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Numero d'incarto:
14.2002.00032
Data decisione, Autorità:
26.06.2002, CEF
Incarto n.
14.2002.00032
Lugano
26 giugno
2002/B/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta,
presidente
Pellegrini e Rusca
segretaria:
Baur Martinelli,
vicecancelliera
statuendo sulla causa fallimentare dipendente
dall'istanza 21 febbraio 2002 presentata da
contro
patr. dall'avv. __________
sulla quale istanza la Pretore del Distretto di
Lugano, Sezione 5, con sentenza
8 aprile 2002 ha così deciso:
"1. È
pronunciato il fallimento della __________, a far tempo da lunedì 8 aprile 2002
alle ore 14.00.
2./3./4. Omissis."
Sentenza
dedotta tempestivamente in appello dalla __________ che con atto 15 aprile 2002
ne postula l'annullamento;
ritenuto
che la parte appellata con scritto 18 aprile 2002 ha ritirato l'istanza di
fallimento;
richiamata
l'ordinanza presidenziale 17/18 aprile 2002 con cui all'appello è stato
concesso effetto sospensivo parziale;
ritenuto
in
fatto:
A. Con istanza 21 febbraio 2002 la __________ (in seguito: __________)
ha chiesto il fallimento della __________ per fr. 1'189.95 oltre accessori e
dedotti eventuali acconti.
B. All'udienza di contraddittorio del 20 marzo 2002 nessuna delle parti
è comparsa.
C. Con decisione 8 aprile 2002 la Pretore del Distretto di Lugano,
Sezione 5, ha pronunciato il fallimento della __________ a far tempo dall'8
aprile 2002 alle ore 14.00.
D. Con atto 15 aprile 2002 la __________ ha postulato la declaratoria
di nullità del decreto di fallimento, asserendo di avere estinto il debito in
oggetto comprensivo di interessi e spese e producendo una ricevuta 10 aprile
2002 dell'Ufficio esecuzione di Lugano (doc. C) per il pagamento di fr.
1'418.80 relativo all'esecuzione n. __________. L'appellante ha poi rilevato
che la sua solvibilità è provata dall'assenza di esecuzioni a suo carico, come
risulta dalla dichiarazione 12 aprile 2002 dell'UE di Lugano (doc. D).
Considerato
In diritto:
1.a) Ex
art. 174 cpv. 2 LEF l'autorità giudiziaria superiore può annullare la
dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende
verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo
-
il
debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto;
-
l'importo
dovuto è stato depositato presso l'autorità giudiziaria superiore a
disposizione del creditore; o che
-
il
creditore ha ritirato la domanda di fallimento.
b) L’autorità
giudiziaria superiore può considerare fatti e prove nuovi, subentrati dopo la
dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio, ossia “echte
nova”, in contrapposizione agli pseudonova, ossia “unechte nova”), solo se risultano
adempiuti i presupposti elencati all’art. 174 cpv. 2 n. 1-3 LEF. I nova
autentici non vengono considerati d’ufficio, ma è il debitore che li deve
espressamente far valere e provare con documenti, sempre che renda verosimile
la sua solvibilità. Questa considerazione dei nova in senso proprio da parte
dell’autorità giudiziaria superiore ha come scopo di evitare fallimenti senza
senso di debitori ancora solvibili. La solvibilità può tra l’altro essere
determinata ricorrendo al concetto opposto di insolvibilità, concetto noto
nella LEF. L’illiquidità deve essere oggettiva. Essa deve impedire al debitore
di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Non deve infatti
trattarsi di una difficoltà passeggera, il debitore deve bensì trovarsi per un
periodo indeterminato in questa situazione. Un indizio di insolvibilità può
emergere dal numero e dal valore delle esecuzioni pendenti, così come pure da
eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di
fallimento in esame. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti importi
indica insolvibilità. La solvibilità deve essere resa verosimile sulla base di
riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti
bancari, contratti di credito ecc., mentre semplici dichiarazioni del debitore
sono insufficienti. Le esigenze poste al debitore per rendere verosimile la sua
solvibilità non devono però essere troppo severe. La solvibilità è resa
verosimile allorquando essa appare più verosimile che l'insolvibilità. Dal
debitore viene pretesa la produzione, già con l’atto di appello, di estratti
dell’Ufficio di esecuzione. La questione della solvibilità influenza infatti
pure la decisione sulla concessione dell’effetto sospensivo (Roger Giroud, Basler Kommentar zum SchKG,
vol. II, n. 25-26 ad art. 174 LEF; Amonn/Gasser,
Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Berna 1997, § 36 n. 58 p.
294, § 38 n. 14 p. 305; Jürgen Brönnimann,
Novenrecht und Weiterziehung des Entscheides des Konkursgerichtes gemäss Art.
174 E SchKG, p. 446 ss. in Festschrift H.U. Walder, Recht und Rechtsdurchsetzung,
Zurigo 1994; SJZ 95 (1999) n. 8 p. 172).
c) Dalla
ricevuta dell'Ufficio esecuzione di Lugano 10 aprile 2002 (doc. C) emerge che
l'esecuzione in oggetto n. __________ è stata saldata con il versamento di fr.
1'418.80, per cui risulta adempiuto il presupposto di cui all'art. 174 cpv. 2
n. 1 LEF.
La
__________ ha d'altra canto ritirato con scritto 18 aprile 2002 l'istanza di
fallimento, per cui risulta pure ossequiato il presupposto di cui all'art. 174
cpv. 2 n. 3 LEF
Per
quel che concerne il presupposto della solvibilità __________ va osservato che
dalla dichiarazione 12 aprile 2002 dell'Ufficio esecuzione di Lugano (doc. D)
emerge che l'escussa non ha procedure esecutive in corso e che non risultano
iscritti attestati di carenza di beni a suo carico.
Pertanto
sulla base del predetto documento può essere ritenuto che la __________ non si
trova in uno stato d'illiquidità e che è in grado di far fronte ai suoi
impegni, per cui anche il presupposto della solvibilità appare come reso
sufficientemente verosimile.
Risultando
pertanto adempiuti i presupposti di cui all'art. 174 cpv. 2 LEF la
dichiarazione di fallimento pronunciata dal primo giudice va annullata.
- L'appello
15 aprile 2002 __________ va quindi accolto.
La
tassa di giustizia è posta a carico dell'appellante (art. 49 OTLEF), il
pagamento del credito dedotto in esecuzione essendo avvenuto dopo il pronunciato
pretorile.
Non
si assegnano indennità d’appello (art. 62 cpv. 1 OTLEF).
Per questi motivi,
richiamato l'art. 174
LEF
pronuncia:
I. L'appello 15 aprile 2002 __________, è accolto.
"1. La
dichiarazione di fallimento 8 aprile 2002 pronunciata dalla Pretore del
Distretto di Lugano, Sezione 5, inc. FA.2001.00167, nei confronti della
__________, è annullata.
-
La tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.--, da anticipare come
di rito, è posta a carico della __________.
-
Le spese dell'Ufficio fallimenti di Lugano, da anticipare come di
rito, sono poste a carico della __________
II. La tassa di giustizia del presente giudizio in fr. 120.--, già anticipata
dall'appellante, resta a carico della __________.
III. Intimazione a: - __________
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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