Appeal struck for non-payment of advance; bankruptcy pronounced again

14.2001.60Übriges Gericht21.07.2001Dismissed

Zusammenfassung

The appellant appealed a Lugano district bankruptcy-related decision, but did not pay the CHF 120 advance for legal costs within the deadline set by the appellate court. The Chamber of Enforcement and Bankruptcy therefore struck the appeal from the docket as inadmissible. Because partial suspensive effect had been granted, the chamber also ordered the bankruptcy of the appellant to be pronounced again. Costs of CHF 50 were charged to the appellant.

Regest

Art. 12 LTG; Art. 312 CPC; Art. 25 LALEF; Art. 48-49 OTLEF: failure to pay the ordered advance for presumed court costs within the prescribed time results in non-entry on the appeal. If the appeal had been granted partial suspensive effect, the bankruptcy declaration must be pronounced again once the appeal is struck out. Costs are charged to the defaulting appellant.

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Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 14.2001.60

Data decisione, Autorità: 21.07.2001, CEF

Incarto n. 14.2001.00060

Lugano 21 luglio 2001 B/fc/fb

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cometta, presidente Pellegrini e Rusca

segretario:

Baur Martinelli

visto l'appello 18 giugno 2001 presentato da


contro

la decisione 7 giugno 2001 della Segretaria assessore della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5, nella causa promossa contro l'appellante da


richiamata la diffida 22 giugno 2001 del Presidente di questa Camera mediante la quale all'appellante veniva assegnato un termine scadente il 10 luglio 2001 per effettuare sul c.c.p. 69-10370-9 del Tribunale d’appello -introiti AGITI- un deposito di fr. 120.-- a titolo di anticipo per le presunte spese giudiziarie, con la comminatoria che, in caso di mancato versamento dell'importo entro il termine fissato, l'appello sarebbe stato dichiarato irricevibile;

preso atto come il termine in questione sia decorso infruttuoso per cui l'appello va dichiarato irricevibile;

rilevato che essendo stato concesso all'appello effetto sospensivo

parziale, va di nuovo pronunciato il fallimento di __________;

richiamati gli art. 12 LTG, 312 CPC, 25 LALEF, 48 e 49 OTLEF,

decreta 1. L'appello 18 giugno 2001 di __________ , avverso la decisione 7 giugno 2001 della Segretaria assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, è stralciato dai ruoli per mancato versamento dell'anticipo.

1.1. Di conseguenza è pronunciato il fallimento __________, a far tempo da

martedì __________alle ore 10.00.

  1. Le spese del presente giudizio con tassa di giustizia per complessivi fr. 50.-- sono poste a carico dell'appellante.

  2. Intimazione:


Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il segretario

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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