AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
14.2001.9
Data decisione, Autorità:
24.01.2001, CEF
Incarto n.
14.2001.00009
Lugano
24 gennaio
2001
B/fc/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini,
vicepresidente,
Zali e Chiesa (quest'ultimo in sostituzione del giudice Cometta, assente)
segretaria:
Baur Martinelli,
vicecancelliera
statuendo
sulla causa fallimentare dipendente dall'istanza 25 ottobre 2000 presentata da
rappr. dallo Studio legale __________
contro
patr. dall’avv. __________
sulla
quale istanza il Segretario assessore della Pretura di Bellinzona con sentenza
12 gennaio 2001 ha così deciso:
"1. È
pronunciato il fallimento della ditta __________.
1.1.
Il fallimento ha effetto alle ore 14.00 del 12 gennaio 2001.
2./3./4. Omissis."
Sentenza
dedotta tempestivamente in appello dalla __________ che con atto 22 gennaio
2001 ne postula l'annullamento;
rilevato che sono dati gli estremi per procedere ex art. 313 bis
CPC;
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
-
che
con pronuncia 12 gennaio 2001 il Segretario assessore della Pretura di Bellinzona
ha decretato il fallimento cambiario della __________;
-
che
con atto 22 gennaio 2001 la __________ ha dichiarato di essere manifestamente
solvibile come si evince dai bilanci per l'esercizio 1999 (doc. B) e dal
bilancio di verifica 8 novembre 2000 (doc. C), rilevando che la carenza di
liquidità è solo momentanea ed é conseguente alle mancate entrate relative ad
un contratto di cessione di azioni per un importo di fr. 875'000.-- (doc. D);
-
che
è principio giurisprudenziale e dottrinale indiscusso che, de lege lata, in materia
di esecuzione cambiaria la decisione con cui il giudice accorda o rifiuta il
fallimento non è suscettibile di ricorso all’autorità giudiziaria superiore,
non permettendo l’art. 189 cpv. 2 LEF di applicare l’art. 174 LEF trattandosi
di silenzio qualificato (cfr. CEF 4 luglio 1995 in re B.B. c. A. L. N. SA, 24
settembre 1990 in re T.I. SA c.C. SA, 10 ottobre 1989 in re H.P.K. c. A. SA
cons. 1 e 14 luglio 1987 in re B.P. SA c. A.I.E. SA cons. 1; TF (CEF) 11 marzo
1985 in re C. c. P. SA in Rep 1986 p. 33; CEF 14 maggio 1982 in re P. SA c. B.
in Rep 1983 p. 141; Thomas Bauer, Basler Kommentar zum
SchKG, vol. II, Basilea/Ginevra/Monaco, n. 21 ad art. 189 LEF; Amonn/Gasser, Grundriss des
Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Berna 1997, § 37 m. 42; Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz
über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. II, Zurigo 1997/99, n. 8 ad art. 189
LEF e n. 3 ad art. 174 LEF);
-
che
la soluzione del legislatore va condivisa poiché ben si innesta sul principio
di celerità che caratterizza l’istituto dell’esecuzione cambiaria, atteso che
l’escusso può far valere i suoi diritti con l’opposizione al PE e ritenuto che il
giudizio di primo grado in materia di rigetto è impugnabile (Amonn/Gasser, op. cit., § 37 m. 42;
Thomas Bauer, op. cit.,
n. 21 ad art. 189 LEF);
-
che
pertanto l’appellazione 22 gennaio 2001 della __________ è irricevibile siccome
formalmente improponibile;
-
che
non essendo stato concesso l'effetto sospensivo, resta in vigore il fallimento
decretato dal Segretario assessore della Pretura di Bellinzona, al momento
della data e dell’ora indicata nella sentenza impugnata;
-
che
la fallita è rinviata, se del caso, all’istituto della rivocazione del
fallimento ex art. 195 LEF, proponibile al pretore nel periodo intercorrente
tra la scadenza dei termini per le insinuazioni dei crediti e la declaratoria
di chiusura del fallimento nell’ipotesi in cui la fallita “provi che tutti i
debiti sono stati estinti o produca una dichiarazione scritta di tutti i
creditori con cui ritirano le loro insinuazioni o quando sia intervenuto un
concordato” (art. 195 cpv. 1 LEF): in caso di rivocazione del fallimento, la
qui appellante sarà reintegrata nella libera disposizione del suo patrimonio;
-
che
viste le peculiarità del caso non si preleva la tassa di giustizia;
per
questi motivi,
visti
i disposti citati, in particolare gli art. 188 e 189 LEF;
pronuncia:
-
L’appello
22 gennaio 2001 della __________ è irricevibile.
-
Non
si preleva la tassa di giustizia.
-
Intimazione
a: - __________
Comunicazione
alla Pretura di Bellinzona.
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello
Il
Vicepresidente La
Segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster