AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
14.2002.00052
Data decisione, Autorità:
29.07.2002, CEF
Incarto n.
14.2002.00052
Lugano
29 luglio
2002/
JC/fc/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta,
presidente,
Pellegrini e Rusca
segretario:
Jaques,
vicecancelliere
statuendo nella causa a procedura sommaria di cui
all’inc. EF.2002.234 della Pretura di Locarno-Campagna, a dipendenza
dell'istanza di sequestro del 19 aprile 2002 di
__________,
contro
e dell'opposizione formulata il 7 maggio
2002 da
al decreto di sequestro 19 aprile 2002
emanato dalla Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna,
opposizione parzialmente accolta dallo
stesso Pretore, che con decisione 27 maggio 2002 ha cosi statuito:
“1. È confermato il decreto di sequestro di
questo Pretore del 16 aprile 2002 (inc. __________) limitatamente al
fondo part. no. __________ RFD di __________, fino a concorrenza del credito di
fr. 60'000.-- preteso dai convenuti __________, e __________
§ Di
conseguenza è revocato il sequestro del fondo part. no. __________ RFD di
__________.
-
I convenuti sono tenuti solidalmente a prestare una garanzia
personale o reale di fr. 5'000.-- giusta l’art. 273 cpv. 1 LEF, entro
10 giorni dalla crescita in giudicato di questa sentenza, sotto le
comminatorie della revoca del sequestro in caso di inosservanza di tale
termine.
-
La
tassa di giustizia di fr. 300.-- e le spese di fr. 20.--, da anticipare
dall’istante, restano a carico delle parti in ragione di metà ciascuna,
compensate le ripetibili.
-
omissis.”
decisione impugnata da __________, che con
appello 4 giugno 2002 chiede venga giudicato:
“1. L’appello è accolto.
Pertanto
la sentenza impugnata è riformata nel senso che è revocato con effetto
immediato il sequestro pronunciato il 19 aprile 2002 a carico del fondo part.
__________ RFD di __________ di proprietà di __________
- Protestate
spese e ripetibili di prima e seconda istanza.”
Viste le osservazioni 5 luglio 2002 di
__________ e __________
Ritenuto
in fatto: A. Con
istanza 19 aprile 2002, __________, agente per sé e per i genitori __________ e
__________, hanno chiesto contro __________ il sequestro ex art. 271 cpv. 1 n.
4 LEF delle particelle n. __________ e __________ RFD di __________ a
concorrenza di un credito di fr. 60'000.-- per “partecipazione alle spese di
costruzione di un’opera necessaria all’esercizio di una servitù di passo
iscritta a favore di un fondo già di proprietà del convenuto ex art. 731 CCS”.
B. Dopo aver ordinato il 19 aprile 2002 il sequestro come
richiesto, il Pretore di Locarno-Campagna ha parzialmente respinto
l’opposizione di __________ con sentenza 27 maggio 2002.
In
sintesi, il primo giudice ha respinto l’eccezione del sequestrato che contestava
l’esistenza della causa di sequestro invocata dagli istanti, facendo valere di
aver eletto domicilio esecutivo giusta l’art. 50 cpv. 2 LEF presso l’avv.
__________, __________. Il Pretore ha ritenuto che il debitore non aveva
preventivamente (ma solo all’udienza di contraddittorio) informato i creditori
della sua volontà di lasciarsi escutere in Svizzera per l’obbligazione posta a
fondamento del sequestro. Il giudice di prime cure ha tuttavia limitato il
sequestro al fondo n. __________ RFD di __________, gli istanti avendoci
esplicitamente acconsentito all’udienza di discussione. Questi ultimi sono
stati condannati a prestare una garanzia ex art. 273 LEF di fr. 5'000.--
C. Con
appello, il sequestrato ribadisce che l’esistenza di una elezione di foro
esecutivo ai sensi dell’art. 50 cpv. 2 LEF impedisce un sequestro fondato sulla
causa di cui all’art. 271 cpv. 1 n. 4 LEF. Non è necessario che l’elezione di
foro sia notificata al creditore prima del sequestro, che l’appellante comunque
non si aspettava. Del resto, il patrocinatore del sequestrato non si è opposto
alla notifica del precetto esecutivo fatto spiccare dai creditori (cfr. doc.
B). L’appellante invoca infine il principio costituzionale della parità di
trattamento tra i creditori domiciliati in Svizzera e quelli che vi hanno
eletto domicilio esecutivo.
D. Nelle
loro osservazioni, i sequestranti non criticano le considerazioni in diritto
della controparte, ma contestano che nel caso di specie sia stato validamente
costituito un foro esecutivo ai sensi dell’art. 50 cpv. 2 LEF. L’elezione di
foro non è infatti mai stata comunicata ai creditori bensì solo all’UEF di
Locarno, e in ogni caso non prima dell’esecuzione a convalida del sequestro.
Inoltre, non vi è stato un accordo tra le parti sul foro speciale.
Considerando
in diritto: 1. Questioni procedurali
1.1. Per
crediti non garantiti da pegno il creditore può chiedere il sequestro di beni
del debitore, quando sia data una causa di sequestro (cfr. art. 271 cpv. 1 n. 1
a 5 LEF). Nel Cantone Ticino per valori superiori a Fr. 2’000.-- competente per
la concessione del sequestro è il Pretore del luogo in cui si trovano i beni da
sequestrare indicati dal creditore (art. 14 cpv. 1 e 16 cpv. 3 LALEF, art. 5
cpv. 1 LOG). La procedura, di natura sommaria (art. 25 n. 2 lett. a LEF), è
retta dall’art. 19 LALEF che non prevede il contraddittorio.
1.2. Prima di concedere il sequestro il giudice esamina, sulla base
dei soli elementi addotti dal creditore, se è stata resa sufficientemente
verosimile l’esistenza del credito, di una causa di sequestro nonché di beni
appartenenti al debitore (art. 272 LEF). Il grado di verosimiglianza ex art.
271-272 LEF richiesto per valutare se vi è un credito, se nel circondario di
sua competenza vi sono beni appartenenti al debitore e se si realizza almeno
una delle cause di sequestro fatte valere dal creditore è in linea di principio
nel senso che la tesi del creditore deve risultare plausibile e l’esame
puntuale delle allegazioni e della documentazione prodotta dal creditore deve
permettere al giudice di convincersi – sulla base di elementi oggettivi, non
bastando di regola fatture o altri elementi allestiti unilateralmente dal
creditore sequestrante o da suoi organi o persone ausiliarie – che in concreto
le circostanze di fatto rilevanti si sono realizzate, senza per questo poter
già escludere il contrario (cfr. Walter Stoffel, Le séquestre, in: La LP
révisée, collana CEDIDAC, vol. 35, Losanna 1997, p. 280 s.; Pierre-Robert Gilliéron, Le séquestre dans la LP révisée, in: BlSchK 1995, p. 132 e
rif.; Bertrand Reeb, Les mesures provisoires dans
la procédure de poursuite, in: ZSR 1997/II, p. 466; Amonn/Gasser, Grundriss
des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 6. ed., Berna 1997, n. 2 ad § 51; Rudolf Ottomann, Der Arrest, in: ZSR
1996/I, p. 253, n. 32).
1.3. Concesso
il sequestro, chi è toccato nei suoi diritti, tranne il sequestrante, può fare
opposizione al giudice del sequestro entro dieci giorni da quando ne ha avuto
conoscenza (art. 278 cpv.1 LEF. In tal caso il giudice, in una procedura pure
sommaria retta dagli art. 20 ss. LALEF, sottopone il sequestro a nuovo esame,
dando agli interessati la possibilità di esprimersi (cfr. art. 278 cpv. 2 LEF),
rispettivamente di addurre fatti nuovi. In caso di tempestiva opposizione al
sequestro, il giudice che lo ha concesso deve chinarsi dunque nuovamente sulla
domanda di sequestro e verificare – pur con il medesimo potere di cognizione
esercitato in precedenza (cfr. Reeb, op. cit., p. 478; Gilliéron, op. cit., p. 135) – se
alla luce di quanto emerso dal contraddittorio tutte le condizioni del
sequestro – contestate dall’opponente – risultano ancora sufficientemente
verosimili, se cioè in relazione alle stesse è ancora soddisfatto quel grado di
verosimiglianza necessario per la sua concessione (cfr. Amonn/Gasser, op. cit., n. 71 ad § 51), atteso che resta onere del
creditore sequestrante fornire al giudice gli elementi sufficienti (cfr. Hans
Reiser, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998,
Vol. III, n. 38 ad art. 278).
1.4. La nuova decisione
(sull’opposizione) – sia essa di annullamento o di conferma del sequestro (cfr.
Reiser, op. cit., n. 44-45
ad art. 278) – può essere a sua volta impugnata entro dieci giorni davanti
all’autorità giudiziaria superiore (art. 278 cpv. 3 primo periodo LEF), nel
Cantone Ticino la Camera di esecuzione e fallimenti con il rimedio dell’appello
(art. 22 LALEF nonché 14 e 22 lett. c LOG), rispettivamente, in caso di valore
inferiore agli fr. 8’000.--, la Camera di cassazione civile con ricorso per
cassazione (art. 22 LALEF nonché 5, 13 e 22 lett. b LOG). L’autorità superiore
deve verificare – sulla base delle allegazioni e dei documenti prodotti dalle
parti ed eventualmente anche dei fatti nuovi di cui le stesse si possono
avvalere (art. 278 cpv. 3 secondo periodo LEF) – se nel caso concreto in
relazione al realizzarsi delle condizioni del sequestro addotte dal creditore –
e contestate dalle controparti – è raggiunto il grado di verosimiglianza
necessario per il mantenimento del provvedimento conservativo, atteso che in
caso negativo annullerà la decisione del giudice di prime cure che ha
confermato il sequestro rispettivamente confermerà la decisione che lo ha
annullato, riservate soluzioni intermedie (cfr. Amonn/ Gasser, op.
cit., n. 74 ad § 51; Reeb, op. cit., p. 482).
1.5.
a) Tutte le decisioni in materia di sequestro, in tutte le istanze,
vanno pronunciate in procedura sommaria (art. 25 n. 2 lett. a LEF). Le norme
cantonali che reggono tale tipo di procedura devono rispettare la massime
dispositiva ("Dispositionsmaxime"), il principio attitatorio
("Verhandlungsmaxime"), nonché le massime di celerità e di
concentrazione (cfr. Jérôme Piégai,
La protection du débiteur et des tiers dans le nouveau droit du séquestre, tesi
Losanna 1997, p. 213 ss. con rif.; Yvonne Artho
von Gunten, Die Arresteinsprache, tesi Zurigo 2001, p. 73 ss.).
Detto altrimenti, il giudice non agisce d'ufficio, egli esamina solo ciò che è
stato allegato e decide unicamente in base alle prove addotte dalle parti
("quod non est in actis, non est in mundo") e che possono essere
assunte seduta stante ("Beweismittelbeschränkung"), salvo che il
fatto allegato sia stato ammesso o non contestato dalla controparte non
contumace (Vogel/Spühler,
Grundriss des Zivilprozessrechts, 7a ed., Berna 2001, n. 24 ad cap. 6 e n. 12
ad cap. 10; di diverso parere: Artho
von Gunten, op. cit., p. 79 s., che però non convince, cfr. CEF 15
maggio [14.2002.6], cons. 1.5a).
Il
giudice può accontentarsi della semplice verosimiglianza dei fatti
("Beweisstrengebeschränkung") ed esaminare sommariamente i punti di
diritto ("prima facie cognitio"), nella misura compatibile con
l'esigenza di celerità (cfr. Fabienne Hohl,
La réalisation du droit et les procédures rapides, tesi Friborgo 1997, n. 453; Gilliéron, op. cit., p. 138, B; Piégai, op. cit., p. 212; Artho von Gunten, op. cit., p. 85
ss.). Il giudice apprezza liberamente le prove (art. 20 cpv. 5 LALEF).
b) I
principi di celerità e di concentrazione impongono in particolare alle parti
alte esigenze di motivazione per poter giungere ad un giudizio sollecito. Il
giudice del sequestro non deve ricercare tra tutti i documenti prodotti quelli
che potrebbero essere determinanti a sostegno delle allegazioni della parte.
Quest'ultima non può limitarsi ad indicare tesi descrittive – sia fattuali che
in diritto – ma deve sostanziarle con riferimenti puntuali e d'immediato
riscontro ai documenti topici a sostegno. In caso di omissione, le allegazioni
non debitamente motivate saranno ignorate per carenza di forma del gravame.
c) Quando
una parte allega l'applicazione del diritto straniero, essa dovrà
spontaneamente, in deroga parziale all'art. 16 cpv. 1 LDIP, che, in procedura
sommaria, si applica solo per analogia (cfr. Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire de la LP,
vol. I, Losanna 1999, n. 67 ad art. 84), stabilirne il contenuto, in base ad
elementi affidabili, non bastando dichiarazioni di liberi professionisti, ma
dovendo far capo, se del caso, a pareri oggettivi di istituti – ad esempio
l'Istituto svizzero di diritto comparato di Losanna – o autori neutri. In caso
di omissione, il giudice applicherà il diritto svizzero (art. 16 cpv. 2 LDIP).
d) Vi è
verosimiglianza quando esiste una certa probabilità che i fatti allegati
corrispondano al vero (Piégai,
op. cit., n. 792, p. 173). Il grado di verosimiglianza richiesto è oggetto di apprezzamenti
divergenti. Secondo questa Camera, la verosimiglianza è data a due condizioni
cumulative (cfr. CEF 15 maggio 2002 [14.2002.6], cons. 1.5d):
-
vi
è un “inizio di prova” (“commencement de preuve”, DTF 107 III 36, 39 e
40, cons. 3 e 5; Walter A. Stoffel,
Basler Kommentar zum SchKG, vol. III, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 3 ad art.
272), ossia indizi oggettivi e concreti a conforto della tesi del sequestrante;
-
dall’esame
degli allegati e mezzi di prova si ricava l’impressione che i fatti rilevanti
per il giudizio si siano comunque realizzati, pur senza poter escludere la
probabilità nello stesso ordine di grandezza di una realtà di segno opposto;
detto altrimenti, si ha verosimiglianza (semplice) quando sono possibili anche
altre soluzioni altrettanto probabili; viceversa, un fatto è da ritenere
inverosimile, quando si ha la netta impressione che i fatti si siano svolti
diversamente da quanto affermato dal sequestrante.
Per
garantire i diritti del sequestrato, il giudice dovrà tuttavia esigere dal
sequestrante – dandosene gli ulteriori presupposti, ovviamente diversi dal
profilo fattuale in funzione dello stato degli atti e dello stadio processuale
raggiunto – una garanzia ai sensi dell'art. 273 cpv. 1 LEF tanto più elevata
quanto più bassa si rivela la verosimiglianza della realizzazione delle
condizioni del sequestro (cfr. Gilliéron,
BlSchK 1995, p. 132; Piégai,
op. cit., p. 306), nei limiti dell’entità del danno di cui il sequestrato
potrebbe verosimilmente patire in caso di sequestro ingiustificato e senza che
l'imposizione di una garanzia possa supplire l'assenza di un presupposto del
sequestro (cfr. Michel Criblet, La problématique des
sûretés et de la responsabilité de l'Etat, in: Le séquestre selon la nouvelle
LP, Zurigo 1997, p. 80; Reeb,
op. cit., p. 467 s.).
-
Giusta
l’art. 272 cpv. 1 LEF, il sequestro viene
concesso dal giudice del luogo in
cui si trovano i beni, purché il creditore renda verosimile l'esistenza:
-
del
credito;
-
di
una causa di sequestro;
-
di
beni appartenenti al debitore.
In casu,
solo il secondo presupposto è in discussione.
-
Secondo
l’art. 271 cpv. 1 n. 4 LEF, per i crediti scaduti, in quanto non siano
garantiti da pegno, il creditore può chiedere il sequestro dei beni del
debitore quando il debitore non dimori in Svizzera, se non vi è un’altra causa
di sequestro, ma il credito abbia un legame sufficiente con la Svizzera o si
fondi su una sentenza esecutiva o su un riconoscimento di debito ai sensi
dell’articolo 82 capoverso 1. Malgrado il tenore letterale di tale norma, la
dottrina quasi unanime ritiene che l’assenza di dimora in Svizzera sia da
intendere come l’inesistenza di un foro esecutivo ordinario o speciale, in
particolare l’assenza di un’elezione di foro esecutivo ai sensi dell’art. 50
cpv. 2 LEF per il credito posto a fondamento del sequestro (cfr. Pierre-Robert
Gilliéron, Poursuite pour
dettes, faillite et concordat, 3. ed., Losanna 1993, p. 372 ad §4; Fritzsche/Walder, Schuldbetreibung
und Konkurs nach schweizerischem Recht, vol. II, Zurigo 1993, n. 13 ad §56, p.
438; Felix C. Meier-Dieterle,
Der “Ausländerarrest” im revidierten SchKG – eine Checkliste, AJP 1996, p. 1421
ad 4.8 e nota 47; Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs- und
Konkursrechts, 6. ed., Berna 1997, n. 18 ad §51; Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz über
Schuldbetreibung und Konkurs, vol. II, Zurigo 1997/1999, n. 28 ad art. 271, che
però rinviano a Walter Stoffel, Das neue Arrestrecht, AJP
1996, 1405 ad 2b, il quale esclude il sequestro solo quando l’escusso non ha un
foro esecutivo ordinario [ai sensi degli art. 46-48 LEF] in Svizzera; Louis Dallèves, Le séquestre, Fiche
Juridique n. 740, Genève 1999, p. 5 ad d; Yvonne Artho von Gunten, Die Arresteinsprache, tesi Zurigo
2001, p. 134 ad IV.1 e nota 42, in cui cita a conforto una sentenza del
Zürcher Obergericht del 20 novembre 1997; dubitativo: Walter A. Stoffel, Basler Kommentar zum
SchKG, vol. III, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 76 ad art. 271; contra: DTF
71 III 191 s., cons. 5, che concerne tuttavia il caso speciale di un
sequestro contro uno Stato estero durante la Seconda guerra mondiale, vigente
il Decreto del Consiglio federale del 24 ottobre 1939 concernente il sequestro
e le misure di esecuzione forzata riguardo a beni di debitori domiciliati
all’estero). Poiché la questione non è litigiosa tra le parti, essa può essere
qui lasciata aperta, ritenuto comunque che qualora si faccia dipendere la
validità del foro esecutivo eletto da una convenzione tra le parti (cfr. infra
cons. 4), si può porre la presunzione che una simile convenzione comprende
implicitamente la rinuncia da parte del creditore alla facoltà di chiedere
sequestri a garanzia del credito considerato.
-
Secondo
l’art. 50 cpv. 2 LEF, i debitori domiciliati all’estero, che per l’adempimento
di un’obbligazione hanno eletto un domicilio speciale nella Svizzera, possono
essere escussi per la medesima al domicilio eletto.
4.1. Per
decidere se in un caso concreto sia stato effettivamente costituito il foro
speciale dell’art. 50 cpv. 2 LEF occorre esaminare la volontà delle
parti, sia essa esplicita o risultante dalle circostanze, in particolare la
volontà del debitore di sottomettersi per l’esecuzione della specifica
obbligazione a una procedura esecutiva in Svizzera (cfr. Amonn/Gasser, op. cit., n. 28 ad §10, p. 73; Ernst F. Schmid, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I,
Basilea/Monaco/Ginevra 1998, n. 33 ad art. 50 LEF; cfr. pure TF, P+F, SJ 1984,
246). È quindi necessario un accordo tra debitore e creditore, in altre parole
una convenzione procedurale (cfr. Daniel Staehelin,
Die internationale Zuständigkeit der Schweiz im Schuldbetreibungs- und
Konkursrecht, AJP 1995, 273 ad G; Schmid,
op. cit. loc. cit.; OGer. LU, LGVE 1991 I N. 41). Il consenso del
creditore è quindi anche necessario; nel caso contrario, se il debitore potesse
scegliere unilateralmente il foro in cui essere escusso, il creditore sarebbe
confrontato a difficoltà inammissibili.
4.2. Nel
caso di specie, risulta dalle stesse affermazioni dell’appellante che
l’elezione di foro, unilaterale, è stata comunicata la prima volta nell’ambito
dell’intimazione del precetto esecutivo, e non ai creditori bensì all’UEF di
Locarno (appello, p. 5). __________ non dimostra, come gli sarebbe spettato
poiché allega l’esistenza di un foro straordinario, che i creditori hanno
accettato la creazione di un foro esecutivo in Svizzera. Al contrario, questi
si sono opposti, all’udienza di contraddittorio, alla tesi del debitore. E
nemmeno si può dedurre un’accettazione tacita da parte dei sequestranti
nell’ammettere che il precetto esecutivo sia stato notificato al patrocinatore
del debitore - con il suo consenso - poiché già a quel momento esisteva in ogni
caso un foro esecutivo in Svizzera nel luogo di situazione del fondo
sequestrato (art. 52 LEF): i sequestranti potevano quindi in buona fede
considerare che il precetto esecutivo era stato notificato nel luogo designato
dall’escusso (domicilio di notifica ai sensi dell’art. 66 cpv. 1 LEF).
- L’appello
4 giugno 2002 __________ va quindi respinto.
La tassa
di giustizia e le indennità di appello seguono la soccombenza.
Richiamati
gli art. 50 cpv. 2, 271 ss. LEF e, per le spese, la vigente OTLEF,
pronuncia:
-
L’appello
4 giugno 2002 __________ è respinto.
-
La
tassa di giustizia della presente decisione di fr. 900.--, già anticipata
dall’appellante, resta a suo carico. Egli rifonderà congiuntamente a
__________, __________ e __________, fr. 1'000.-- a titolo di indennità.
-
Intimazione
a:
Comunicazione
alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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