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Numero d'incarto:
14.2002.104
Data decisione, Autorità:
26.05.2003, CEF
Incarto n.
14.2002.104
Lugano
26 maggio
2003
CJ/fc/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Chiesa
segretario:
Jaques,
vicecancelliere
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile
(FA.2002.985) promossa con istanza 31 ottobre 2002 da
in relazione
alla procedura fallimentare di
chiedente l’autorizzazione alla liquidazione con
procedura sommaria del predetto fallimento;
vista
la sentenza 5 novembre 2002 della Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5,
che ha accolto l’istanza;
preso
atto dell’appello interposto l’11 novembre 2002 da
rappr. Da __________
chiedente
l’annullamento della sentenza impugnata e la chiusura della procedura
fallimentare per mancanza di attivi;
ritenuto in fatto
e considerando in diritto:
che
l’appellante si aggrava contro la sentenza impugnata, facendo valere che
l’Ufficio esazione e condoni, con la sua richiesta di continuare la procedura
fallimentare, ha omesso di versare all’Ufficio fallimenti l’anticipo di fr.
7'000.-- stabilito nella decisione pretorile 18 settembre 2002 e pubblicata sul
Foglio Ufficiale n. __________ del __________;
che
l’appellante non dimostra però in quale modo i propri interessi sono
pregiudicati dalla sentenza impugnata;
che
nell’ipotesi in cui il risultato della liquidazione in via sommaria non dovesse
consentire neppure la copertura delle spese di liquidazione, solo lo Stato del
Cantone Ticino ne subirebbe le conseguenze;
che
infatti l’appellante, siccome è una persona giuridica, dovrà in ogni caso
essere radiata dal registro di commercio al termine della procedura
fallimentare (cfr. art. 66 cpv. 2 ORC), di modo che l’eventuale scoperto non
potrà essere posto a suo carico;
che
l’appello si rivela di conseguenza irricevibile, per carenza di gravamen (cfr. Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000,
n. 5 e 6 ad art. 307);
che
occorre tuttavia ricordare all’Ufficio esazione e condoni e all’Ufficio
fallimenti di Lugano che l’anticipo delle spese di liquidazione ai sensi
dell’art. 230 cpv. 2 LEF – alla stregua di tutti gli altri anticipi ex art. 68
cpv. 1 LEF (in particolare la tassa per la notifica di un precetto esecutivo,
che nella prassi l’Ufficio esazione e condoni rettamente accredita sempre sul
conto dell’ufficio esecuzione prima della notifica) – deve effettivamente
essere versato sul conto dell’Ufficio fallimenti, anche per motivi di trasparenza
e di chiarezza della contabilità interna dello Stato;
che
del resto il principio dell’uguaglianza tra creditori, compresi quelli di
diritto pubblico (cfr. DTF 120 III 23 s.; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 84
ad art. 1-37; 24 ss., 33 ad art. 44), impone di trattare allo stesso modo il
fisco cantonale e gli altri creditori;
che
le spese seguono la soccombenza, mentre non si assegnano indennità, in quanto
non sono state richieste osservazioni dall’Ufficio esazione e condoni (art. 48,
49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).
Richiamati
gli art. 68, 230 LEF; 66 ORC; 48, 49, 61, 62 OTLEF;
pronuncia:
-
L’appello 11 novembre 2002 __________, è irricevibile.
-
La
tassa di giustizia di fr. 100.--, già anticipata dall’appellante, rimane a suo
carico. Non si assegnano indennità.
-
Intimazione a:
–
Comunicazione
alla Pretura di Lugano, Sezione 5.
Per la Camera di
esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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