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Numero d'incarto:
14.2002.85
Data decisione, Autorità:
14.01.2003, CEF
Incarto n.
14.2002.85
Lugano
14 gennaio
2003
CJ/fc/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
Composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Chiesa
Segretario:
Jaques, vicecancelliere
statuendo nella causa a procedura sommaria di cui
all’inc. OS.2002.4 della Pretura di Lugano, Sezione 5, a dipendenza
dell'istanza di sequestro del 13 marzo 2002 di
-
-
1, 2 rappr. dallo Studio legale __________
Contro
rappr. dall’avv. __________
e dell'opposizione formulata il 4 aprile
2002 da
al decreto di sequestro 14 marzo 2002 emanato dalla Pretore di
Lugano, Sezione 5;
opposizione
accolta dalla stessa giudice, che con decisione 18 settembre 2002 ha così
statuito:
“1. L’opposizione 4/5 aprile 2002
di __________ al sequestro no. __________ decretato da questo Pretore il 14
marzo 2002 su istanza 13/14 marzo 2002 di __________ e __________ è
ammessa.
§ Di conseguenza, il sequestro
no. __________ decretato in data 14 marzo 2002 è annullato.
-
La richiesta di prestazione di una garanzia di
CHF 600'000.-- in favore di __________ non è ammessa.
-
La tassa di giustizia e le spese per fr. 1'500.--
sono poste a carico della parte sequestrante __________ /__________, con
l’obbligo di rifondere a controparte fr. 4'500.-- a titolo di indennità.
-
omissis.”
decisione
impugnata da __________ e __________, che con appello 30 settembre 2002
chiedono venga giudicato:
“I - In via
preliminare
omissis (domanda di
effetto sospensivo)
II -. Nel merito
- L’appello di
__________ e __________, avverso la sentenza __________ del Pretore del
Distretto di Lugano __________, prolata nella causa inc. No. OS.2002.0004 della
Pretura del Distretto di Lugano – Sezione 5.
§ L’opposizione 04/05 aprile 2002
di __________ al sequestro No. __________ è respinta.
§§ Il sequestro No. __________
decretato il 14 aprile 2002 dal Pretore del Distretto di Lugano __________ è
confermato.
- Protestate spese e
ripetibili di prima e seconda istanza.”
Viste le osservazioni 22 novembre 2002 di __________;
Ritenuto
in fatto:
A. Con istanza
13 marzo 2002, __________ e __________, entrambi domiciliati a __________ (I),
hanno chiesto alla Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, nei confronti di
__________ il sequestro ex art. 271 cpv.1 n. 4 LEF di “ogni e qualsiasi conto,
avere, in particolare la relazione nro __________ ” intestato al sig.
__________, sino a concorrenza dell’importo di fr. 1'196’000.--”.
Secondo gli
istanti, che affermano di essere gli unici eredi di __________, deceduta il 10
luglio 2001, in forza del testamento olografo 23 gennaio 2001, il credito
deriverebbe dall’illecita appropriazione da parte di __________ di beni di
pertinenza della comunione ereditaria fu __________.
Quest’ultima aprì
infatti il 1. febbraio 1993 la relazione “__________ ” presso il __________ di
, di cui era l’unica intestataria e beneficiaria economica. Il 25
luglio 1997, su invito del consulente della banca, , essa, unitamente
al nipote , aprì la relazione “ ” presso il ,
sulla quale ognuno dei cointestatari deteneva firma disgiunta. Sulla relazione
sono confluiti tutti gli averi di “ ”. __________ aprì poi la
relazione “ ”, oggetto del sequestro in esame, facendovi, a mente
degli istanti, illecitamente confluire gli averi di “ ”. Il 23
febbraio 2001, __________ sporgeva contro il sequestrato denuncia penale per i titoli
di appropriazione indebita e amministrazione infedele, sfociata nel decreto di
non luogo a procedere 14 maggio 2001. L’istanza di promozione dell’accusa
promossa dagli istanti veniva respinta dalla Camera dei ricorsi penali (CRP) il
7 febbraio 2002.
B. Il 14 marzo 2002, la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5,
ha ordinato il sequestro come richiesto.
C. Il 4 aprile 2002, __________ ha interposto opposizione al
sequestro.
All’udienza di
contraddittorio tenutasi il 6 giugno 2002, l’opponente ha, in sostanza, fatto
valere che i beni confluiti dal conto “__________ ” in una delle due rubriche
del conto “__________ ” gli erano stati donati da __________, così come
accertato dal Procuratore pubblico nel decreto di non luogo a procedere e confermato
dalla CRP, in base alla testimonianza del funzionario di banca __________,
mentre gli averi presenti nella seconda rubrica erano della moglie
dell’opponente. Pertanto, __________ non avrebbe commesso alcun illecito ai
danni dei sequestranti. In via subordinata, l’opponente ha chiesto che venisse
imposto a questi di prestare una garanzia ex art. 273 LEF di fr. 600'000.--.
Degli altri motivi
delle parti si dirà, per quanto necessario ai fini del giudizio, solo nella
misura in cui sono stati ripresi in sede di appello.
D. Con sentenza
18 settembre 2002, la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, ha accolto
l’opposizione di __________ e respinto la domanda di prestazione di garanzia.
In sintesi, ella
ha ritenuto inverosimile la pretesa vantata dai sequestranti, a motivo che
dalla testimonianza di , corroborata dalle sentenze penali già
menzionate, risultava che fu volontà di __________ che tutti i beni pervenuti
dal conto “ ” sulla relazione “__________ ” fossero destinati al nipote
__________. La prima giudice ha d’altronde respinto l’eccezione di nullità
della donazione sollevata dagli istanti per carenza della forma dell’atto
pubblico imposta dall’art. __________ del Codice civile italiano, ritenendo
applicabile il diritto svizzero, in base ad un testo di legge commentato e ad
un parere prodotti dall’opponente.
E. Con appello
30 settembre 2002, __________ e __________ chiedono la reiezione
dell’opposizione e la conferma del sequestro.
Gli appellanti
rimproverano innanzitutto alla prima giudice di aver proceduto all’esame della
verosimiglianza del credito sul quale è stato fondato il sequestro senza
essersi pronunciata sull’argomento sollevato dagli istanti in sede di udienza,
secondo il quale il sequestro in esame costituirebbe una misura cautelare ai
sensi dell’art. 24 della Convenzione di Lugano (CL, RS 0.275.11) la cui
concessione non potrebbe essere resa più difficoltosa dalla LEF.
A titolo
subordinato, gli appellanti asseriscono che la Pretore non avrebbe potuto scostarsi
dal convincimento raggiunto al momento dell’emanazione del decreto di
sequestro, poiché l’opponente non avrebbe poi portato alcuna nuova
giustificazione che non fosse già nota precedentemente, visto che gli
appellanti avevano prodotto gli atti dell’incarto penale già con l’istanza di
sequestro. Rimproverano inoltre alla giudice di prime cure di non aver tenuto
conto di diverse circostanze di fatto allegate in prima sede (cointestazione e
suddivisione del conto “__________ ”, denuncia di __________ da parte di
__________ prima del suo decesso, azione creditoria promossa dagli appellanti
avverso __________ e __________ avanti il Tribunale di __________).
Essi fanno inoltre
valere:
● che la
tesi della donazione non può essere fondata sull’incarto penale, poiché i considerandi
del decreto di non luogo a procedere non crescono in giudicato e comunque non
escludono che __________ abbia a restituire in sede civile gli averi sottratti
dal conto “__________ ”;
● che
appare strana una “donazione” per la quale la “donante” mantiene il potere di
disposizione sugli averi “donati”, i quali sono stati trasferiti sul conto
“__________ ” solo oltre due anni dopo;
● che il
testamento 30 marzo 1995 a favore di __________ è irrilevante in quanto
revocato da quello successivo del 23 gennaio 2001 a favore dei sequestranti;
● che l’”animus
donandi” non è stato comprovato;
● che gli
intendimenti di __________ così come esposti a __________ erano semmai quelli
di una donazione per causa di morte, automaticamente decaduta per effetto del
testamento 23 marzo 2001.
F. Nelle sue
osservazioni, la parte sequestrata rileva come l’art. 24 CL, a differenza dell’art.
39 CL, non regola le condizioni della misura cautelare, di modo che la
concessione del sequestro va esaminata alla luce degli art. 271 ss. LEF.
Evidenzia inoltre
come l’accoglimento dell’opposizione al sequestro sia la conseguenza di una
diminuzione sensibile della plausibilità della tesi dei sequestranti dopo
l’intervento dell’opponente.
L’opponente prende
atto che la controparte non contesta più la donazione per carenza di forma.
Egli afferma inoltre che, sebbene in astratto non vincolino il giudice civile,
le decisioni del Procuratore pubblico e della CRP, che ammettono l’esistenza di
una donazione, sono invece determinanti per la questione della verosimiglianza
del credito nell’ambito di una procedura di sequestro, in quanto si tratta di
pareri autorevoli e neutri che scaturiscono da una competente ponderazione
della documentazione e degli interrogatori agli atti. Viene anche rilevato come
la testimonianza di __________ che attesta la donazione, non sia stata
contestata.
L’opponente fa
infine osservare come il testamento del 23 gennaio 2001 non revochi
espressamente quello del 20 marzo 1995 e non sia nemmeno in contrasto con
quest’ultimo. Infatti, il testamento posteriore istituisce i sequestranti quali
eredi universali limitatamente agli immobili, gioielli e conti correnti, mentre
quello precedente attribuiva al sequestrato “quanto posseggo all’estero”.
Orbene, i fondi esteri sono sempre (e quasi interamente) stati investiti in
titoli ed azioni: il riferimento ai conti correnti nel testamento del 2001
pertanto non può valere che per il denaro liquido sui conti in Italia.
Considerando
in diritto:
- Questioni procedurali
1.1. Gli
appellanti, in quanto fondano il proprio credito sulla loro asserita qualità di
coeredi della successione indivisa fu __________, sono da ritenere nell’ambito
della presente causa litisconsorti necessari ai sensi dell’art. 41 cpv. 1 CPC
(per il rinvio dell’art. 25 LALEF), ciò che giustifica che l’appello sia stato
presentato congiuntamente.
1.2. Per crediti
non garantiti da pegno il creditore può chiedere il sequestro di beni del
debitore, quando sia data una causa di sequestro (cfr. art. 271 cpv. 1 n. 1 a 5
LEF). Nel Cantone Ticino per valori superiori a fr. 2’000.-- competente per la
concessione del sequestro è il Pretore del luogo in cui si trovano i beni da
sequestrare indicati dal creditore (art. 14 cpv. 1 e 16 cpv. 3 LALEF, art. 5
cpv. 1 LOG). La procedura, di natura sommaria (art. 25 n. 2 lett. a LEF), è
retta dall’art. 19 LALEF che non prevede il contraddittorio.
1.3. Prima di concedere il sequestro il giudice esamina, sulla base
dei soli elementi addotti dal creditore, se è stata resa sufficientemente
verosimile l’esistenza del credito, di una causa di sequestro nonché di beni
appartenenti al debitore (art. 272 LEF). Il grado di verosimiglianza ex art.
271-272 LEF richiesto per valutare se vi è un credito, se nel circondario di
sua competenza vi sono beni appartenenti al debitore e se si realizza almeno
una delle cause di sequestro fatte valere dal creditore è in linea di principio
nel senso che la tesi del creditore deve risultare plausibile e l’esame
puntuale delle allegazioni e della documentazione prodotta dal creditore deve
permettere al giudice di convincersi – sulla base di elementi oggettivi, non
bastando di regola fatture o altri elementi allestiti unilateralmente dal
creditore sequestrante o da suoi organi o persone ausiliarie – che in concreto
le circostanze di fatto rilevanti si sono realizzate, senza per questo poter
già escludere il contrario (cfr. Walter Stoffel, Le séquestre, in: La LP révisée,
collana CEDIDAC, vol. 35, Losanna 1997, p. 280 s.; Pierre-Robert Gilliéron, Le séquestre dans la LP révisée, in: BlSchK 1995, p. 132 e
rif.; Bertrand Reeb, Les mesures provisoires dans
la procédure de poursuite, in: ZSR 1997/II, p. 466; Amonn/Gasser, Grundriss
des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 6. ed., Berna 1997, n. 2 ad § 51; Rudolf Ottomann, Der Arrest, in: ZSR
1996/I, p. 253, n. 32).
1.4. Concesso il
sequestro, chi è toccato nei suoi diritti, tranne il sequestrante, può fare
opposizione al giudice del sequestro entro dieci giorni da quando ne ha avuto
conoscenza (art. 278 cpv.1 LEF. In tal caso il giudice, in una procedura pure
sommaria retta dagli art. 20 ss. LALEF, sottopone il sequestro a nuovo esame,
dando agli interessati la possibilità di esprimersi (cfr. art. 278 cpv. 2 LEF),
rispettivamente di addurre fatti nuovi. In caso di tempestiva opposizione al
sequestro, il giudice che lo ha concesso deve chinarsi dunque nuovamente sulla
domanda di sequestro e verificare – pur con il medesimo potere di cognizione
esercitato in precedenza (cfr. Reeb, op. cit., p. 478; Gilliéron, op. cit., p. 135) – se
alla luce di quanto emerso dal contraddittorio tutte le condizioni del
sequestro – contestate dall’opponente – risultano ancora sufficientemente
verosimili, se cioè in relazione alle stesse è ancora soddisfatto quel grado di
verosimiglianza necessario per la sua concessione (cfr. Amonn/Gasser, op. cit., n. 71 ad § 51), atteso che resta onere del
creditore sequestrante fornire al giudice gli elementi sufficienti (cfr. Hans
Reiser, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998,
vol. III, n. 38 ad art. 278).
1.5. La nuova decisione (sull’opposizione) – sia essa di annullamento
o di conferma del sequestro (cfr. Reiser,
op. cit., n. 44-45 ad art. 278) – può essere a sua volta impugnata entro dieci
giorni davanti all’autorità giudiziaria superiore (art. 278 cpv. 3 primo
periodo LEF), nel Cantone Ticino la Camera di esecuzione e fallimenti con il
rimedio dell’appello (art. 22 LALEF nonché 14 e 22 lett. c LOG),
rispettivamente, in caso di valore inferiore agli fr. 8’000.--, la Camera di
cassazione civile con ricorso per cassazione (art. 22 LALEF nonché 5, 13 e 22
lett. b LOG). L’autorità superiore deve verificare – sulla base delle allegazioni
e dei documenti prodotti dalle parti ed eventualmente anche dei fatti nuovi di
cui le stesse si possono avvalere (art. 278 cpv. 3 secondo periodo LEF) – se
nel caso concreto in relazione al realizzarsi delle condizioni del sequestro
addotte dal creditore – e contestate dalle controparti – è raggiunto il grado
di verosimiglianza necessario per il mantenimento del provvedimento
conservativo, atteso che in caso negativo annullerà la decisione del giudice di
prime cure che ha confermato il sequestro rispettivamente confermerà la
decisione che lo ha annullato, riservate soluzioni intermedie (cfr. Amonn/ Gasser, op. cit., n. 74 ad § 51; Reeb, op. cit., p. 482).
1.6. L’oggetto
della procedura di opposizione ai sensi dell’art. 278 LEF non è la verifica
della regolarità del decreto di sequestro al momento in cui è stato emanato,
bensì un riesame (completo) da parte del giudice del sequestro dell’esistenza o
dell’inesistenza dei presupposti del sequestro (cfr. art. 272 LEF) al momento
in cui la decisione su opposizione viene prolata (cfr. Artho von Gunten, op. cit., p. 85 i.f.)
e alla luce delle risultanze del contraddittorio. L’opposizione ex art. 278 LEF
non è una via di appello ma di riconsiderazione (cfr. Gilliéron, op. cit., p. 134 ad
IV.A; Louis Dallèves, Le séquestre,
FJS n. 740, Ginevra 1999, p. 21 s., ad chapitre V, B.1°). Di conseguenza, sono
ammessi nova, di qualsiasi tipo (cfr. infra cons. 1.6e). La censura degli
appellanti secondo la quale la prima giudice non avrebbe potuto scostarsi dal
convincimento raggiunto al momento dell’emanazione del decreto di sequestro è
quindi insostenibile: anche se l’opponente non produce alcun documento su cui
si possa fondare la convinzione del giudice del sequestro (ciò che non è il
caso nella fattispecie, cfr. doc. 3, 12 e 13 e sentenza impugnata p. 7 e 8),
questi può senz’altro in sede di opposizione giungere ad una conclusione
diversa sulla scorta delle sole allegazioni dell’opponente – se del caso
fondate sui documenti addotti dal sequestrante –, le quali, all’occasione di un
esame comunque più attento perché non condizionato dall’urgenza di emanare il
decreto di sequestro, possono condurre il giudice a vedere i fatti allegati dal
sequestrante sotto un’altra e più convincente luce oppure a prendere in
considerazione fatti non allegati o addirittura taciuti ad arte dalla parte
sequestrante.
1.7.
a) Tutte le decisioni in materia di sequestro, in tutte le istanze,
vanno pronunciate in procedura sommaria (art. 25 n. 2 lett. a LEF). Le norme
cantonali che reggono tale tipo di procedura devono rispettare la massima
dispositiva ("Dispositionsmaxime"), il principio attitatorio ("Verhandlungsmaxime"),
nonché le massime di celerità e di concentrazione (cfr. Jérôme Piégai, La protection du débiteur
et des tiers dans le nouveau droit du séquestre, tesi Losanna 1997, p. 213 ss.
con rif.; Yvonne Artho von Gunten,
Die Arresteinsprache, tesi Zurigo 2001, p. 73 ss.). Detto altrimenti, il
giudice non agisce d'ufficio, egli esamina solo ciò che è stato allegato e
decide unicamente in base alle prove addotte dalle parti ("quod non est in
actis, non est in mundo") e che possono essere assunte seduta stante
("Beweismittelbeschränkung"), salvo che il fatto allegato sia stato
ammesso o non contestato dalla controparte non contumace (Vogel/ Spühler, Grundriss des Zivilprozessrechts,
7a ed., Berna 2001, n. 24 ad cap. 6 e n. 12 ad cap. 10; di diverso parere: Artho von Gunten, op. cit., p. 79
s., che però non convince, cfr. CEF 15 maggio [14.2002.6], cons.
1.5a).
Il giudice può
accontentarsi della semplice verosimiglianza dei fatti ("Beweisstrengebeschränkung")
ed esaminare sommariamente i punti di diritto ("prima facie cognitio"),
nella misura compatibile con l'esigenza di celerità (cfr. Fabienne Hohl, La réalisation du droit et les
procédures rapides, tesi Friborgo 1997, n. 453; Gilliéron, op. cit., p. 138, B; Piégai, op. cit., p. 212; Artho von Gunten, op. cit., p. 85 ss.).
Il giudice apprezza liberamente le prove (art. 20 cpv. 5 LALEF).
b) I principi di
celerità e di concentrazione impongono in particolare alle parti alte esigenze
di motivazione per poter giungere ad un giudizio sollecito. Il giudice del
sequestro non deve ricercare tra tutti i documenti prodotti quelli che
potrebbero essere determinanti a sostegno delle allegazioni della parte.
Quest'ultima non può limitarsi ad indicare tesi descrittive – sia fattuali che
in diritto – ma deve sostanziarle con riferimenti puntuali e d'immediato
riscontro ai documenti topici a sostegno. In caso di omissione, le allegazioni
non debitamente motivate saranno ignorate per carenza di forma del gravame.
È parimenti
inconciliabile con l’esigenza di una motivazione chiara e dettagliata
dell’appello, posta all’art. 309 cpv. 2 lett. f CPC (applicabile in casu per il
rinvio dell’art. 25 LALEF), il richiamo all’esposizione delle circostanze di
fatto o ai motivi di diritto esposti negli allegati introdotti in prima istanza
(cfr. Cocchi/Trezzini, op.
cit., n. 21 ad art. 309, con rif.; CEF 3 maggio 2001 [14.2001.10], cons.
1.5b).
c) Quando una
parte allega l'applicazione del diritto straniero, essa dovrà spontaneamente,
in deroga parziale all'art. 16 cpv. 1 LDIP, che, in procedura sommaria, si
applica solo per analogia (cfr. Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n.
67 ad art. 84), stabilirne il contenuto, in base ad elementi affidabili, non
bastando dichiarazioni di liberi professionisti, ma dovendo far capo, se del
caso, a pareri oggettivi di istituti – ad esempio l'Istituto svizzero di
diritto comparato di Losanna – o autori neutri. In caso di omissione, il
giudice applicherà il diritto svizzero (art. 16 cpv. 2 LDIP).
d) Vi è
verosimiglianza quando esiste una certa probabilità che i fatti allegati
corrispondano al vero (Piégai,
op. cit., n. 792, p. 173). Il grado di verosimiglianza richiesto è oggetto di apprezzamenti
divergenti. Secondo questa Camera, la verosimiglianza è data a due condizioni
cumulative (cfr. CEF 15 maggio 2002 [14.2002.6], cons. 1.5d):
-
vi
è un “inizio di prova” (“commencement de preuve”, DTF 107 III 36, 39 e
40, cons. 3 e 5; STF 5P.248/2002, cons. 2.3; Walter A. Stoffel, Basler Kommentar zum SchKG,
vol. III, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 3 ad art. 272), ossia indizi
oggettivi e concreti a conforto della tesi del sequestrante;
-
dall’esame
degli allegati e mezzi di prova si ricava l’impressione che i fatti rilevanti
per il giudizio si siano comunque realizzati, pur senza poter escludere la
probabilità nello stesso ordine di grandezza di una realtà di segno opposto;
detto altrimenti, si ha verosimiglianza (semplice) quando sono possibili anche
altre soluzioni altrettanto probabili; viceversa, un fatto è da ritenere
inverosimile, quando si ha la netta impressione che i fatti si siano svolti
diversamente da quanto affermato dal sequestrante.
Per garantire i
diritti del sequestrato, il giudice dovrà tuttavia esigere dal sequestrante –
dandosene gli ulteriori presupposti, ovviamente diversi dal profilo fattuale in
funzione dello stato degli atti e dello stadio processuale raggiunto – una
garanzia ai sensi dell'art. 273 cpv. 1 LEF tanto più elevata quanto più bassa
si rivela la verosimiglianza della realizzazione delle condizioni del sequestro
(cfr. Gilliéron, BlSchK
1995, p. 132; Piégai, op.
cit., p. 306), nei limiti dell’entità del danno di cui il sequestrato potrebbe
verosimilmente patire in caso di sequestro ingiustificato e senza che
l'imposizione di una garanzia possa supplire l'assenza di un presupposto del
sequestro (cfr. Michel Criblet, La problématique des sûretés
et de la responsabilité de l'Etat, in: Le séquestre selon la nouvelle LP,
Zurigo 1997, p. 80; Reeb,
op. cit., p. 467 s.).
e) Secondo l'art.
278 cpv. 3, 2. periodo LEF, le parti possono, nell'ambito del ricorso contro la
decisione su opposizione, avvalersi di fatti nuovi. Secondo la giurisprudenza
di questa Camera (CEF 10 aprile 2000 [14.1999.82], cons. 1.5.e) sono ricevibili
sia i veri nova che gli pseudonova.
Per evidenti
ragioni pratiche, riconducibili al principio di celerità, i nova di ogni tipo
possono essere addotti solo fino alla fase dello scambio degli allegati (CEF
5 luglio 1999 [14.1999.3], cons. 3).
- Condizioni
materiali per la concessione del sequestro
Giusta l’art. 272 cpv. 1 LEF, il
sequestro viene concesso dal giudice
del luogo in cui si trovano i beni, purché il creditore renda verosimile
l'esistenza:
del credito;
di una causa di sequestro;
di beni appartenenti al debitore.
2.1. Secondo gli
appellanti, il sequestro in esame costituisce una misura cautelare ai sensi dell’art.
24 CL, ciò che escluderebbe l’applicazione delle norme della LEF che ne rendono
la concessione più difficoltosa, in particolare l’esigenza relativa alla
verosimiglianza del credito. Si tratta di un’allegazione nuova – in prima sede
gli appellanti avevano certo fatto riferimento all’art. 24 CL, ma solo per
contestare la necessità di rendere verosimile l’esistenza di una causa di
sequestro ai sensi dell’art. 271 LEF –, che però risulta ricevibile in questa
sede (cfr. supra cons. 1.7e). Essa va però respinta. L’art. 24 CL si limita in
effetti a riconoscere alle parti alla Convenzione – senza imporgliela – una
competenza generale in materia di misure cautelari (cfr. Yves Donzallaz, La Convention de
Lugano, vol. I, Berna 1996, n. 1656; Jan Kropholler, Europäisches Zivilprozessrecht, Kommentar zu EuGVÜ
und Lugano-Übereinkommen, 7. ed., Heidelberg 2002, n. 6 ad art. 31 EuGVÜ). Le condizioni, il contenuto e gli effetti di tali misure sono
invece disciplinate dal diritto nazionale (cfr. DTF 126 III 159 i.f.; Donzallaz, op. cit., n. 1592; Kropholler, n. 1 ad art. 31 EuGVÜ).
Come rettamente rilevato dall’appellato, gli appellanti appaiono quindi
confondere l’art. 24 CL con l’art. 39 CL, in quanto solo quest’ultima norma
conferisce (al creditore titolare di una sentenza di exequatur) un diritto
incondizionato alla concessione di misure cautelari (nello Stato richiesto)
(cfr. Donzallaz, op. cit.,
n. 1602).
2.2. Stabilita
l’applicabilità dell’art. 272 cpv. 1 LEF, occorre pertanto verificare se gli
appellanti hanno sufficientemente reso verosimile il loro asserito credito. Nel
caso concreto, deve anzitutto essere risolta la questione centrale di sapere se
i fondi trasferiti dal sequestrato sul conto “__________ ” gli sono stati o no
donati da __________.
a) A questo
proposito, occorre richiamare agli appellanti che secondo la giurisprudenza di
questa Camera (cfr. supra cons. 1.7d), l’opposizione va accolta non soltanto
quando la parte sequestrata comprova l’inesistenza del credito vantato dal
sequestrante (o di un altro presupposto dell’art. 272 LEF), ma già quando la
rende verosimile, ossia quando fa nascere nella mente del giudice del sequestro
la netta impressione che i fatti si siano svolti diversamente da quanto
affermato dal sequestrante. La tesi di Piégai
(op. cit., p. 174-175; nello stesso senso: la 1ère Section de la Cour de Justice
de Genève, nella sua decisione 8 luglio 1999 pubblicata in SJ 2000 I 332, cons.
2; cfr. pure Matteo Pedrotti, Le séquestre international, tesi Friborgo
2001, p. 268 s. ad 3), secondo la quale le “condizioni di diritto materiale”
(esistenza del credito e l’appartenenza dei beni al debitore) sono da ritenere
rese sufficientemente verosimili già quando il preteso debitore non riesce a
recare una prova completa della loro inesistenza non può infatti essere seguita,
perché non corrisponde al testo dell’art. 272 LEF né all’intenzione del
legislatore (cfr. FF 1991 III 116 ad 208 a.i. e 119 ad 208.2). Nel caso
di specie, la prova dell’“animus donandi” non è quindi indispensabile per
l’accoglimento dell’opposizione, la semplice verosimiglianza preponderante
essendo sufficiente. Nel medesimo ordine d’idee, le decisioni penali del
Procuratore pubblico e della CRP, pur non vincolando il giudice del sequestro e
pur non attestando dal profilo del diritto civile l’esistenza di una donazione,
rappresentano indizi importanti a favore della verosimiglianza della tesi dell’appellato.
b) Gli
appellanti qualificano come strana una “donazione” per la quale la “donante” ha
mantenuto il potere di disposizione sugli averi “donati”, i quali sono poi
stati trasferiti sul conto “__________ ” solo oltre due anni dopo.
In primo luogo,
occorre rilevare che in diritto svizzero, la cui applicazione non è più
contestata in questa sede, è possibile giuridicamente concepire una donazione manuale
di un conto e/o di un deposito bancario con mantenimento di un (co-)diritto di
disposizione a favore del donante sotto la forma dell’apertura di un
conto/deposito collettivo intestato sia al donatario che al donante, poiché le
relazioni – esterne – con la banca (contratto di mandato/deposito) e le
relazioni – interne – tra i contitolari del conto/deposito collettivo vanno
distinte (cfr. DTF 94 II 171; Daniel Guggenheim, Les contrats de la pratique bancaire suisse,
4a. ed., Ginevra 2000, p. 453 ad 4). Così, i valori registrati in un conto
collettivo o custoditi in un deposito collettivo possono avere quale titolare, risp.
proprietario, uno solo dei due contitolari del conto/deposito, nello stesso
modo che il procuratore di un conto/deposito può disporne senza essere titolare
dei valori depositati.
In secondo luogo,
risulta dall’interrogatorio di __________ che __________ ha, nel luglio 1997,
chiesto la mutazione dell’intestazione del conto “__________ ” (cfr. doc. A, p.
2 i.f.) – e dal contesto appare che la mutazione doveva essere fatta a favore
di __________ –, operazione che per motivi tecnici ha necessitato l’estinzione
della relazione “__________ ” e l’apertura di un nuovo conto (“”).
L’idea di aprire un conto cointestato e non semplicemente a nome del solo
nipote è stata del funzionario bancario (doc. A, p. 3 a.i.). __________ ha però
esplicitamente confermato a quest’ultimo il suo desiderio di donare i fondi a
__________ (doc. A, p. 3, 2. capoverso). Fatto sta comunque che mentre __________
era solo procuratore della relazione “ ” è diventato contitolare del
conto “__________ ”, ciò che, indipendentemente dalla testimonianza di
, depone anche a favore della tesi della donazione, come pure il
successivo disinteresse di __________ per la relazione “ ” (cfr. doc.
A, p. 3, 3. capoverso, p. 4, 3. capoverso, e p. 5).
c) La censura appellatoria
fondata sulla suddivisione del conto “__________ ” in due rubriche non è stata
motivata a termini di diritto (cfr. supra cons. 1.7b) e va quindi ignorata. Va
comunque rilevato che __________ ha dato una motivazione convincente a questo
proposito (cfr. doc. A, p. 3), che gli appellanti non hanno contestato.
d) Gli
appellanti fanno inoltre valere che gli intendimenti di __________ erano semmai
quelli di una donazione per causa di morte, che sarebbe decaduta per effetto
del testamento 23 marzo 2001 redatto a loro favore. Dalla testimonianza di
__________, che non viene contestata in sé, non risulta però quanto asseverato
dagli appellanti.
e) Nell’atto appellatorio
si fa anche riferimento al fatto che __________ abbia prima del suo decesso
sporto denuncia penale contro __________ per appropriazione indebita ed
amministrazione infedele. Siffatta circostanza non è però necessariamente
determinante, perché la donatrice può anche successivamente avere avuto un
ripensamento, che però non è idoneo ad annullare la donazione. Un forte indizio
in tale direzione sta nel fatto che in occasione dell’ultimo incontro con
__________ nel mese di febbraio 2001, secondo la testimonianza di quest’ultimo,
__________ gli ha nuovamente confermato di aver inteso donare i soldi al nipote
(cfr. doc. A, p. 4 i.f.). Anche in questo caso, gli appellanti non hanno
contestato in questa sede le affermazioni di __________, quand’anche su fatti
avvenuti in presenza dell’appellante __________ in __________.
f) Ciò posto,
la tesi della donazione appare nettamente più verosimile di quella sostenuta
dagli appellanti. La decisione della prima giudice va quindi confermata.
2.3. A titolo abbondanziale,
è bene rilevare come la legittimazione attiva dei sequestranti, a prescindere
dalla donazione, appaia comunque discutibile, nella misura in cui il testamento
del 23 gennaio 2001 (doc. L) a loro favore non revoca esplicitamente quello del
20 marzo 1995 (doc. 3), con cui __________ attribuiva a __________ i di lei
beni situati all’estero (e quindi anche i beni oggetto del sequestro), né
sembra in contraddizione con il testamento anteriore. Infatti, sebbene nel
testamento più recente la testatrice nomina gli appellanti quali eredi
“universali”, la disposizione è limitata agli immobili, ai beni della sua
abitazione, ai conti correnti ed ai gioielli, e non sembra estendersi ai
titoli, in particolare a quelli depositati all’estero. A conferma del carattere
limitato della disposizione, si può d’altronde osservare come nell’ultimo
predicato la testatrice scrive “che di tutto ciò divideranno a metà”
(sottolineatura della scrivente Camera) e non “ che di tutto divideranno a
metà”.
- L’appello 30
settembre 2002 di __________ e __________ entrambi in __________, va pertanto
respinto.
La tassa di
giustizia e le indennità di appello seguono il grado di soccombenza.
Richiamati gli art. 271 ss. LEF, 48, 49, 61 e 62 OTLEF,
pronuncia:
-
L’appello 30
settembre 2002 di __________ e __________ entrambi in __________, è respinto.
-
La tassa di
giustizia della presente decisione di fr. 2’250.--, già anticipata dagli
appellanti, rimane a loro carico, con l’obbligo di rifondere a __________,
__________, fr. 9'000.-- a titolo di indennità.
-
Intimazione
a: - __________
Comunicazione alla
Pretura del Distretto di Lugano,
Sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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