AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
14.2002.73
Data decisione, Autorità:
28.01.2003, CEF
Incarto n.
14.2002.73
Lugano
28 gennaio
2003
CJ/fc/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Chiesa
segretario:
Jaques,
vicecancelliere
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile
(EF.__________) promossa con istanza 6/13 giugno 2002 da
patr. dall’avv. __________
contro
tendente
ad ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione interposta al PE n.
__________ dell'UEF di Bellinzona del 29 maggio 2002;
sulla
quale istanza il Segretario Assessore del Distretto di Bellinzona, con sentenza
5 luglio 2002, ha così deciso:
"1. È rigettata in via definitiva per la somma
di fr. 12'654,30 oltre interessi al 5% dal 1° gennaio 2001 l’opposizione
interposta al precetto esecutivo n. 438'440 dell’UEF di Bellinzona, notificato
il 3 giugno 2002.
-
La tassa di giustizia e le spese di complessivi fr.
150.--, da anticipare dall’istante, restano a suo carico per 1/10 e per la
rimanenza sono a carico della parte convenuta, la quale rifonderà alla
controparte fr. 160.-- per ripetibili ridotte.
-
omissis";
sentenza
dedotta tempestivamente in appello dall'escusso, che con atto 31 luglio
2002
ha postulato:
"I. L’appello è accolto in quanto rispetta i
termini di 10 giorni previsti dall’art. 22 della Legge d’Applicazione della
LEF, considerando che la decisione 05.07.2002 della Pretura distrettuale di
Bellinzona è stata inoltrata il 08.07.2002, ricevuta il 09.07.2002 ed il
termine è sospeso dalle ferie secondo l’art. 56 della LEF dal 25 al 31 luglio
2002, ottenendo la data di scadenza del 05.08.2002.
II. La sentenza
05.07.2002 della Pretura del distretto di Bellinzona (incarto N° EF.2002.00344)
va riformulata come segue:
-
È rigettata in via
definitiva per la somma di fr. 10'541,30 oltre interessi al 5% dal 1° gennaio
2002 l’opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________ del’UEF di
Bellinzona, notificato il 3 giugno 2002 (l’importo andrà eventualmente
modificato in base a quanto esposto nei punti 2.6 e 2.7 del presente appello).
-
La tassa di giustizia e le spese di
complessivi fr. 150.--, da anticipare dall’istante, restano a suo carico per
1/2 e per la rimanenza sono a carico della parte convenuta. Ogni parte si
assume le proprie ripetibili.
III. All’appellante viene concessa la
possibilità di pagamento rateale degli alimenti arretrati, in considerazione
della sua reale situazione finanziaria, contrariamente a quella fiorente di cui
ha beneficiato tuttora la controparte.
IV. Viene concesso al signor __________ il
beneficio della completa assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio da
parte di un avvocato anche, di vostra scelta.
V. Protestate tasse, spese e ripetibili di
2a istanza.”;
viste le
osservazioni 16 settembre 2002 della parte appellata, che si oppone al gravame,
chiede l’assistenza giudiziaria e protesta spese e ripetibili;
ritenuto
in
fatto:
A. Con PE n. __________ dell’UEF di Bellinzona, __________ ha escusso
__________ per l'incasso dell’importo di fr. 13'213.--, oltre interessi al 5%
dal 24 luglio 1998 e spese, indicando quale titolo di credito “Decisione 24
luglio 1998 I CCA del Tribunale di appello (inc. N. 11.97.00058), idem 10
dicembre 2001 (inc. no. 11.2000.00075), sentenza 13 luglio 2001. Pretura di
Bellinzona (inc. no. 04.1997.00072)”.
Interposta
opposizione, l’escutente ne ha chiesto il rigetto.
B. All'udienza
di contraddittorio del 14 giugno 2002, l'escusso ha contestato il conteggio dei
rapporti di dare e avere tra le parti presentato dall’escutente nel suo
complemento di istanza 13 giugno 2002.
C. Con
sentenza 5 luglio 2002, il Pretore del Distretto di Bellinzona ha accolto
parzialmente l’istanza, riducendo l’importo chiesto a fr. 12'654,30 (pari a fr.
13'465,60 – 100 – 711,30) per il fatto che:
● la somma di
fr. 50.-- indicata nell’istanza quale differenza tra tasse e spese di appello,
come ai dispositivi 2 e 4 della sentenza 24 luglio 1998 del Tribunale di
appello (doc. B), andava a favore e non a carico dell’istante;
● l’escusso ha
provato di aver versato il 19 febbraio 1999 la somma di fr. 711,30.
Il
primo giudice ha inoltre considerato che il rigetto doveva essere limitato agli
interessi decorrenti dalla data media di scadenza dei rispettivi importi,
fissata al 1. gennaio 2001 (e non al 24 luglio 1998).
D. Contro
la sentenza pretorile si aggrava __________, che chiede che il rigetto sia
limitato alla somma di fr. 10'541,30 invece di fr. 12'654,30, tenendo conto
delle ulteriori deduzioni seguenti:
● fr. 113.--,
pari alla differenza tra 824,30 (contributi arretrati per l’anno 1999) e fr.
711,30 (importo pagato dall’escusso e dedotto dal primo giudice);
● fr. 600.--,
pari alle deduzioni per il 2000 e il 2001 consentite dal dispositivo n. 3.1
della sentenza cautelare 11 aprile 1997 del Pretore di Bellinzona (inc.
DI.96.119/430) quale compenso per il mantenimento della figlia dell’escusso
durante le vacanze trascorse presso di esso;
● fr.
1’100.--, pari agli alimenti dovuti all’escutente per i mesi di maggio e giugno
2002 (e non 2001 come erroneamente indicato da quest’ultima), che non fanno
parte degli importi di cui alla procedura in esame bensì dell’incarto
DI.2002.106;
● fr. 300.--,
pari a due acconti di fr. 150.-- già versati dall’escusso sul conto della
figlia per il rimborso degli alimenti arretrati ad essa dovuti.
L’escusso
chiede inoltre che il rigetto sia limitato agli interessi maturati dalla
crescita in giudicato della sentenza di merito, ossia dall’1. gennaio 2002 (e
non dal 1. gennaio 2001).
Egli
domanda poi che questa Camera assuma diversi incarti e documenti che a mente
sua sono atti a recare la prova di ulteriori spese da esso sostenute a favore
della figlia (fr. 1'473,70 per capi di abbigliamento; fr. 500.-- per un
versamento sul conto della figlia; fr. 167,60 per il rimborso di premi di
assicurazione).
L’appellante
chiede infine che gli venga concessa la possibilità di pagamento rateale degli
alimenti arretrati e il beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito
patrocinio.
E. Delle
osservazioni della parte appellata si dirà nei considerandi di diritto per
quanto necessario ai fini del giudizio.
Considerato
in
diritto:
-
Ex
art. 321 cpv. 1 lett. b CPC (per rinvio dell’art. 25 LALEF) in sede di appello
è esclusa la facoltà di addurre nuovi fatti, prove ed eccezioni, salvo nei casi
di fallimento (art. 174 LEF) e di sequestro (art. 278 cpv. 3 LEF) (art. 22 cpv.
4 LALEF). Pertanto le argomentazioni dell'appellante presentate la prima volta
in sede d'appello vanno respinte, mentre i documenti doc. da A a N, presentati
pure la prima volta in sede d'appello, vanno estromessi dall'incarto.
-
Ex
art. 80 cpv. 1 LEF quando il credito sia fondato sopra una sentenza esecutiva,
il creditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo dell'opposizione.
Il giudice, in ogni stadio di causa, esamina d’ufficio l’esistenza di un valido
titolo di rigetto (cfr. Daniel Staehelin,
Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, vol. III, n. 50 ad
art. 84; Pierre-Robert Gilliéron,
Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 22 ad art. 80 e 68 ad art. 84).
2.1. In
casu, non è contestato che le sentenze 24 luglio 1998 e 10 dicembre 2001 della
prima Camera civile del Tribunale d’appello (doc. B e C) costituiscano in principio
un valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione.
Tuttavia,
l’appellante allega che l’importo di fr. 1'100.--, chiesto quale contributo a
favore dell’escutente per i mesi di maggio e giugno 2001 (recte: 2002, cfr.
osservazioni all’appello, p. 5 ad 2.3), non fa parte dell’esecuzione in esame.
In realtà, la sentenza 13 luglio 2001 del Pretore di Bellinzona (doc. A,
dispositivo n. 2.3) rappresenta un valido titolo di rigetto per gli alimenti
dovuti per siffatti mesi. Occorre però rilevare che il contributo per giugno
2002 non era ancora esigibile al momento della ricezione della domanda di
esecuzione e nemmeno dell’intimazione del precetto esecutivo, avvenuta il 29
maggio 2002: siffatto credito non può pertanto essere oggetto dell’esecuzione
in esame (cfr. Staehelin,
op. cit., n. 39 ad art. 80 e 77 ad art. 82; Peter Stücheli, Die Rechtsöffnung, tesi Zurigo
2000, p. 198 ad 8a e 202; CEF 26 settembre 2000 [14.00.35], cons. 2b; CEF
5 dicembre 2001 [14.01.90]). La sentenza pretorile va quindi riformata nel
senso di ridurre di fr. 550.-- (700.-- - 150.--) l’importo per il quale viene
rigettata l’opposizione.
2.2. L’appellante
allega che, quanto agli interessi moratori, il rigetto può essere concesso solo
per quelli maturati dopo la crescita in giudicato della sentenza di merito,
ossia dall’1. gennaio 2002 (e non dal 1. gennaio 2001).
Le
sentenze pretorili, se appellabili, sono esecutive dal giorno successivo a
quello in cui è scaduto il termine per impugnarle (art. 290 lett. b CPC);
l’appello sospende però di regola l’esecuzione del giudizio (art. 310 cpv. 1
CPC). Pertanto, la sentenza 13 luglio 2001 del Pretore di Bellinzona (doc. A) è
cresciuta in giudicato 20 giorni dopo la sua intimazione – l’appellante non
pretende di averla impugnata –, di modo che l’obbligo di versare il contributo
di alimenti di fr. 700.-- di cui al dispositivo n. 2.3 è sorto nel settembre
2001. Solo il contributo alimentare del maggio 2002 è fondato su tale sentenza.
Le
sentenze del Tribunale di appello, in quanto impugnabili con ricorso per
riforma al Tribunale federale, sono esecutive alla scadenza del termine di 30
giorni per interporre ricorso per riforma (cfr. art. 54 cpv. 2 OG). Nel caso di
specie, le sentenze 24 luglio 1998 (doc. B) e 10 dicembre 2001 (doc. C) della prima
Camera civile sono quindi diventate esecutive nel settembre 1998, risp. nel
gennaio 2002. La seconda sentenza è tuttavia determinante solo per l’indennità
di ripetibili di fr. 1'000.--, gli arretrati del 1999, 2000 e 2001 essendo
fondati sulla prima sentenza.
Poiché
queste sentenze determinano un termine fisso (“Fixtermin”) per il pagamento dei
contributi alimentari (“anticipatamente, entro la fine di ogni mese per il mese
successivo”), essi diventano esigibili senza preventiva interpellazione il primo
giorno del mese per il quale sono dovuti e l’interesse moratorio decorre pure
dalla medesima data.
In
concreto, gli arretrati di contributi alimentari per il 1999 (fr. 824,30 sotto
deduzione del pagamento di fr. 711,30 del 19 febbraio 1999, doc. 15) e il 2000
nonché le spese di Pretura, per complessivi fr. 6'604,30 (= fr. 113.-- + fr.
6'326,30 + fr. 165.--) sono scaduti prima del 1. gennaio 2001, mentre gli
arretrati da gennaio a maggio 2001, l’arretrato di maggio 2002 e le ripetibili
della sentenza 10 dicembre 2001, per complessivi fr. 5'550.-- (= fr. 4'000 +
fr. 550.-- + fr. 1'000.--) sono scaduti dopo. La data media del 1. gennaio 2001
ritenuta dal Pretore appare quindi ovviamente già a favore dell’appellante. Il
divieto della reformatio in peius (cfr. Cocchi/Trezzini,
CPC-TI, Lugano 2000, n. 36 ad art. 307 e 1 ad art. 22 LALEF) rende inutile un
calcolo più preciso degli interessi.
- In
virtù dell’art. 81 cpv. 1 LEF, se il credito è fondato su una sentenza
esecutiva di un’autorità della Confederazione o del Cantone in cui fu promossa
l’esecuzione, l’opposizione è rigettata in via definitiva a meno che l’escusso
provi con documenti che dopo la sentenza il debito è stato estinto o il termine
per il pagamento è stato prorogato ovvero dimostri che è prescritto.
3.1. L’appellante
fa valere di avere pagato diversi importi (cfr. supra cons. D) che avrebbero
estinto nella stessa misura il credito posto in esecuzione.
a) Per
quanto concerne l’importo di fr. 113.--, trattasi di allegazione presentata per
la prima volta in appello (cfr. memoriale di osservazioni dell’appellante in
prima sede, p. 3, 3. capoverso), e pertanto irricevibile (cfr. supra cons. 1).
b) Per
l’importo di fr. 600.--, la sentenza cautelare 11 aprile 1997 del Pretore di
Bellinzona (inc. DI.96.119/430) citata dall’appellante non è stata prodotta in
prima sede e la sua presentazione in appello è inammissibile (cfr. supra cons.
1). Mancano inoltre le prove documentali del fatto che la figlia ha
effettivamente trascorso le vacanze con il padre negli anni 2000 e 2001.
c) Quo
agli importi di fr. 1’100.-- e fr. 300.--, riservato quando esposto al
considerando 2.1, si tratta di allegazioni irricevibili poiché presentate per
la prima volta in appello (cfr. memoriale di osservazioni dell’appellante in
prima sede, p. 3) (cfr. supra cons. 1).
3.2. La
parte appellata, nell’eventualità in cui questa Camera dovesse accogliere
un’eccezione dell’appellante, critica la deduzione di fr. 711,30 operata dal
primo giudice e chiede che venga considerato un ulteriore importo di fr.
400.--, pari alla differenza tra 800.-- (contributo provvisionale) e fr. 700.--
(contributo dopo divorzio) per i mesi di giugno a settembre 2001 (cfr.
osservazioni all’appello, p. 3, risp. 4 ad 2.2 i.f.).
a) In
virtù dell’art. 22 cpv. 2 LALEF, l’appello adesivo ed il ricorso adesivo non
sono ammessi nelle procedure sommarie in tema di esecuzione e fallimenti, e
segnatamente in materia di rigetto dell’opposizione (cfr. art. 20 cpv. 1
LALEF). In conformità della giurisprudenza di questa Camera (cfr. CEF 22
novembre 2000 [14.00.61], cons. 6), quand’anche rimasto non (tempestivamente)
impugnato, il motivo della sentenza impugnata relativo alla deduzione
dell’importo di fr. 711,30 va tuttavia riesaminato in questa sede,
limitatamente alla differenza tra l’importo ammesso dal primo giudice e quello
(ridotto) stabilito da questa Camera (in pratica fr. 550.--, cfr. supra cons.
2.1). Tale motivo non può infatti essere considerato ammesso dall’appellato per
il semplice fatto che non si è tempestivamente appellato, poiché egli ha anche
potuto ritenere soddisfacente il risultato della decisione pretorile, senza
condividerne i motivi, i quali, comunque, non crescono in giudicato (al massimo
possono aiutare nell’interpretazione del dispositivo della sentenza, cfr. Oscar
Vogel, Grundriss des
Zivilprozessrechts, 7a ed., Berna 2001, n. 71 ad cap. 8; Angelo
Olgiati, Le norme generali per il procedimento civile nel Canton
Ticino, tesi Zurigo 2000, pp. 357 ss.).
b) Risulta
dall’art. 86 cpv. 1 CO che il debitore abbia in principio il diritto di
scegliere tra diversi debiti nei confronti di uno stesso creditore quello che
intende estinguere. Nel suo memoriale di risposta, l’escusso ha affermato che
parte dell’accredito di cui al doc. 15 era destinato a pagare il contributo per
alimenti a favore della figlia __________ relativo al mese di febbraio 1999.
Siffatta affermazione non è stata contestata in modo esplicito e puntuale dalla
parte appellata in sede di replica e va quindi considerata ammessa, non potendo
valere contestazioni generiche (“in toto”, cfr. verbale 14 gigno 2002, p. 1, in
replica) (cfr. art. 170 cpv. 2 CPC per analogia, per il rinvio dell’art. 25
LALEF; Cocchi/Trezzini,
op. cit., n. 2 ad art. 175).
c) La
seconda allegazione di parte appellata (riferita all’importo di fr. 400.--) è
irricevibile, poiché presentata per la prima volta in sede di appello (cfr.
supra cons. 1).
-
La
domanda di concessione della possibilità di pagamento rateale degli alimenti
arretrati è prematura a questo stadio della procedura e quindi irricevibile. Si
porrà se del caso al momento della realizzazione (cfr. art. 123 LEF). Sarà
parimenti tenuto conto della nuova situazione familiare e finanziaria del
ricorrente al momento del pignoramento (cfr. art. 93 LEF).
-
L’appello
31 luglio 2002 __________ va quindi parzialmente accolto.
La
tassa di giustizia e le indennità seguono il grado di soccombenza (cfr. art.
48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).
- Entrambe
le parti chiedono di essere messe al beneficio dell’assistenza giudiziaria e
del gratuito patrocinio.
Risulta
dalla legge cantonale sul patrocinio d’ufficio e sull’assistenza giudiziaria
(Lag, RL 3.1.1.7) che l’assistenza giudiziaria è concessa alle condizioni
cumulative seguenti:
● il
richiedente è una persona fisica indigente (art. 3);
● la
procedura per la persona richiedente presenta probabilità di esito favorevole e
una persona ragionevole e di condizioni agiate non rinuncerebbe alla procedura
a causa delle spese che questa comporta (art. 14 cpv. 1 a contrario);
● la
persona richiedente non è in grado di procedere con atti propri (art. 14 cpv. 2
a contrario);
● la
designazione di un patrocinatore è necessaria alla corretta tutela dei suoi
interessi (art. 14 cpv. 2 a contrario);
● la
causa presenta difficoltà particolari (art. 14 cpv. 2 a contrario).
L’assistenza
di un avvocato è di regola superflua nella procedura di ricorso ex art. 17 LEF,
che è retta dalla massima inquisitoria (cfr. DTF 122 I 10, cons. 2c; Flavio
Cometta, Basler Kommentar zum
SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, vol. I, n. 14 ad art. 20a; critico: Franco
Lorandi,
Betreibungsrechtliche Beschwerde und Nichtigkeit, Basilea/Ginevra/Monaco 2000,
n. 27 ad art. 20a; Cocchi/Trezzini,
op. cit., n. 7-10 ad art. 155).
Nel
caso di specie, nessuna delle parti ha prodotto i documenti idonei a dimostrare
la condizione d’indigenza.
Il
ricorrente si è limitato a produrre, in sede di appello, la tassazione fiscale
2001-2002 (doc. I) e il proprio bilancio 2002 (doc. L), senza peraltro motivare
la sua istanza. La tassazione è allestita in base ai redditi degli anni
1999-2000 e non è quindi rilevante per stabilire la sua situazione finanziaria
attuale; il bilancio, che non appare essere stato controllato da un revisore
neutro, è da considerare quale documento di parte senza valore probatorio.
L’allegato di ricorso di __________ dimostra del resto che non vi era necessità
oggettiva di patrocinio.
Quanto
al rinvio alla sentenza 10 dicembre 2001 della prima Camera civile del
Tribunale d’appello (cfr. osservazioni, ad 4), è pure da ritenere insufficiente
per provare la condizione d’indigenza, perché non fornisce indicazioni sulla
situazione attuale dell’appellata, che, ad esempio, potrebbe nel frattempo aver
cominciato un’attività lucrativa.
Entrambe
le istanze vanno pertanto respinte.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 80, 81
LEF, 104 CO, 22, 25 LALEF, 321 CPC, 48, 49, 61, 62 OTLEF nonché 14 Lag;
pronuncia
- L’appello
31 luglio 2002 __________ è parzialmente accolto.
1.1. Di
conseguenza, i dispositivi n. 1 e 2 della sentenza 5 luglio 2002 del Segretario
assessore della Pretura di Bellinzona (EF.02.344) sono riformati come segue:
- L’istanza
di __________ è parzialmente accolta.
1.1. Di
conseguenza, è rigettata in via definitiva limitatamente all’importo di fr.
12'104,30 oltre interessi al 5% dal 1. gennaio 2001 l’opposizione interposta al
precetto esecutivo n. __________ dell’UEF di Bellinzona.
-
La
tassa di giustizia di fr. 150.-- è posta a carico di __________ nella misura di
1/10 mentre la rimanenza è a carico di __________, il quale rifonderà a
__________ fr. 160.-- per indennità ridotta.
-
L’istanza
31 luglio 2002 di __________ tendente alla concessione dell’assistenza
giudiziaria e al gratuito patrocinio è respinta.
-
L’istanza
16 settembre 2002 di __________ tendente alla concessione dell’assistenza
giudiziaria e al gratuito patrocinio è respinta.
-
La
tassa di giustizia di fr. 225.-- è posta a carico di __________ per 1/5, mentre
la rimanenza è a carico di __________, il quale rifonderà a __________ Figura fr. 160.-- a titolo di indennità ridotta.
-
Intimazione
a: - __________
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la Camera di
esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente
Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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