atto di appello,
di estratti dell’Ufficio di esecuzione. La questione della solvibilità
influenza infatti pure la decisione sulla concessione dell’effetto sospensivo (Roger
Giroud Die Konkurseröffnung und ihr
Aufschub bei der Aktiengesellschaft, 2. ed., Zurigo 1986, n. 25–26 ad art. 174
LEF; Amonn/Gasser, Grundriss des
Schuldbetreibungs– und Konkursrechts, Berna 1997, § 36 n. 58 p. 294, § 38 n. 14
p. 305; Jürgen Bronimann,
Novenrecht und Weiterziehung des Entscheides des Konkursgerichtes gemäss Art.
174 E SchKG, p. 446 ss. in Festschrift H.U. Walder, Recht– und
Rechtsdurchsetzung, Zurigo 1994; SJZ 95 (1999) n. 8 p. 172).
-
In prima sede il fallimento di __________ è stato decretato per
il mancato pagamento nei confronti della __________ dell’importo di fr.
4'746.95 oltre accessori. In sede di appello la debitrice ha dimostrato di
avere proceduto a saldare il predetto importo con il versamento del 5 febbraio
2003 presso l’Ufficio di esecuzione di Lugano, per cui è adempiuto il requisito
del pagamento di cui all'art. 174 cpv. 2 n. 1 LEF.
L’appellante non
ha prodotto alcun documento tendente ad attestare la propria solvibilità,
limitandosi con l’allegato d’appello ad asserire che “la solvibilità della spett.
__________ non è compromessa da alcuna procedura esecutiva”. L’escussa ha anche
omesso di produrre a dimostrazione di quanto da essa asserito un estratto delle
sue esecuzioni. Di conseguenza __________ non ha dimostrato la sua solvibilità
e la declaratoria di decozione va confermata.
-
A titolo del tutto abbondanziale la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale di appello -che facendo a torto fiducia a quanto
sostenuto dall’escussa con l’impugnativa aveva concesso effetto sospensivo
parziale all’appello- ha richiesto all'Ufficio di esecuzione di Lugano, un
estratto delle esecuzioni di __________ datato 3 aprile 2003. Da questo
documento emerge che l'appellante è in una situazione finanziaria precaria,
essendo contro la stessa pendenti ben 13 esecuzioni, la prima risalente al 10
gennaio 2002. Di queste esecuzioni una è già giunta allo stadio dell’avviso di
pignoramento, una allo stadio del pignoramento, due della domanda di vendita e
una della comminatoria di fallimento. Gli importi posti in esecuzione variano
da fr. 35.-- a fr. 5'969.40. Orbene il numero delle esecuzioni così come il
fatto che nell’ultimo anno vi è stato un netto aumento delle stesse indicano
che le difficoltà finanziarie dell'appellante non sono passeggere. Pure il
fatto che la debitrice non sia in grado di pagare anche importi modesti indica
insolvibilità. Sulla base di questi riscontri oggettivi non può quindi essere
ritenuto che l'appellante sia solvibile, che sia in grado di tacitare i suoi
creditori e di pagare importi anche modesti e nemmeno che si trovi in una
situazione di insolvibilità solo passeggera.
-
L’appello
7/8 febbraio 2003 di __________, è respinto.
Di conseguenza,
essendo stato concesso effetto sospensivo parziale all’appello, il fallimento
deve essere nuovamente pronunciato.
La tassa di
giustizia è posta a carico dell'appellante (art. 49 OTLEF), mentre non si
assegnano indennità.
Per questi motivi,
richiamato l’art. 174 cpv. 2 LEF
pronuncia:
- L’appello 7/8 febbraio 2003 di __________, è respinto.
1.1. Di
conseguenza è dichiarato il fallimento di __________, a far tempo da
martedì
__________ alle ore 10:00
-
La tassa di
giustizia di fr. 120.–, già anticipata __________, resta a suo carico. Non si
assegnano indennità.
-
Intimazione:
– __________
Comunicazione alla
Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5.
Per la Camera di
esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente
Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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