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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
14.2001.48
Data decisione, Autorità:
21.06.2001, CEF
Incarto n.
14.2001.00048
Lugano
21 giugno
2001
/B/fc/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta,
presidente,
Pellegrini e Rusca
segretaria:
Baur Martinelli,
vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile
promossa con istanza 30 marzo 2001 da
contro
tendente
ad ottenere il rigetto provvisorio dell'opposizione interposta al PE n. __________
dell'UEF di Mendrisio;
sulla
quale istanza il Giudice di pace __________ con decisione 26 aprile 2001 ha
così deciso:
"1. L'istanza è accolta:
l'opposizione interposta dalla parte convenuta al precetto esecutivo no. __________
dell'Ufficio esecuzione e fallimenti di Mendrisio è respinta in via provvisoria
per fr. 165.90 oltre interessi al 5% dal 1/10/2000 e fr. 30.-- di spese
esecutive e fr. 40.-- spese di notifica.
- La tassa di giustizia di fr.
55.-- da anticipare dalla parte istante, è a carico della parte convenuta, la
quale rifonderà alla controparte fr. 80.-- di indennità."
Contro la
sentenza si è aggravata l'avv. __________, chiedendone l'annullamento ex art.
22 LEF e rilevando di non essere mai stata amministratrice della __________;
ritenuto
in fatto e considerando in diritto:
che
l'avv. __________ chiede a questa Camera l'annullamento della predetta sentenza
ex art. 22 LEF;
che
ex art. 22 LEF sono nulle le decisioni che violano prescrizioni emanate nell'interesse
pubblico o nell'interesse di persone che non sono parte nel procedimento e che
l'autorità di vigilanza constata d'ufficio la nullità anche quando la decisione
non sia stata impugnata;
che
l'art. 22 LEF non è applicabile contro decisioni giudiziarie, bensì unicamente
nell'ambito di decisioni emanate da organi d'esecuzione e fallimento sottoposti
alla vigilanza della scrivente Camera (Flavio
Cometta, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, Basilea/Ginevra/Monaco,
1998, n. 6 ad art. 22);
che
ex art. 5 LOG il giudice di pace conosce, previo esperimento di conciliazione,
e giudica inappellabilmente, salvo ricorso in cassazione, le cause il cui
valore determinabile non ecceda la somma di fr. 2'000.--, comprese quelle a
procedura sommaria ed accelerata previste dalla legge federale sull'esecuzione
e sul fallimento;
che
quando un atto è presentato a un’autorità giudiziaria incompetente, questa
d’ufficio, lo trasmette subito all’autorità giudiziaria competente e ne dà
comunicazione alla parte che lo ha inoltrato (art. 126 cpv. 1 CPC);
che
di conseguenza l'istanza di annullamento di una decisione del Giudice di pace
__________, presentata dall'avv. __________ a questa Camera, à trasmessa
d’ufficio alla CCC;
pronuncia:
-
L'istanza di annullamento 17 maggio 2001 dell'avv. __________, è
trasmessa d’ufficio alla CCC.
-
Non si preleva la tassa di giustizia.
-
Intimazione a: - __________
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il
presidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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