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Numero d'incarto:
14.2002.106
Data decisione, Autorità:
06.06.2003, CEF
Incarto n.
14.2002.106
Lugano
6 giugno 2003 /CJ/FC/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Chiesa
segretario:
Jaques,
vicecancelliere
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile
(inc. __________) promossa con istanza 29 aprile 2002 da
Comunione ereditaria fu __________, composta da:
-
-
-
tutti rappr. dall’avv.
contro
rappr. dallo studio legale ___________
tendente
ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n.
__________ dell'UEF di __________ dell’11 settembre 2002;
sulla
quale istanza il Pretore del Distretto di __________, con sentenza 8 novembre
2002, ha così deciso:
"1. L’istanza è accolta: l’opposizione
interposta dalla parte escussa al precetto esecutivo n. __________dell’Ufficio
esecuzione e fallimenti, Vallemaggia, è respinta in via provvisoria per
l’importo di fr. 20'000.-- oltre a interessi al 5% a fare tempo dal 1. luglio
2002 e spese esecutive.
-
Le spese e la tassa di giustizia per complessivi
fr. 250.--, da anticipare dalla parte istante, sono poste a carico della parte
escussa, la quale rifonderà a controparte fr. 200.-- di indennità.
-
omissis";
sentenza
dedotta tempestivamente in appello dall'escussa che con atto 18 novembre 2002
ha postulato la reiezione dell'istanza e protestato spese e ripetibili di prima
e seconda sede;
viste
le osservazioni 3 dicembre 2002 della parte appellata, che si è opposta al
gravame, con protesta di spese e ripetibili;
ritenuto
in
fatto:
A. Con PE n. __________ dell’UEF di Vallemaggia (doc. L), la comunione
ereditaria fu __________, rappresentata dall’avv. __________, ha escusso
__________. per l'incasso dell’importo di fr. 20'000.--, oltre interessi al 5%
dal 1. luglio 2002, indicando quale titoli di credito: “contratto di locazione
01.03.1996, convenzione 17.03.1998”.
Interposta
opposizione, l’escutente ne ha chiesto il rigetto.
B. All'udienza
di contraddittorio del 6 novembre 2002, l'escussa ha fatto presente che il
contratto di locazione è stato validamente disdetto con effetto al 31 dicembre
2001 per cause gravi, essendo emerso che il sedime dato in locazione era solo
parzialmente utilizzabile quale deposito di inerti. La disdetta straordinaria
non è stata contestata davanti alla competente autorità di conciliazione ed è
così diventata operativa. Donde l’inesistenza di un valido titolo di rigetto.
La parte
escutente ha contestato la validità della disdetta.
C. Con
sentenza 8 novembre 2002, il Pretore del Distretto di Vallemaggia ha accolto
l’istanza e rigettato l’opposizione in via provvisoria.
Il primo
giudice ha considerato che lo scritto 5 settembre 2001 prodotto dall’escussa a
comprova dell’asserita disdetta del contratto di locazione non costituiva,
prima facie, una regolare disdetta in assenza di una chiara, manifesta, univoca
ed irrevocabile manifestazione di volontà del conduttore in tal senso. A titolo
abbondanziale egli ha inoltre rilevato come l’escussa non avesse reso
verosimile l’esistenza di motivi gravi ai sensi dell’art. 266g CO.
D. Contro
la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravata __________., facendo
valere che con lo scritto 5 settembre 2001 essa aveva chiaramente inteso
disdire il contratto di locazione, indicando anche il motivo della disdetta e
la scadenza. La disponibilità dell’appellante nel rilocare una piccola parte del
sedime sarebbe stata intesa come una proposta di sottoscrizione di un nuovo
contratto di locazione.
E. Nelle
sue osservazioni, la parte appellata si oppone all’appello, ritenendo che lo
scritto 5 settembre 2001 fosse un invito ad “ un incontro per la valutazione
del caso” e nulla di più.
Considerato
in diritto:
-
Ex art. 82 cpv. 1 LEF se il credito si fonda sopra un riconoscimento
di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore
può chiedere il rigetto provvisorio dell'opposizione.
-
Il
giudice del rigetto accerta d'ufficio ed in ogni stadio di causa (quindi anche
in sede d'appello) se la documentazione prodotta costituisce valido
riconoscimento di debito (cfr. Flavio
Cometta, Il rigetto provvisorio dell'opposizione nella prassi
giudiziaria ticinese, in Rep
1989, p. 331).
-
La
nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex
art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il
riconoscimento da parte dell'escusso o del suo rappresentante di
un'obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente
determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un
insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari.
Conditio sine qua non è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente
determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza e sottratti a
possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (cfr. Cometta, op. cit., p. 338 con
riferimenti).
-
Il contratto di locazione, firmato dal conduttore, costituisce un
riconoscimento di debito per il canone scaduto (cfr. Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire de la LP, vol.
I. Losanna 1999, n. 49 ad art, 82). Se il contratto è di durata indeterminata,
vale titolo di rigetto fintanto che il conduttore non renda verosimile che il
contratto sia stato disdetto (cfr. Daniel Staehelin,
Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/ Monaco 1998, vol. I, n. 116 ad
art. 82; Peter Stücheli, Die Rechtsöffnung, tesi
Zurigo 2000, p. 362 s.).
Nel caso
di specie, il contratto di locazione, sottoscritto dalle parti il 1. marzo 1996
(cfr. doc. A, inc. __________), costituisce in principio un valido titolo di
rigetto per un canone annuo di fr. 20'000.-- fino almeno al 31 dicembre 2010.
- Per
l’art. 82 cpv. 2 LEF il giudice pronuncia il rigetto provvisorio
dell’opposizione a meno che il debitore sollevi e giustifichi immediatamente
delle eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito; all’escusso
incombe l’onere di dimostrare la verosimiglianza delle eccezioni che deduce in
giudizio. Secondo la giurisprudenza le eccezioni non solo devono essere esposte
in modo convincente ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile
nel senso che a conforto delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi
(cfr. DTF 104 Ia 413, consid. 4; Staehelin,
op. cit., n. 87 s. ad art. 82
LEF; Gilliéron, op. cit., n. 82
ad art. 82; Stücheli, op. cit.,
p. 350, con rif.).
5.1. Nell'esecuzione
basata su contratti bilaterali sinallagmatici in cui le parti sono tenute a
prestazioni simultanee o in cui spetta al creditore l'obbligo della prestazione
anticipata, la scrivente Camera ha adottato in materia di rigetto dell'opposizione
la prassi di Basilea-Campagna, secondo la quale il rigetto deve essere concesso
a meno che l'escusso renda almeno credibile l'eccezione di inadempimento (Cometta, op. cit., p. 348 con
riferimenti). Recentemente, il Tribunale federale ha lasciato aperta la
questione di sapere se questa giurisprudenza, non condivisa dalla maggioranza
della dottrina, è o no arbitraria (cfr. STF 5P.314/2002, cons. 2.2). Non
occorre tuttavia riesaminare il problema in questa procedura, poiché l’escussa
non ha esplicitamente sollevato l’eccezione d’inadempimento (exceptio non adimpleti
contractus), limitandosi a sostenere di aver validamente disdetto il contratto
di locazione. Non si tratta quindi di una contestazione del titolo del rigetto
bensì di un’eccezione ai sensi dell’art. 82 cpv. 2 LEF, che spettava
all’escussa rendere verosimile.
5.2. Lo
scritto 5 settembre 2001 (doc. 1) non costituisce prima facie una valida
disdetta del contratto di locazione.
a) Anzitutto, non appare chiaro se l’escussa ha realmente inteso
disdire completamente il contratto (in questo senso: “Siamo quindi costretti ad
annullare l’affitto del terreno per il 31.12.2001 al 100%), oppure solo per una
parte (cfr. “oppure al massimo l’uso di una piccola parte di c.a. 1'500 mq,
contro gli attuali 7'300 mq unicamente per transito saltuario”), senza che si
possa del resto determinare se la disdetta si applica alla superficie di 1'500
mq o alla differenza tra 7'300 mq e 1'500 mq né se l’escussa intendeva
piuttosto chiedere una modifica del contratto in tal senso e non, come allegato
solo in sede d'appello, negoziare un nuovo contratto. Dall’ingresso (“riteniamo
doveroso poter fissare un incontro per la valutazione del caso” e dalla
conclusione (“Restiamo in attesa da parte sua di un appuntamento al più presto
possibile per discutere quanto esposto in calce [recte: sopra]”) appare
d’altronde plausibile che una decisione definitiva ed irrevocabile dovesse
essere presa solo dopo discussione. La tesi della parte appellata appare quindi
più verosimile di quella appellatoria.
b) Pur
volendo considerare lo scritto 5 settembre 2001 quale disdetta straordinaria,
l’istanza sarebbe potuta essere respinta solo qualora l’escussa avesse reso
verosimile l’esistenza di motivi gravi ai sensi dell’art. 266g CO. Orbene, il
solo doc. 2, con cui il comune di __________ informa l’escusso che il mappale
locato è inserito solo parzialmente nella zona adibita a deposito d’inerti, non
è sufficiente a questo proposito, visto che nel contratto di locazione non
figura esplicitamente quale presupposto che il sedime locato debba essere
interamente adibito a deposito d’inerti e nemmeno che siffatto uso fosse quello
previsto dalla conduttrice. Vi è del resto da chiedersi per quale motivo la
questione dell’uso del fondo sia sorta solo più di 5 anni dopo la
sottoscrizione del contratto.
c) Sempre
abbondanzialmente, il fatto che la parte escutente non abbia apparentemente
contestato giudizialmente la disdetta – se disdetta c’è – è peraltro
irrilevante, poiché l’art. 273 cpv. 1 CO si applica solo se la disdetta è
formalmente e materialmente valida (cfr. DTF 121 III 156; 122 III 92; Pierre Tercier, Le droit des obligations, 3.
ed., Zurigo/Basilea/Ginevra 2003, n. 2475), ciò che non appare essere il caso
nella fattispecie. La parte escutente ha inoltre comunicato all’escussa che
riteneva il contratto operativo fino alla scadenza prevista del 31 dicembre
2010 (cfr. doc. N).
- L’appello
18 novembre 2002 di __________ va quindi respinto.
La
fissazione della tassa di giustizia e delle indennità seguono la soccombenza
(cfr. art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 82 LEF, 266g, 273 CO nonché
48, 49, 61 e 62 OTLEF;
pronuncia
-
L’appello 18 novembre 2002 di __________, è respinto.
-
La
tassa di giustizia di fr. 375.--, già anticipata dall'appellante, rimane a suo
carico, con l’obbligo di rifondere alla Comunione ereditaria fu __________,
composta di __________, __________ ed __________, tutti in __________, fr.
200.-- a titolo di indennità.
-
Intimazione
a: __________
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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