AIUTO
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Numero d'incarto:
14.2003.10
Data decisione, Autorità:
11.08.2003, CEF
Incarto n.
14.2003.10
Lugano
11 agosto 2003
EC/fc/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Chiesa
segretario:
Cassina,
vicecancelliere
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile
promossa con istanza 5 settembre 2002 da
arch. __________
patr. dallo studio legale __________
contro
patr. dall’avv. __________
tendente
ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta da __________ al
PE n. __________ del 23/27 agosto 2002 dell’UE di Lugano;
sulla
quale istanza la Segretaria assessore della Pretura di Lugano, Sezione 5, con
sentenza 21 novembre 2002 ha così deciso:
“1. L’istanza è accolta e di
conseguenza l’opposizione interposta al summenzionato precetto esecutivo è
respinta in via provvisoria.
- La tassa di giustizia in fr. 180.--, da anticipare
dalla parte istante, è posta a carico della parte convenuta, con l’obbligo di
rifondere a controparte fr. 300.-- a titolo di indennità”.
Sentenza
dedotta tempestivamente in appello dall’escussa che con atto 4 dicembre 2002 ha
postulato la reiezione dell’istanza, con protesta di spese e ripetibili;
con
osservazioni 24 febbraio 2003 la parte appellata ha chiesto la reiezione del
gravame, anch’essa con protesta di spese e ripetibili;
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto:
A. Con PE n. __________del 23/27 agosto 2002 dell'UE di Lugano l’arch.
__________ ha escusso __________ con __________ quale condebitore solidale per
l'incasso di fr. 10’274.-- oltre interessi al 5% dal 15 giugno 2002, indicando
quale titolo di credito: "Fattura del 15.5.2002, lettere del 2.7.2002 e
del 30.7.2002”.
Interposta
tempestiva opposizione dall’escussa, il procedente ha chiesto il rigetto
provvisorio alla Pretura di Lugano.
B. Il procedente
fonda la propria pretesa sul contratto per le prestazioni degli architetti del
2 marzo 2000 (doc. C) relativo alla costruzione di una casa unifamiliare al
mappale n. __________ di __________ e sottoscritto in qualità di committenti da
__________ e da __________, mediante il quale i committenti si sono impegnati a
corrispondere al procedente l’importo di fr. 36'500.-- IVA esclusa. Il
procedente produce anche la nota d’onorario del 15 febbraio 2002 di fr.
10'274.-- (doc. B).
C. All’udienza di contraddittorio l’escussa si è opposta
all’istanza, asseverando che il lavoro dell’arch. __________ non sarebbe
concluso, atteso che si starebbero ancora sistemando i difetti, operazione
compresa nel contratto di cui al doc. C.
__________ ha
eccepito sollevato l’eccezione di inesecuzione del mandato da parte
dell’architetto perché la casa presenterebbe dei difetti e quest’ultimo ne sarebbe
responsabile.
In replica l’arch.
__________ evidenziato che l’opera è stata terminata in quanto già collaudata.
A sostegno della propria tesi il creditore ha prodotto quali doc. D e E i
formulari di collaudo del settembre 2001 riferiti alle opere da gessatore e
alle opere dell’impresa di costruzione.
In duplica
__________ ha rilevato che il procedente ha prodotto solo i formulari di
collaudo riferiti a due artigiani e che nella costruzione di una casa gli
artigiani che operano sono diversi.
A mente
dell’escussa emergendo dai formulari prodotti la presenza di difetti a
tutt’oggi non ancora riparati, il mandato dell’architetto non sarebbe terminato
perché la direzione lavori “dura fino alla completazione del lavoro,
riparazione dei difetti compresa”.
D. Con sentenza
21 novembre 2002 la Segretaria assessore della Pretura di Lugano ha accolto
l’istanza rilevando che l’immobile è stato collaudato e consegnato alla parte
convenuta e che l’eventuale esistenza di difetti non implica, da sola, che il
mandato non abbia preso fine.
A mente della
prima giudice l’escussa non sarebbe riuscita a rendere verosimile
l’inadempimento contrattuale, atteso “che è ancora in corso l’accertamento
delle responsabilità sia dell’architetto che dell’ingegnere che degli
artigiani”.
La prima giudice
ha ancora rilevato che dai formulari di collaudo emerge l’esistenza di difetti
dell’opera “che sono però superati dalla decisione di incaricare l’ing.
__________ per l’esecuzione di una perizia al fine di indicare le responsabilità
tecniche percentuali”. Inoltre allo stadio attuale non sarebbe dato a sapere se
vi siano responsabilità dell’istante in merito ai difetti.
E. Con atto
d’appello 4 dicembre 2002 __________ ha postulato la riforma del giudizio di
prima sede evidenziando che il contratto per le prestazioni dell’architetto
prevede al n. 2 la direzione di tutti i lavori relativi alla costruzione. La
ricorrente avrebbe pagato acconti per fr. 29'000.-- “lasciando inevaso un saldo
di fr. 10'274.-- in considerazione del fatto che non tutti i lavori erano stati
ultimati e che la casa presentava numerosi difetti, debitamente notificati al
responsabile come risulta d’altronde dalla documentazione prodotta da
controparte in sede di udienza”. A mente della ricorrente ritenuto che il
contratto per le prestazioni di architetto prevede la consegna di tutti i
lavori ultimati a regola d’arte, il mandato dell’architetto non sarebbe stato
portato a termine e pertanto il credito di quest’ultimo non risulterebbe
esigibile.
F. Con osservazioni
del 24 febbraio 2003 __________ si è opposto al gravame asseverando che l’opera
è stata collaudata, consegnata ai committenti e terminata e che i difetti i
paventati difetti, per i quali sono in corso degli accertamenti, non potrebbero
essere qualificati quali danni.
Considerato
in diritto:
1.a) La nozione di
riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex art. 82 cpv.
1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il
riconoscimento da parte dell’escusso o del suo rappresentante di
un’obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente
determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un
insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari.
Conditio sine qua non è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente
determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza e sottratti a
possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti
(Flavio Cometta, Il rigetto provvisorio dell’opposizione nella prassi
giudiziaria ticinese, in Rep 1989 p. 337/338 con riferimenti). Anche un
contratto può costituire in linea di principio riconoscimento di debito,
ritenuto l'ossequio delle peculiarità del caso di specie.
b) Il giudice
del rigetto accerta d'ufficio ed in ogni stadio di causa (quindi anche in sede
di appello) se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di
debito e se vi è identità fra il creditore, il debitore e il credito indicati
nel precetto esecutivo e nell'istanza con il creditore, il debitore ed il
credito di cui ai documenti prodotti (Cometta, op. cit. in Rep 1989 pag. 331).
c) La dichiarazione di riconoscimento di debito è una dichiarazione di
volontà con la quale il debitore si obbliga a pagare una certa somma di denaro;
deve essere chiara, esplicita, non equivoca, non discutibile o soggetta a
interpretazione (Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 1 n. 7 p.
3).
d) Il procedente fonda la propria pretesa sul contratto di mandato per
le prestazioni degli architetti del 2 marzo 2000 (doc. C) relativo alla
costruzione della casa unifamiliare sita al mappale n. __________ di __________
sottoscritto in qualità di committenti da __________ e da __________ a, dal
quale si evince (punto 2) che le prestazioni dell’architetto consistono nello
svolgimento delle seguenti incombenze:
-
piani esecutivi
provvisori (12%);
-
appalti, analisi
delle offerte, proposte di delibera (6%);
-
piano delle
scadenze (1%);
-
contratti con
imprenditori e fornitori (1%);
-
piani esecutivi
definitivi (9%);
-
direzione
architettonica (5%);
-
direzione dei
lavori (27 %);
-
liquidazione
finale (2%);
-
documentazione
dell’opera (1%);
-
direzione dei
lavori di garanzia (1%).
Ai punti n. 1 e n.
3 del contratto è stato previsto un onorario forfetario di fr. 36'500.-- (IVA
esclusa). L’importo di fr. 10'274.--, dedotto in esecuzione, rappresenta la
differenza tra la somma dovuta al procedente di fr. 39'274.-- (onorario oltre
IVA) e quanto versatogli a titolo di acconto, ossia fr. 29'000.--.
Il predetto
contratto doc. C costituisce pertanto, in linea di principio, valido titolo di
rigetto provvisorio dell’opposizione ex art. 82 LEF per l’importo indicato nel
precetto esecutivo di fr. 10'274.-- oltre agli interessi al 5% a decorrere dal
27 agosto 2002 in mancanza di pregressa costituzione in mora documentata.
2.a) Per l’art. 82 cpv. 2 LEF il giudice pronuncia il rigetto provvisorio
dell’opposizione a meno che il debitore sollevi e giustifichi immediatamente
delle eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito; all’escusso
incombe l’onere di dimostrare la verosimiglianza delle eccezioni che deduce in
giudizio. Secondo la giurisprudenza le eccezioni non solo devono essere esposte
in modo convincente ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno
verosimile nel senso che a conforto delle allegazioni devono esserci riscontri
oggettivi (cfr. DTF 104 Ia 413, cons. 4; Jaeger/
Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz
über Schuldbetrei-bung und Konkurs, vol. I, 4a ed., Zurigo 1997, n. 28 ad art.
82; Daniel Staehelin, Basler
Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/ Monaco 1998, vol. I, n.
87 s. ad art. 82 LEF; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire de la LP,
vol. I, Losanna 1999, n. 82 ad art. 82; Peter
Stücheli, Die Rechtsöffnung, tesi Zurigo 2000, p. 350,
con rif.).
b) Nell'esecuzione basata su contratti bilaterali sinallagmatici in cui
le parti sono tenute a prestazioni simultanee o in cui spetta al creditore
l'obbligo della prestazione anticipata, la scrivente Camera ha adottato in
materia di rigetto dell'opposizione la prassi di __________, secondo la quale
il rigetto deve essere concesso a meno che l'escusso renda almeno credibile
l'eccezione di inadempimento (cfr. Cometta, op. cit. in Rep 1989 p. 348 con
riferimenti).
c) L’escussa si è opposta all’istanza sollevando l’eccezione di non
corretto adempimento, atteso che il lavoro del procedente non sarebbe ancora
concluso perché si starebbero ancora sistemando i difetti, operazione compresa
nel contratto. Inoltre l’architetto sarebbe responsabile dei difetti
dell’opera.
d) Dall’esame
dei formulari di collaudo doc. D e doc. E del 14 e del 10 settembre 2001
riferiti alle opere da gessatore e alle opere dell’impresa di costruzioni,
sottoscritti oltre che da vari artigiani anche dall’arch. __________, emerge
l’esistenza di svariati difetti all’opera oggetto del contratto per le
prestazioni degli architetti. L’esistenza dei difetti lamentati dall’escussa
emerge inoltre anche dal verbale della riunione del 29 luglio 2002 (doc. 14),
allestito e sottoscritto dallo stesso procedente, e dallo scritto dell’arch.
__________ del 7 ottobre 2002 (doc. 17).
Sulla base di
quanto evidenziato, risulta quindi che l’escussa ha reso sufficientemente
verosimile, sulla base di riscontri oggettivi, l’eccezione di non corretto
adempimento contrattuale da lei sollevata. Il fatto che dalla documentazione
prodotta dalle parti non è determinabile se la responsabilità per tali difetti
sia da attribuire all’architetto __________ o ai vari artigiani che hanno
cooperato al compimento dell’opera risulta irrilevante in sede di procedura di
rigetto dell’opposizione, ritenuto che in caso di dubbio, lo stesso profitta
all’escussa. Inoltre, come correttamente evidenziato dall’appellante, i difetti
dell’opera non sono ancora stati riparati e quindi il mandato dell’architetto
non risulta ancora essere terminato, ritenuto che il contratto di cui al doc. C
prevede la direzione lavori da parte del procedente anche per le opere di
garanzia.
Ne consegue che,
avendo l’escussa reso verosimile l’eccezione di inadempimento contrattuale da
parte dell’arch. __________, la sentenza della prima giudice deve essere
riformata e l’appello accolto.
- L'appello 4 dicembre 2002 __________, è accolto.
Tassa di giustizia
e indennità seguono la soccombenza (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).
Per i quali motivi,
richiamato l’art. 82 LEF
pronuncia:
- L'appello 4 dicembre 2002 di __________, è accolto. Di
conseguenza la sentenza 21 novembre 2002 della Segretaria assessore del
Distretto di Lugano, Sezione 5, è così riformata:
"1. L'istanza
di rigetto provvisorio dell’opposizione del 5 settembre 2002 promossa
dall’arch. __________, contro ____________________, è respinta.
-
La
tassa di giustizia di fr. 180.--, da anticipare dalla parte istante, è a carico
dell’arch. __________, il quale rifonderà a __________ fr. 300.-- a titolo di
indennità."
-
La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 270.--, già
anticipata dall'appellante, è a carico dell’arch. __________, il quale
rifonderà a __________ fr. 300.-- a titolo di indennità.
Intimazione:
Comunicazione alla
Pretura di Lugano, Sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente
Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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