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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
14.2001.31
Data decisione, Autorità:
31.07.2001, CEF
Incarto n.
14.2001.00031
Lugano
31 luglio
2001
/B/fc/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta,
presidente,
Pellegrini e Rusca
segretaria:
Baur Martinelli,
vicecancelliera
statuendo
sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 17 novembre
2000 da
__________ patr. dallo Studio legale __________
contro
rappr. dall’__________
tendente
ad ottenere il rigetto provvisorio dell'opposizione interposta al PE n.
__________ del 13/15 gennaio 2000 dell'UE di Lugano;
sulla
quale istanza la Segretaria assessore della Pretura del Distretto di Lugano,
Sezione 5, con sentenza 3 aprile 2001 ha così deciso:
"1. L'istanza è respinta.
- La tassa di giustizia in fr.
180.--, da anticipare dalla parte istante, resta a suo carico con l'obbligo di
rifondere a controparte fr. 300.-- a titolo di indennità."
Sentenza
dedotta tempestivamente in appello dalla procedente che con atto
4
aprile 2001 ha postulato l'accoglimento dell'istanza, con protesta di spese e
ripetibili;
con
osservazioni 2 maggio 2001 la parte appellata si è opposta al gravame,
protestate
spese e ripetibili;
ritenuto
in
fatto:
A. Con PE n. __________ del 13/15 gennaio 2001 dell'UE di Lugano la
__________ ha escusso __________ per l'incasso di fr. 11'792.-- oltre interessi
al 7% dal 1. settembre 1999, indicando quale titolo di credito: "affitto
arretrato contrattuale".
Interposta
tempestiva opposizione dall'escussa, la procedente ne ha chiesto il rigetto
provvisorio al Pretore.
B. La procedente fonda la sua pretesa su un contratto di locazione
sottoscritto dalle parti il 24 dicembre 1997 (doc. B) e procede per ottenere il
pagamento del mancato sussidio (riduzione suppletiva federale di fr. 474.-- e
cantonale di fr. 263.-- al mese, complessivamente fr. 737.-- al mese) per il
periodo dal 1. aprile 1998 al 31 luglio 1999, cioè 16 mesi per l'importo di
fr. 737.-- al mese, ossia fr. 11'792.-- oltre interessi.
C. All'udienza di contraddittorio l'escussa ha rilevato che al momento
della stipulazione del contratto ha indicato che l'ente locato sarebbe stato
adibito ad abitazione familiare per due persone. Sugli allegati 1 e 2 al contratto
di locazione la locatrice non ha messo in evidenza le condizioni patrimoniali e
di reddito. Pertanto, ha asserito la debitrice, in buona fede, e fidandosi di
quanto comunicato dall'amministrazione, ha considerato tali allegati una pura
formalità. __________ ha sostenuto che il contratto di locazione, unico valido
riconoscimento di debito, riporta un canone di locazione mensile di fr. 659.--
oltre a fr. 140.-- di acconto per le spese accessorie.
D. Con sentenza 3 aprile 2001 la Segretaria assessore della Pretura del
Distretto di Lugano ha respinto l'istanza rilevando che il primo allegato è
relativo alle condizioni finanziarie e personali degli inquilini per poter
beneficiare degli aiuti federali e cantonale. Si tratta delle spiegazioni
relative all'ottenimento dei diversi sussidi sulla base del reddito imponibile
dei locatari per le diverse riduzioni. Al punto 2.4. viene indicato che in caso
di superamento del limite di reddito ammesso, cessa il diritto alla riduzione
suppletiva. In nessun punto viene accennato al rimborso da parte dell'inquilino
di quella parte di pigione non coperta in caso di cessazione della riduzione
suppletiva.
In
prima sede è poi stato argomentato che l'allegato 2 al contratto indica la pigione
dell'ente locato a dipendenza degli aiuti ricevuti dai conduttori, con
riferimento all'allegato 1. Non risulta tuttavia che l'escussa abbia accettato
di assumersi il pagamento delle pigioni dal 1. aprile 1998 senza concessione
dei diversi sussidi. Anzi, considerato che l'escussa aveva già stipulato il
contratto vero e proprio per un canone di locazione di fr. 659.-- mensili nel
mese di dicembre 1997, la sottoscrizione dell'allegato 2 appare essere
unicamente una conferma dell'accettazione di una pigione di fr. 659.-- mensili
oltre a fr. 140.-- di spese accessorie. Pure l'allegato 2 non contiene riferimenti
ad eventuali rimborsi della parte di pigione non coperta in caso di cessazione
o mancato riconoscimento del beneficio ai sussidi. La prima giudice ha pertanto
ritenuto unico titolo di rigetto il contratto di locazione doc. B, con il quale
l'escussa si è impegnata a pagare un canone di locazione di fr. 659.-- mensili
oltre fr. 140.-- di spese accessorie. Non essendovi importi rimasti impagati ,
l'istanza è stata respinta.
E. Contro la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravata la
procedente con argomentazioni di cui, se del caso, si dirà in seguito.
F. Con le sue osservazioni l'escussa si è riconfermata in sostanza
nelle sue allegazioni di prima sede.
Considerato
In
diritto:
1.a) La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura
privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica
necessariamente il riconoscimento da parte dell’escusso o del suo
rappresentante di un'obbligazione in relazione ad una somma di denaro
determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere
dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli
elementi necessari. Conditio sine qua non è che la somma di denaro riconosciuta
sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza
o sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà
delle parti (Cometta, Il
rigetto provvisorio dell'opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989 p. 338 con riferimenti).
b) Dalla documentazione agli atti risulta che le parti il 24 dicembre
1997 (doc. B) hanno sottoscritto un contratto di locazione relativo ad un
appartamento di 3 1/2 locali da adibire ad abitazione familiare per due persone
con inizio della locazione per al 1. aprile 1988. Il punto 6. del contratto,
intitolato "Canone di locazione", che prevede una pigione mensile di
fr. 659.-- oltre a fr. 140.-- quale acconto per le spese accessorie, rinvia
agli allegati 1 e 2. Inoltre le parti, in calce al doc. B, hanno riconosciuto
le Condizioni generali e il Regolamento della casa come parte integrante del
contratto. Il punto 6.1 delle Condizioni generali concernente gli "Stabili
o appartamenti sussidiati" prevede quanto segue:
" Il
locatario è a conoscenza che l'oggetto di questo contratto è sussidiato.
Qualora durante la validità del presente contratto il sussidio concesso venisse
a cadere in parte o totalmente, sia a seguito di modifica del reddito e/o della
sostanza del locatario e conviventi, sia a seguito di modifica delle condizioni
di sussidiamento, sia per qualsivoglia altro motivo imputabile al locatario,
questi si impegna ad assumere a proprio carico la quota-parte di sussidio non
più corrisposta al locatore, e ciò con effetto dal momento in cui il sussidio è
cessato, quindi anche eventualmente con effetto retroattivo, indipendentemente
dai termini contrattuali. Se il locatario non farà fronte all'obbligo qui
assunto, il locatore potrà disdire il contratto di locazione per la fine del
più prossimo trimestre, con un mese di preavviso.
Il
locatario è a conoscenza che l'autorità sussidiante richiede periodicamente la
produzione di documentazione per il controllo delle condizioni economiche atte
a stabilire se il sussidio è ancora o meno dovuto. Il locatario si impegna a
far tenere al locatore copia di tale documentazione, in ogni tempo, per suo
controllo."
Il
9 febbraio 1988 le parti hanno sottoscritto gli allegati al contratto di
locazione denominati 1 e 2. L'allegato 1 concerne le "Condizioni
finanziarie e personali degli inquilini per beneficiare degli aiuti federali e
cantonale", mentre l'allegato 2 indica gli aiuti federali e cantonali.
All'art. 203 dell'allegato 2 relativo alla "Pigione" viene rilevato
quanto segue:
"
……………..
VALIDITÀ dal
DATA
01.04.98
a) pigione con
aiuto di base
federale
1'396.00
Condizioni b) sussidio
per beneficiare federale 474.00
del sussidio
vedi all. 1
del 09.02.98 c) sussidio
cantonale
263.00
d) pigione netta
senza spese
accessorie
659.00
…………………………"
Come
risulta dalle precedenti considerazioni, le Condizioni generali, riconosciute
dall'escussa con la propria firma quale parte integrante del contratto di
locazione, contengono l'impegno della parte appellata ad assumersi a proprio
carico - per qualsivoglia motivo a lei imputabile - la quota-parte di sussidio
non più corrisposta al locatore anche con effetto retroattivo. Questo
documento, considerato insieme agli allegati, sottoscritti dall'escussa, 1 e
particolarmente 2, dai quali risultano gli importi del sussidio federale di fr.
474.-- risp. del sussidio cantonale di fr. 263.--, complessivamente fr. 737.--,
costituisce riconoscimento di debito ex art. 82 LEF dei predetti importi con
effetto retroattivo per il caso in cui i predetti sussidi non fossero stati più
corrisposti. Ritenuto che, come risulta dallo scritto 26 luglio 1999 (doc. E),
i sussidi federale e cantonale dall'inizio della locazione per il 1. aprile
1988 fino al 31 luglio 1999 (16 mesi) non sono stati concessi, superando il
reddito dell'escussa il limite di fr. 50'000.--, sulla base dei predetti documenti
è dato il riconoscimento di debito da parte di __________ per l'importo di fr.
737.-- al mese per 16 mesi, complessivamente per fr. 11'792.-- oltre interessi
al 7% dal 1. settembre 1999.
La
sentenza pretorile va quindi in tal senso riformata.
- L'appello 4 aprile 2001 della __________ va pertanto accolto.
Tassa
di giustizia e indennità seguono la soccombenza (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62
cpv. 1 OTLEF).
Per i
quali motivi,
richiamato
l'art. 82 LEF
pronuncia:
I. L'appello 4 aprile 2001 della __________ o, è accolto.
Di
conseguenza la sentenza 3 aprile 2001 della Segretaria assessore della Pretura
del Distretto di Lugano, Sezione 5, è così riformata:
"1. 'istanza 17 novembre 2000
della __________, è accolta.
Di conseguenza l'opposizione
interposta al PE n. __________ del 13/15 gennaio 2000 dell'UE di Lugano è
rigettata in via provvisoria per fr. 11'792.-- oltre interessi al 7 % dal 1.
settembre 1999.
- La tassa di giustizia di fr. 180.--, da anticipare
dalla parte istante, è posta a carico di __________, la quale rifonderà alla
__________ fr. 300.-- a titolo di indennità."
II. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 270.--, già anticipata
dall'appellante è posta a carico di __________, la quale rifonderà alla
__________ fr. 400.-- a titolo di indennità.
III. Intimazione
a: - __________
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano,
Sezione
5.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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