AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
14.2002.96
Data decisione, Autorità:
03.04.2003, CEF
Incarto n.
14.2002.96
Lugano
3 aprile 2003/B/fc/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
Composta dei giudici:
Cometta, presidente
Pellegrini e Chiesa
Segretaria:
Baur Martinelli,
vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile
promossa con istanza 13 agosto 2002 da
patr. dall’avv. __________
Contro
patr dall’avv. __________
tendente
ad ottenere il rigetto provvisorio dell'opposizione interposta al PE __________
del 1°/4 luglio 2002 dell'UEF di Bellinzona;
sulla
quale istanza il Segretario assessore della Pretura di Bellinzona con sentenza
3 ottobre 2002 ha così deciso:
"1. È rigettata in via provvisoria per
la somma di fr. 9'000.-- oltre interessi al 5% dal 1° gennaio 2002 su fr.
3'000.--, dal 1° febbraio 2002 su fr. 3'000.-- e dal 1° marzo 2002 su fr.
3'000.-- l'opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________ dell'UEF
di Bellinzona, notificato il 4 luglio 2002.
- La tassa di giustizia e le spese di
complessivi fr. 150.--, da anticipare dall'istante, sono a carico della parte
convenuta, la quale rifonderà alla controparte fr. 180.-- per ripetibili."
Sentenza
dedotta tempestivamente in appello dall'escussa che con atto
14
ottobre 2002 ha postulato:
A.
In ordine
I. In via principale
1.1 L'appello
interposto dalla __________, contro la sentenza 3/7 ottobre 2002 della Pretura
del Distretto di Bellinzona è accolto.
1.2 Di conseguenza la
sentenza citata è annullata e l'istanza di rigetto dell'opposizione presentata
il 13/14 agosto 2002 dichiarata irricevibile per mancanza di legittimazione dei
rappresentanti dell'istante.
1.3 Protestate tasse, spese e
ripetibili di prima e seconda istanza.
II. In via subordinata
2.1 L'appello interposto
dalla __________, contro la sentenza 3/7 ottobre 2002 della Pretura del
Distretto di Bellinzona è accolto.
2.2 Di conseguenza la
sentenza citata è annullata per violazione degli art. 8 e 29 CF.
2.3. L'incarto è trasmesso
nuovamente alla Pretura del Distretto di Bellinzona per indire una nuova
convocazione all'udienza di discussione.
2.4. Protestate tasse, spese e
ripetibili di prima e seconda istanza.
B. Nel merito
I. In via preliminare
1.1. L'appello
interposto dalla __________, contro la sentenza 3/7 ottobre 2002 della Pretura
del Distretto di Bellinzona è accolto.
1.2 Di
conseguenza la sentenza citata è annullata e l'istanza di rigetto
dell'opposizione presentata il 13/14 agosto 2002 dichiarata irricevibile per
mancanza di legittimazione passiva.
1.3 Protestate tasse, spese e
ripetibili di prima e seconda istanza.
II. In ogni caso
2.1 L'appello interposto
dalla __________, contro la sentenza 3/7 ottobre 2002 della Pretura del
Distretto di Bellinzona è accolto.
2.2 Di conseguenza la
sentenza citata è riformata come segue:
2.2.1 L'istanza
è respinta.
2.2.2 Di
conseguenza è confermata l'opposizione al precetto esecutivo n. __________ dell'UEF
di Bellinzona fatto spiccare il 4 luglio 2002 da __________, contro la
__________, per l'importo di fr. 9'000.-- oltre interessi e spese.
2.3 Protestate
tasse, spese e ripetibili di prima e seconda istanza.
Con
osservazioni 20 novembre 2002 la parte appellata ha chiesto la reiezione
dell'appello,
con protesta di spese e ripetibili;
con
atto 15 gennaio 2003 l'appellante ha presentato istanza di intersecazione;
ritenuto
In fatto:
A. Con PE n. __________ del 1°/4 luglio 2002 dell'UEF di Bellinzona
__________ ha escusso la __________ ( in seguito: __________) per l'incasso di
fr. 3'000.-- oltre interessi al 6% dal 1° gennaio 2002, fr. 3'000.-- oltre
interessi al 6% al 1° febbraio 2002 e fr. 3'000.-- oltre interessi al 6% dal 1°
marzo 2002, indicando quale titolo di credito: "Salario quale allenatore
squadra __________ 3 mesi (dicembre, gennaio e febbraio).
Interposta
tempestiva opposizione dall'escussa, il procedente ne ha chiesto il rigetto
provvisorio al Pretore per fr. 9'000.-- oltre interessi al 5% dal 31 dicembre
2001 su fr. 3'000.--, dal 31 gennaio 2002 su fr. 3'000.-- e dal 28 febbraio
2002 su fr. 3'000.--.
B. Il procedente fonda la sua pretesa su un contratto 31 maggio 2001
stipulato con l'escussa (doc. A), in cui quest'ultima per il suo ingaggio quale
allenatore della 1ª squadra femminile di Lega Nazionale A per le stagioni
2001/2002 e 2002/2003 si impegnava a versargli uno stipendio mensile di fr.
3'000.-- a partire dal 1° agosto 2001 fino al 31 maggio 2002 e dal 1° agosto
2002 fino al 31 maggio 2003.
Con disdetta 6
dicembre 2001 la __________ ha sciolto il contratto per il 28 febbraio 2002.
__________ pretende con l'esecuzione in esame lo stipendio per i mesi di
dicembre 2001, gennaio e febbraio 2002.
C. All'udienza di contraddittorio l'escussa ha sostenuto che il
procedente nell'esercizio della sua funzione di allenatore ha mostrato lacune
nei rapporti interpersonali con le giocatrici. __________ non era riuscito a
gestire i rapporti con le giocatrici svizzere professioniste, che avrebbero
dovuto consentire alla squadra il salto di qualità. I problemi, dovuti alla
lacunosa conduzione della squadra si sono poi ripercossi sui risultati
sportivi, che si sono rivelati scarsi, tant’è che a seguito della partenza di
due giocatrici del quintetto base, la squadra è stata esclusa dalle finali. La
__________ ha poi rilevato che dal profilo finanziario il danno conseguente
alla lacunosa gestione del gruppo ha comportato una riduzione considerevole
dell'apporto da parte dello sponsor principale __________ come risulta dallo
scritto di quest'ultima 1° ottobre 2001 (doc. 2), una raccolta deficitaria di
sponsor per la stagione in corso dovuta al peggior risultato degli ultimi 12
anni, e spese sostenute nell'ingaggio di giocatrici straniere per mantenere il
contingente. Il danno, che può essere quantificato, ammonta quindi almeno a
quanto preteso dalla controparte.
Replicando il
procedente ha dichiarato di avere svolto con diligenza la sua attività di
allenatore, precisando che il rimprovero dell'escussa è irrilevante. Con la
disdetta ricevuta, effettiva dal 28 febbraio 2002, è stato esonerato
dall'obbligo di fornire la propria prestazione, tuttavia la datrice di lavoro è
comunque obbligata a corrispondergli il salario fino alla scadenza
contrattuale. L'escutente ha poi rilevato che la contropretesa fatta valere
dall'escussa in compensazione per risarcimento danni è integralmente
contestata, in ogni caso non è liquida, per cui non può essere esaminata nella
procedura di rigetto dell'opposizione.
D. Con sentenza 3 ottobre 2002 il Segretario assessore della Pretura
del Distretto di Bellinzona ha accolto l'istanza ritenendo il contratto 31
maggio 2001 (doc. A) valido riconoscimento di debito ex art. 82 LEF. Le
argomentazioni di controparte sia in relazione ai lacunosi rapporti
interpersonali con le giocatrici sia per quanto concerne il danno finanziario
causato dal procedente nell'ambito della società in seguito alla lacunosa
gestione della squadra sono state respinte.
E. Contro la citata sentenza si è tempestivamente aggravata l'escussa
asserendo
-
che
in seguito alla mancata presentazione in prima sede, da parte dei due
patrocinatori, della procura sottoscritta dal procedente l'istanza va
dichiarata irricevibile per mancanza di legittimazione dei rappresentanti del
creditore;
-
che
non essendole stata concessa nel corso dell'udienza di contraddittorio la
possibilità di duplicare, è stato violato il suo diritto di essere sentita, per
cui la sentenza va annullata e l'incarto rinviato alla Pretura, affinché venga
convocata una nuova udienza che le permetta di duplicare;
-
che
in seguito alla mancanza d'identità tra la parte escussa indicata sul PE e
quella menzionata erroneamente sull'istanza di rigetto e sulla sentenza
impugnata, la sentenza va annullata;
-
che
a causa dell'oggettiva cattiva conduzione della squadra da parte
dell'allenatore, vi sono stati scarsi e deludenti risultati sportivi;
-
che
la cattiva gestione della squadra ha avuto pesanti conseguenze organizzative e
finanziarie, per cui lo sponsor principale ha ridotto considerevolmente il
proprio apporto;
-
che
essendo stato il risultato sportivo il peggiore da 12 anni, la raccolta di
sponsor per la stagione in corso è stata insufficiente;
-
che
la società ha dovuto investire su giocatrici straniere costose, confidando nel
mantenimento del contigente;
-
che
il danno economico, il quale supera chiaramente la pretesa vantata dal
procedente, viene posto in compensazione.
F. Delle osservazioni della parte appellata si dirà, se del caso, in
seguito.
G. Il 15 gennaio 2003 la ricorrente ha chiesto l'intersecazione di
talune affermazioni contenute nelle osservazioni di controparte, ritenendole
offensive e contrarie alle convenienze.
Considerato
In diritto:
- L'intersecazione, quale istituto di diritto processuale cantonale, è
incompatibile con il principio di celerità che informa il diritto esecutivo in
procedura sommaria. L'istanza di intersecazione 15 gennaio 2003 presentata
all'appellante va pertanto dichiarata irricevibile (CEF 18 aprile 2000 in re G.V
e E.B. c. G.G).
Lo scritto 6
dicembre 2002 __________ annesso all'istanza d'intersecazione, è pure
irricevibile ex art. 321 cpv. 1 lett. b CPC, essendo stato prodotto la prima
volta in sede d'appello.
- Con appello la __________ ha eccepito la mancata presentazione della
procura risp. della subdelega atte ad attestare la capacità di rappresentanza
dei patrocinatori del procedente, postulando l'annullamento della sentenza
pretorile e la dichiarazione d'irricevibilità dell'istanza di rigetto dell'opposizione
per mancanza di legittimazione dei rappresentanti dell'istante.
Con le sue
osservazioni __________ ha prodotto copia della procura conferita il 23 luglio
2002, tra gli altri, all'avv. __________ e all'avv. __________. Questo modo di
procedere è conforme alla giurisprudenza del Tribunale federale (STF
(5P.475/2000) 8 febbraio 2001) che permette di fissare alla parte un breve
termine per produrre i documenti atti ad attestare la capacità di
rappresentanza del proprio patrocinatore quando vi sono concreti motivi di
dubbio.
3.a) L'appellante ha poi eccepito la violazione del diritto di essere
sentito ex art. 29 cpv. 1 e 2 Cost., non avendo avuto in prima sede la
possibilità di duplicare e ha postulato l'annullamento della sentenza e la
trasmissione dell'incarto alla Pretura affinché le parti vengano citate ad una
nuova udienza di contraddittorio.
b) Ex art. 20 LALEF nei casi in cui le parti o terzi devono essere
(art. 82 LEF) sentiti esse vengono citate a comparire entro un breve termine.
All'udienza le parti possono esporre verbalmente o per iscritto le loro
domande, le eccezioni d'ordine e di merito e dovranno produrre, sotto pena di
perenzione, i documenti che suffragano le rispettive ragioni e che non fossero
già stati prodotti unitamente all'istanza scritta.
c) Nel caso di specie dal verbale d'udienza 2 ottobre 2002 si evince
che la __________ non solo non ha chiesto di duplicare, ma ha altresì apposto
la propria firma in calce al verbale che concludeva con l'indicazione
"letto, approvato e firmato all'originale" e "il giudice
deciderà", manifestando così implicitamente il proprio consenso alla
chiusura dell'udienza. Va poi osservato che l'appellante dopo l'udienza di
contraddittorio non ha sollevato contestazione alcuna, per cui eccepire la
violazione del suo diritto di essere sentita in questa sede appare al limite
del temerario.
4.a) In sede di appello la __________ ha contestato la sua legittimazione
passiva essendo essa stata indicata nell'istanza di rigetto e nella sentenza
pretorile quale "", mentre la sua corretta denominazione è
"".
b) Il giudice del rigetto accerta d'ufficio ed in ogni stadio di causa
(quindi anche in sede d'appello) se la documentazione prodotta costituisce
valido riconoscimento di debito e se vi è identità fra il creditore, il
debitore e il credito (indicati nel precetto esecutivo e nell'istanza) con il
creditore, il debitore ed il credito (di cui ai documenti prodotti) (Flavio Cometta, Il rigetto provvisorio
dell'opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989 p. 331).
Il debitore deve
essere identico con colui il quale ha redatto il riconoscimento di debito ed è
indicato nel PE quale debitore. Allorquando la carente indicazione del debitore
nella sentenza di rigetto permette di riconoscere il vero debitore, che è
indicato correttamente nel PE, l'atto va corretto e l'esecuzione proseguita (Daniel
Staehelin, Basler Kommentar
zum SchKG, vol. I, Basilea/Ginevra/ Monaco, n. 50 ad art. 82 LEF; Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung,
Zurigo 1980, n. 8 e 6, § 20 p. 46).
c) Nel caso di specie nel PE la parte escussa è stata correttamente
indicata quale ", mentre l'istanza di rigetto è stata presentata
contro la "", denominazione ripresa anche nella sentenza in
esame. Queste imprecisazioni non hanno tuttavia impedito all'escussa e nemmeno
al primo giudice di riconoscere la vera identità della debitrice. Essendo la
designazione dell'escussa sul PE e nella presente decisione corretta,
l'esecuzione può proseguire senza che occorra modificare la denominazione
dell'appellante nella sentenza impugnata.
5.a) La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura
privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica
necessariamente il riconoscimento da parte dell’escusso o del suo
rappresentante di un'obbligazione in relazione ad una somma di denaro
determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere
dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli
elementi necessari. Conditio sine qua non è che la somma di denaro riconosciuta
sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza
o sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà
delle parti (cfr. Flavio Cometta,
op. cit. in Rep 1989 p.
338 con riferimenti). Anche un contratto può costituire in linea di principio
riconoscimento di debito, ritenuto l'ossequio delle peculiarità del caso di specie.
b) Il contratto di lavoro, steso in forma scritta, comprendente gli
elementi negoziali essenziali e sottoscritto dal datore di lavoro, permette di
rigettare in via provvisoria l'opposizione per il salario ivi pattuito, dedotte
le prestazioni sociali. Non può invece essere concesso il rigetto dell'opposizione,
quando il datore di lavoro sostiene in modo credibile, che il lavoratore non ha
effettuato la sua prestazione lavorativa nel periodo per cui chiede il salario
- ritenuto che solo sostenerlo non è sufficiente - e che queste eccezioni non
possono venire subito infirmate dal lavoratore (Daniel Staehelin, op. cit., n. 126 ad art.
82; Cometta, op. cit. in Rep 1989 p. 341).
c) Il contratto di lavoro stipulato tra le parti il 31 maggio 2001
(doc. A), mediante il quale l'escussa si è impegnata a versare al procedente
una retribuzione di fr. 3'000.-- al mese, a partire dal 1° agosto 2001 fino al
31 maggio 2002 e dal 1° agosto 2002 fino al 31 maggio 2003, costituisce in via
di principio riconoscimento di debito nel senso dell'art. 82 LEF per gli
stipendi dei mesi di dicembre 2001, gennaio 2002 e febbraio 2002 posti in
esecuzione.
6.a) Per l’art. 82 cpv. 2 LEF il giudice pronuncia il rigetto provvisorio
dell’opposizione a meno che il debitore sollevi e giustifichi immediatamente
delle eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito; all’escusso
incombe l’onere di dimostrare la verosimiglianza delle eccezioni che deduce in
giudizio. Secondo la giurisprudenza le eccezioni non solo devono essere esposte
in modo convincente ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno
verosimile nel senso che a conforto delle allegazioni devono esserci riscontri
oggettivi (cfr. in senso convergente l’obiter dictum della II Corte civile del
Tribunale federale nella sentenza 13 ottobre 1986 in re H.B. c. H. SA in Rep 1987 p. 150-151 cons. 3; DTF
104 Ia 413, cons. 4; CEF 12 gennaio 1988 in re Na. c. V.O.; BlSchK 1982 p.
95-97; SJZ 1974 p. 228 n. 44, 1971 p. 26-28; BJM 1970 p. 83-85; ZR 1967 n. 110;
ZBJV 1944 p. 416; Panchaud/Caprez,
op. cit. § 26 p. 61; Marcel Caprez,
La mainlevée provisoire, FJS 186 p. 6; Staehelin,
op. cit., n. 87 s. ad art. 82
LEF; Pierre-Robert Gilliéron,
Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 82 ad art. 82; Peter Stücheli, Die Rechtsöffnung, tesi Zurigo 2000, p. 350, con rif.).
b) Nell'esecuzione basata su contratti bilaterali sinallagmatici in cui
le parti sono tenute a prestazioni simultanee o in cui spetta al creditore
l'obbligo della prestazione anticipata, questa Camera ha adottato in materia di
rigetto dell'opposizione la prassi di Basilea Campagna, secondo la quale il
rigetto deve essere concesso a meno che l'escusso renda almeno credibile
l'eccezione di inadempimento (Cometta,
op. cit. in Rep 1989 p.
348 con riferimenti).
c) In casu la __________ ha sollevato l'eccezione d'inadempimento
contrattuale da parte del lavoratore, sostenendo che questi nell'esercizio
della sua funzione di allenatore ha mostrato lacune nei rapporti
interpersonali con le giocatrici, che hanno poi portato a risultati sportivi
insufficienti. A sostegno delle sue allegazioni l'escussa ha prodotto una
dichiarazione 30 settembre 2002 di __________ doc. 1), allora assistente di
__________, al quale è subentrato dopo lo scioglimento del contratto di lavoro.
Orbene questa dichiarazione proviene dall'attuale allenatore della __________,
che non può essere considerata persona completamente estranea alla causa in
esame. Di conseguenza la sua dichiarazione deve essere valutata tenendo conto
anche di altri fattori. Appare infatti poco credibile che l'escussa, nel corso
del periodo in cui il procedente svolgeva con risultati insoddisfacenti il suo
compito di allenatore, non l'abbia mai sollecitato per iscritto a migliorare i
pretesi difficili rapporti interpersonali venutisi a creare con alcune delle
giocatrici. D'altro canto la menzionata dichiarazione dell'attuale allenatore
non permette nell'ambito di questa procedura di identificare oggettivamente
quale sia la vera causa del deterioramento dell'ambiente all'interno della
squadra. L'eccezione di inadempimento sollevata dall'appellante non appare
pertanto sostanziata da sufficienti riscontri oggettivi affidabili, per cui non
può essere accolta.
d) L'escussa ha infine sollevato l’eccezione di estinzione del debito
per compensazione, la quale deve essere accolta nella misura in cui il credito
posto in compensazione sia reso attendibile (Panchaud/Caprez, op. cit., § 36 n. 1 ss. p. 80 ss.; Staehelin, op. cit., n. 93 ad art.
82 LEF). A tal fine spetta all’escusso rendere verosimile non solo il suo
diritto a far valere la compensazione, ma anche, sulla base di giustificativi,
la causa e l’importo del credito, ritenuto che la compensazione può avvenire
solo nel caso in cui l'importo e l'esigibilità della contropretesa risultano
con sufficiente chiarezza dalla documentazione agli atti (Panchaud/ Caprez, op. cit., § 36 n.
1 e 2, p. 81).
Orbene dalla
dichiarazione della __________ (doc. 2) non si evince di quanto la detta
società abbia ridotto il suo contributo quale sponsor principale e di
conseguenza a quanto ammonti il preteso danno causato alla __________, per cui
la relativa contropretesa fatta valere dall'escussa in compensazione non è
quantificabile. Da questo documento non è possibile nemmeno ravvisare se la
causa della diminuzione del contributo è dovuta ad inadempienze dell’allenatore
(cfr. il precedente considerando). L'appellante ha poi fatto valere in
compensazione un ulteriore danno subito nella raccolta deficitaria di sponsor e
per le spese sostenute per l'ingaggio di giocatrici straniere per mantenere il
contingente. Per queste contropretese l'escussa non ha fornito alcun
giustificativo atto a renderne verosimile la causa risp. l'importo. Per cui
anche l'eccezione di compensazione va respinta.
Come correttamente
ritenuto in prima sede il contratto di lavoro doc. A costituisce valido
riconoscimento di debito ex art. 82 LEF per la pretesa posta in esecuzione. La
sentenza pretorile va di conseguenza confermata.
- L'appello 14
ottobre 2002 __________ va quindi respinto.
Tassa di giustizia
e indennità seguono la soccombenza (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).
Per i quali motivi,
richiamato l'art. 82 LEF
pronuncia:
-
L'istanza d'intersecazione 15 gennaio 2003 __________ è dichiarata
irricevibile.
L'appello 14 ottobre 2002 __________, è
respinto.
-
La tassa di giustizia di fr. 350.--, già anticipata dall'appellante,
resta a carico della __________ la quale rifonderà a __________ fr. 200.-- a
titolo di indennità.
-
Intimazione a: - __________
Comunicazione alla
Pretura del Distretto di Bellinzona
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d'appello
Il presidente La
Segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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