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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
14.2001.34
Data decisione, Autorità:
22.05.2001, CEF
Incarto n.
14.2001.00034
Lugano
22 maggio
2001
B/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta,
presidente
Pellegrini e Rusca
segretaria:
Baur Martinelli,
vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile
promossa con istanza 14 aprile 2001 da
Contro
patr. dall avv. __________
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio
dell'opposizione interposta al PE n. __________ del 15/16 novembre 2000
dell'UEF di Locarno;
sulla quale istanza il Pretore della Giurisdizione di Locarno-Campagna
con sentenza 15 marzo 2001 ha così deciso:
"1. L'istanza è respinta.
- Le spese e la tassa di
giustizia per complessivi fr. 100.-- sono a carico della parte istante, che
rifonderà all'escusso fr. 200.-- per ripetibili."
Sentenza dedotta in appello dal procedente;
ritenuto in fatto e considerando in diritto
che
con PE n. __________ del 15/16 novembre 2000 __________ ha escusso __________
per l'incasso di fr. 154'835.75 oltre interessi al 5% dal 9 gennaio 1981,
indicando quale titolo di credito: "Attestato carenza beni di fr.
154'835.75 emesso il 09.01.1981 dall'Ufficio di esecuzione di Thun. __________:
__________. Darlehen vom 31.12.1973 fr. 100'000.--; 01.02.1974 fr. 80'000.--; Rest
Jahrezinse 1974/1975/1976/ fr. 15'254.--";
che
interposta opposizione il procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio al
Pretore;
che
con sentenza 15 marzo 2001 il Pretore della Giurisdizione di Locarno-Città ha
respinto l'istanza per carenza di legittimazione passiva dell'escusso,
l'attestato di carenza di beni doc. A, emesso dal Konkursamt di __________ a
favore di __________ - che l'ha poi ceduto al qui procedente -, essendo stato
rilasciato a carico della debitrice __________ di __________n;
che
con il suo atto di appello __________ lamenta la mancante indicazione nella
sentenza pretorile dei rimedi di diritto;
che
contrariamente a quanto vale - in linea di principio - nell'ambito del diritto
pubblico, nel diritto civile l'indicazione dei rimedi di diritto non
rappresenta presupposto formale della sentenza ai sensi dell'art. 285 cpv. 2
CPC (Cocchi/Trezzini, CPC TI, ad art. 285 N. 22 e ad art. 308 N. 3);
che pertanto
la sentenza impugnata è formalmente valida;
che siffatto
orientamento vale anche in sede esecutiva in materia di rigetto;
che
in via abbondanziale va rilevato che la decisione pretorile merita conferma, la
carenza di legittimazione passiva dell'escusso essendo di tutta evidenza,
dall'attestato di carenza di beni risultando infatti debitrice la
____________________ e non __________;
che
in casu si può prescindere ex art. 313 bis CPC dalla notifica dell'atto d'appello
a controparte;
che
la tassa di giustizia va posta a carico del procedente, rilevato che il gravame
in oggetto è al limite del temerario;
pronuncia
-
L'appello
14 aprile 2001 __________ n, è respinto.
-
La
tassa di giustizia di fr. 150.--, già anticipata dall'appellante, resta a
carico di __________.
-
Intimazione: -
Comunicazione
alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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