AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
14.2002.107
Data decisione, Autorità:
21.08.2003, CEF
Incarto n.
14.2002.107
Lugano
21 agosto
2003/B/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
Composta dei giudici:
Pellegrini, vicepresidente,
Chiesa e Giani
segretaria:
Baur Martinelli,
vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile
promossa con istanza 12 settembre 2002 da
patr. dall’avv. __________
contro
patr. dall’avv. __________
tendente
ad ottenere il rigetto provvisorio dell'opposizione interposta al PE n.
__________ del 5/9 settembre 2002 dell'UE di Lugano;
sulla
quale istanza la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, con sentenza 12
novembre 2002 ha così deciso:
"1. L'istanza è accolta e di
conseguenza l'opposizione interposta al summenzionato precetto esecutivo è
respinta in via provvisoria.
- La tassa di giustizia in fr. 210.--, da anticipare
dalla parte istante, è posta a carico della parte convenuta, con l'obbligo di
rifondere a controparte fr. 450.-- a titolo di indennità."
Sentenza dedotta tempestivamente in appello dall'escussa che con
atto
20 novembre 2002 ha postulato la reiezione dell'istanza, con
protesta di spese
e ripetibili;
con osservazioni 9 gennaio 2003 la parte appellata si è opposta al
gravame,
protestate spese e ripetibili;
ritenuto
In fatto:
A. Con PE n. __________ del 5/9 settembre 2002 dell'UE di Lugano
__________ ha escusso la __________ per l'incasso di fr. 7'591.75 oltre
interessi al 5% dal 13 agosto 2002 e fr. 6'312.-- oltre interessi al 5% dal 31
agosto 2002, indicando quale titolo di credito: "Residuo salari del
creditore mensilità di aprile, maggio, giugno, luglio e agosto 2002."
Interposta
tempestiva opposizione dall'escussa, il procedente ne ha chiesto il rigetto
provvisorio alla Pretore.
B. Il procedente fonda le sue pretese su un contratto di lavoro
sottoscritto dalle parti il 26 luglio 2001 (doc. B) e disdetto per il 31 agosto
2002 (doc. O), in cui è stato concordato uno stipendio di fr. 9'000.-- mensili
lordi. L'importo posto in esecuzione corrisponde alle deduzioni effettuate
dall'escussa dagli stipendi pagati al procedente a partire dal mese di aprile:
fr. 676.75 in
aprile (doc. C e D),
fr. 97.10 in
maggio (doc. E e F),
fr. 1'505.80 in
giugno (doc. G e H),
fr. 5'312.-- in
luglio (doc. I e L)
e fr. 6'312.-- in
agosto (doc. M e N) per complessivi fr. 13'903.75. Per le differenze non
versate fino allo stipendio di luglio 2002 la data di messa in mora è quella
dello scritto 13 agosto 2002 (doc. P), mentre per lo stipendio di agosto la
mora decorre dalla fine del mese di agosto.
C.
All'udienza di contraddittorio la __________
ha rilevato che secondo il contratto di lavoro 26 luglio 2001 (doc. B) il
procedente si è impegnato a partire dal 1° ottobre 2001 ad assumere la gerenza
dell'esercizio pubblico __________ sito a , nonché la funzione di
responsabile e coordinatore delle attività del __________ e del
__________. L'elenco delle prestazioni dettagliate da fornire da parte di
__________ è descritto nel "Cahier des charges", che costituisce
parte integrante del contratto di lavoro. L'escussa ha poi asserito che
__________ era proprietario del pacchetto azionario della società __________,
proprietaria dell'omonimo esercizio pubblico, prima di venderglielo nella sua
integrità con contratto 3 agosto 2001 (doc. 2). Le deduzioni che il procedente
ha posto in esecuzione si sono rese necessarie perché durante la gestione
antecedente alla compravendita delle azioni della __________ non aveva pagato
contribuzioni IVA per un totale di fr. 6'566.-- (doc. 4). L'escussa ha rilevato
che secondo l'art. 4.2. del contratto di compravendita di dette azioni e
secondo le allegazioni di controparte al punto 4 della petizione 16 settembre
2002 (doc. 3) tale importo è a carico __________ per cui ne ha chiesto la
compensazione con la pretesa dedotta in esecuzione. A questo importo vanno
aggiunti fr. 208.60 per interessi e spese esecutive, ritenuto che
l'Amministrazione federale delle contribuzioni, divisione IVA, ha promosso
un'esecuzione nei suoi confronti quale nuova detentrice delle azioni. La
__________ ha poi sostenuto che secondo gli accordi presi tra le parti,
posteriormente alla sottoscrizione del contratto di lavoro (doc. 6/1 a 6/5),
essa tratteneva mensilmente una minima parte del salario per spese varie, quali
telefono, acquisti superiori a quanto concordato, ritardi di consegna, ecc.,
che avrebbero dovuto essere sostenute da __________ ma che essa aveva dovuto
prendere a carico e per le quali esiste uno schema riassuntivo (doc. 7)
correlato da ulteriore documentazione (doc. 8/1 a 8/4). L'escussa ha poi
eccepito il mancato adempimento dei suoi compiti da parte del procedente, che
le ha causato un danno ammontante a fr. 82'500.-- (doc. 9). Inoltre vi è stata
violazione del contratto di compra-vendita del pacchetto azionario della
__________ in quanto l'esercizio contabile durante i primi due semestri del
2002 ha prodotto perdite consistenti (doc. 9), il che ha fatto scattare la
penale prevista al punto 5.5. di fr. 150'000.--. Una procedura esecutiva è
stata promossa per l'incasso di tale importo (doc. 10) nei confronti del
procedente.
Replicando il
creditore ha rinviato l'escussa alla procedura di merito per le eventuali
pretese in relazione con il contratto di compra-vendita delle azioni della
__________.
Con la duplica la
__________ si è riconfermata nelle sue allegazioni di risposta.
D. Con sentenza 12 novembre 2002 la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione
5 ha accolto l'istanza ritenendo il contratto di lavoro doc. B unitamente ai
conteggi salariali e agli avvisi di accredito (doc. da C a N) valido
riconoscimento di debito ex art. 82 LEF. La prima giudice ha considerato le
affermazioni addotte dall'escussa relative alla carente prestazione lavorativa
del creditore prive di qualsivoglia riscontro oggettivo, la lettera doc. 9
contenendo solo affermazioni di parte contestate dal procedente.
Essa ha poi
respinto l'eccezione di compensazione, la facoltà di operare deduzioni dal
salario del procedente e l'asserito ricupero di un importo IVA non essendo
stati resi verosimili sulla base di riscontri oggettivi. Per il presunto danno
per violazioni contrattuali l'escussa è stata rinviata, se del caso, alla causa
di merito già inoltratta da __________ nei confronti della __________ per il
pagamento del saldo del prezzo delle azioni (doc. 3).
E. Contro la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravata
l'escussa riconfermandosi, in sostanza, nelle sue allegazioni di prima sede.
F. Con le sue osservazioni la parte appellata ha chiesto la reiezione
dell’appello sia per motivi d’ordine che di merito.
Considerato
In diritto:
- Secondo la convenuta, il gravame andrebbe respinto già per
motivi d’ordine, l’appellante avendo postulato l’annullamento della sentenza
impugnata senza indicare gli atti della procedura di prima istanza che
dovrebbero venire annullati e senza illustrare i motivi che giustificano una
richieste del genere. L’eccezione è infondata, dato che risulta evidente che
con le proprie richieste di giudizio, ancor che formulate in modo infelice,
l’appellante si propone di ottenere la riforma dei dispositivi n. 1 e 2 della
sentenza impugnata, ossia la reiezione dell’istanza di rigetto dell’opposizione
che è stata accolta dal Pretore e l’addebito della tassa di giustizia e delle
ripetibili alla parte istante.
2.a) La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura
privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica
necessariamente il riconoscimento da parte dell’escusso o del suo
rappresentante di un'obbligazione in relazione ad una somma di denaro
determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere
dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli
elementi necessari. Conditio sine qua non è che la somma di denaro riconosciuta
sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza
o sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà
delle parti (cfr. Flavio Cometta,
Il rigetto provvisorio dell'opposizione nella prassi giudiziaria ticinese in Rep 1989 p. 338 con
riferimenti).
Anche un contratto
può costituire in linea di principio riconoscimento di debito, ritenuto
l'ossequio delle peculiarità del caso di specie.
b) Il contratto di lavoro, steso in forma scritta, comprendente gli
elementi negoziali essenziali e sottoscritto dal datore di lavoro, permette di
rigettare in via provvisoria l'opposizione per il salario ivi pattuito, dedotte
le prestazioni sociali. Non può invece essere concesso il rigetto
dell'opposizione, quando il datore di lavoro sostiene in modo credibile, che il
lavoratore non ha effettuato la sua prestazione lavorativa nel periodo per cui chiede
il salario - ritenuto che solo sostenerlo non è sufficiente - e che queste
eccezioni non possono venire subito infirmate dal lavoratore (Daniel Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG,
vol. I, Basilea/Ginevra/Monaco, 1998, n. 126 ad art. 82; Cometta, op. cit. in Rep 1989 p. 341).
c) Il contratto di lavoro stipulato tra le parti il 26 luglio 2001
(doc. B), mediante il quale l'escussa si è impegnata a versare al procedente
una retribuzione di fr. 9'000.-- al mese, a partire dal 1° ottobre 2001,
costituisce in via di principio riconoscimento di debito nel senso dell'art. 82
LEF per gli stipendi da aprile ad agosto 2002 e di conseguenza per gli importi
dedotti dalla __________ in quei mesi per complessivamente fr. 13'903.75 (vedi
narrativa fattuale sub B).
3.a) Per l’art. 82 cpv. 2 LEF il giudice pronuncia il rigetto provvisorio
dell’opposizione a meno che il debitore sollevi e giustifichi immediatamente
delle eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito; all’escusso
incombe l’onere di dimostrare la verosimiglianza delle eccezioni che deduce in
giudizio. Secondo la giurisprudenza le eccezioni non solo devono essere esposte
in modo convincente ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno
verosimile nel senso che a conforto delle allegazioni devono esserci riscontri
oggettivi (cfr. in senso convergente l’obiter dictum della II Corte civile del
Tribunale federale nella sentenza 13 ottobre 1986 in re H.B. c. H. SA in Rep 1987 p. 150-151 cons. 3; DTF 104 Ia
413, cons. 4; CEF 12 gennaio 1988 in re Na. c. V.O.; BlSchK 1982 p. 95-97; SJZ
1974 p. 228 n. 44, 1971 p. 26-28; BJM 1970 p. 83-85; ZR 1967 n. 110; ZBJV 1944
p. 416; Panchaud/Caprez, Die
Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 26 p. 61; Marcel
Caprez, La mainlevée provisoire, FJS 186 p. 6; Staehelin, op. cit., n. 87 s. ad art. 82 LEF; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 82
ad art. 82; Peter Stücheli, Die
Rechtsöffnung, tesi Zurigo 2000, p. 350, con rif.).
b) L'eccezione di estinzione del debito per compensazione, va accolta
nella misura in cui il credito posto in compensazione sia reso attendibile
(Panchaud/Caprez, op. cit, § 36 n. 1 ss. p. 80 ss.; Staehelin, op. cit. n. 93 ad art. 82 LEF). A tal fine spetta
all'escusso rendere verosimile non solo il suo diritto a far valere la
compensazione, ma anche, sulla base di giustificativi, la causa e l'importo del
credito, ritenuto che la compensazione può avvenire solo nel caso in cui
l'importo e l'esigibilità della contropretesa risultano con sufficiente
chiarezza dalla documentazione agli atti (Panchaud/Caprez, op. cit., § 36 n. 1
e 2, p. 81).
c) Ex art. 323b cpv. 2 CO il datore di lavoro può compensare il salario
con un credito verso il lavoratore soltanto nella misura in cui il salario sia
pignorabile; tuttavia i crediti per danno cagionato intenzionalmente possono
essere compensati senza restrizione.
Tutte le contropretese
del datore di lavoro - non solo quelle derivanti dal rapporto di lavoro come
nel caso dell'art. 323a CO - soggiacciono alla restrizione della compensazione
prevista dall'art. 323b cpv. 2 CO.
Il datore di
lavoro deve versare la parte del salario impignorabile, ossia la parte che si
situa al di sotto del minimo di esistenza e far valere separatamente la sua contropretesa,
sempre che questa non possa venire estinta tramite compensazione.
Un'eccezione alla
restrizione della compensazione vale per pretese di risarcimento per danni
causati intenzionalmente. Il datore di lavoro deve dapprima far determinare
l'importo pignorabile dall'ufficio esecuzione (art. 93 LEF). Egli stesso può
anche calcolare il minimo di esistenza secondo le direttive cantonali destinate
agli uffici esecuzione. La norma relativa alla restrizione della compensazione
è imperativa (art. 361 CO) e non può con l'accordo del lavoratore essere
sostituita dalla compensazione illimitata. Tutte le contropretese del datore di
lavoro - non solo quelle derivanti dal contratto di lavoro come è il caso
regolato dall'art. 323a CO - soggiaciono alla restrizione della compensazione
prevista dall'art. 323b cpv. 2 CO (Frank Vischer,
Der Arbeitsvertrag, Basilea 1994, § 10. VI. b) p. 119; Manfred Rehbinder, Basler Kommentar zum OR,
Basilea/Francoforte sul Meno 1996, vol. I n. 3 ad art. 323b; Manfred Rehbinder, Berner Kommentar zum OR,
VI/2, Der Arbeitsvertrag, Berna 1985, art. 319-330a OR, n. 9-14 ad art. 323b).
d) In casu la __________ ha rilevato che __________ era proprietario
della totalità del pacchetto azionario della società __________, proprietaria a
sua volta dell'omonimo esercizio pubblico, prima di venderglielo integralmente
con contratto 3 agosto 2001 (doc. 2). Secondo l'appellante una deduzione di fr.
6'566.-- dai salari del procedente si rende necessaria poiché quest'ultimo,
durante la gestione antecedente alla vendita del menzionato pacchetto
azionario, non ha pagato i contributi IVA per fr. 5'785.-- valuta 30.08.1999
risp. fr. 781.-- valuta 30.11.2001, complessivamente fr. 6'566.-- (doc. 4). A
carico di __________ andrebbero poste anche le spese per i due precetti
esecutivi fatti spiccare dalla Confederazione Svizzera e per gli interessi per
complessivamente fr. 208.60.
Orbene dal
contratto di compravendita delle azioni della __________ (doc. 2) emerge che
__________ ne era effettivamente proprietario e venditore. Dalla clausola 4.2
del menzionato contratto si evince che il venditore è ritenuto responsabile di
qualsiasi onere relativo al periodo di gestione antecedente e che il
trasferimento di proprietà con i relativi utili e rischi ha avuto inizio il 1°
ottobre 2001 (punto 3.5).
Secondo l'art.
323b cpv. 2 CO il datore di lavoro può compensare il salario con un credito
verso il lavoratore, anche se non derivante dal contratto di lavoro, soltanto
nella misura in cui il salario sia pignorabile. Questa restrizione non può
ritenersi abolita dalla suddetta clausola contenuta nel contratto di
compravendita delle azioni della __________ (doc. 2 clausola 4.2.), trattandosi
di norma imperativa ex art. 361 CO, per cui l'eccezione di compensazione
sollevata dall'appellante soggiace alla restrizione della compensazione ex art.
323b cpv. 2 CO. In casu la datrice di lavoro __________ non ha però fornito
alcun calcolo del minimo di esistenza di __________ che permetta di stabilire
la quota dei salari con cui potrebbe essere effettuata la compensazione. D'altro
canto non è nell'ambito di questa procedura sommaria, ritenuto il limitato
potere di cognizione del giudice del rigetto, che può essere calcolato il
minimo di esistenza del procedente, per cui non potendo essere quantificata la
quota compensabile dei salari del procedente, l'eccezione di compensazione va
respinta. L'escussa è rinviata alla procedura ordinaria.
Quanto detto vale
pure per gli ulteriori importi che l'appellante ha posto in compensazione,
ossia le spese varie (telefono, acquisti di forniture eccedenti quanto
concordato, ritardi di consegna, ecc.), che secondo l'appellante dovrebbero
venire sopportate da __________, la richiesta di risarcimento di fr. 82'500.--
per un danno causato dal preteso inadempimento del contratto di lavoro da parte
del procedente e la penale di fr. 150'000.-- prevista dal contratto di
compravendita delle azioni della __________ e fatta valere dalla __________ per
pretesa violazione contrattuale da parte del venditore __________. In merito a
questi importi va inoltre osservato che l'escussa non ha nemmeno prodotto
sufficienti riscontri oggettivi sia per quel che riguarda il riconoscimento
delle spese da parte di __________, sia per quel che concerne le pretese
inadempienze contrattuali risp. la quantificazione degli importi posti in
compensazione.
Il contratto di
lavoro doc. A costituisce quindi valido riconoscimento di debito ex art. 82 LEF
per fr. 7'591.75 oltre interessi al 5% dal 13 agosto 2002 e fr. 6'312.-- oltre
interessi al 5% dal 31 agosto 2002. La sentenza pretorile va di conseguenza
confermata.
- L'appello 20 novembre 2002 __________ va quindi respinto.
Tassa di giustizia
e indennità seguono la soccombenza (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).
Per i quali motivi,
richiamato l'art. 82 LEF e 323b cpv. 2 CO
pronuncia:
-
L'appello 20 novembre 2002 __________ o, è respinto.
-
La tassa di giustizia di fr. 300.--, già anticipata dall'appellante,
resta a carico della __________, la quale rifonderà a __________ fr. 450.-- a
titolo di indennità.
-
Intimazione: - __________
Comunicazione alla
Pretura del Distretto di Lugano,
Sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il vicepresidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster