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Numero d'incarto:
14.2001.16
Data decisione, Autorità:
29.03.2001, CEF
Incarto n.
14.2001.00016
Lugano
29 marzo 2001
/B/fc/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta,
presidente,
Pellegrini e Rusca
segretaria:
Baur Martinelli,
vicecancelliera
statuendo
sulla causa fallimentare dipendente dall'istanza 21 dicembre 2000 presentata da
contro
sulla
quale istanza la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, con sentenza 31 gennaio
2001 ha così deciso:
"1. È pronunciato il
fallimento della __________, a far tempo da mercoledì 31 gennaio 2001 alle ore
14.00.
2./3./4. Omissis".
Sentenza
dedotta tempestivamente in appello l'8 febbraio 2001 dalla __________ che ne
postula l'annullamento;
rilevato che la parte appellata non ha presentato osservazioni;
richiamata
l'ordinanza presidenziale 9/12 febbraio 2001 che ha accordato all'appello effetto
sospensivo parziale;
ritenuto
in fatto:
A. Con istanza 21 dicembre 2000 il __________ ha chiesto il fallimento
della __________ per fr. 558.-- oltre accessori e dedotti eventuali acconti.
B. All'udienza di contraddittorio del 17 gennaio 2001 nessuno è
comparso.
Con sentenza 31
gennaio 2001 la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, ha pronunciato il
fallimento della __________.
C. Con atto di appello 8 febbraio 2001 la __________ ha chiesto
l'annullamento del fallimento sostenendo di avere saldato tutti i suoi debiti
(doc. da B a E).
Considerato
in diritto:
1.a) Ex art. 174
cpv. 2 n. 1 LEF l'autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione
di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua
solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo il debito,
compresi gli interessi e le spese, è stato estinto.
L’autorità
giudiziaria superiore può considerare fatti e prove nuovi, subentrati dopo la
dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio, ossia “echte
nova”, in contrapposizione agli pseudonova, ossia “unechte nova”), solo se
risultano adempiuti i presupposti elencati all’art. 174 cpv. 2 n. 1-3 LEF. I
nova autentici non vengono considerati d’ufficio, ma è il debitore che li deve
espressamente far valere e provare con documenti, sempre che renda verosimile
la sua solvibilità. Questa considerazione dei nova in senso proprio da parte
dell’autorità giudiziaria superiore ha come scopo di evitare fallimenti senza
senso di debitori ancora solvibili. La solvibilità può tra l’altro essere
determinata ricorrendo al concetto opposto di insolvibilità, concetto noto
nella LEF. L’illiquidità deve essere oggettiva. Essa deve impedire al debitore
di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Non deve infatti
trattarsi di una difficoltà passeggera, il debitore deve bensì trovarsi per un
periodo indeterminato in questa situazione. Un indizio di insolvibilità può
emergere dal numero e dal valore delle esecuzioni pendenti, così come pure da
eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di fallimento
in esame. Anche il fatto di non esser in grado di pagare modesti importi indica
insolvibilità. La solvibilità deve essere resa verosimile sulla base di
riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti
bancari, contratti di credito ecc., mentre semplici dichiarazioni del debitore
sono insufficienti. Dal debitore viene inoltre pretesa la produzione, già con
l’atto di appello, di estratti dell’Ufficio di esecuzione. La questione della
solvibilità influenza infatti pure la decisione sulla concessione dell’effetto
sospensivo (Roger Giroud;
Basler Kommentar zum SchKG, vol. II., n. 25-26 ad art. 174 LEF; Amonn/Gasser, Grundriss des
Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Berna 1997, § 36 n. 58 p. 294, § 38 n. 14
p. 305; Jürgen Brönnimann,
Novenrecht und Weiterziehung des Entscheides des Konkursgerichtes gemäss art.
174 E SchKG, p. 446 ss. in Festschrift H.U. Walder, Recht- und
Rechtsdurchsetzung, Zurigo 1994; SJZ 95 (1999) n. 8 p. 172).
b) In prima sede il fallimento della __________ è stato decretato per
il mancato pagamento nei confronti del __________ dell'importo di fr. 558.--.
La relativa esecuzione n__________ è stata saldata dalla debitrice l'8 febbraio
2001 con il versamento di fr. 623.-- (doc. B), per cui è adempiuto il requisito
del pagamento di cui all'art. 174 cpv. 2 n. 1 LEF.
Per quel che
concerne la solvibilità dell'appellante va osservato che dall'estratto delle
esecuzioni 1. febbraio 2001 (doc. E) risultano, oltre a quella in oggetto,
sette esecuzioni per importi modesti, l'importo più esiguo ammontando a fr.
139.40 e quello più elevato a fr. 1'319.45. La debitrice ha provato di avere saldato
successivamente al 31 gennaio 2001, giorno in cui è stato pronunciato il suo
fallimento, ulteriori tre esecuzioni (doc. B). Con scritto 7 febbraio 2001 la
__________ ha confermato il saldo risp. il ritiro delle esecuzioni n.
__________ risp. __________ (doc. C), mentre la __________ di __________ ha
confermato il 6 febbraio, tramite la sua rappresentante, il ritiro delle esecuzioni
n. __________ risp. __________ (doc. D). Orbene di fronte a questi versamenti risp.
al ritiro delle esecuzioni e pertanto alla volontà dimostrata dai fatti di
pagare tutti gli importi ancora scoperti così come al fatto che l'appellante
non si trova da tempo indeterminato in una situazione di illiquidità, pure il
requisito della solvibilità va ritenuto adempiuto.
Risultando
pertanto ossequiati i presupposti di cui all'art. 174 cpv. 2 LEF, la
dichiarazione di fallimento impugnata deve essere annullata.
- L'appello 8 febbraio 2001 della __________ va quindi accolto.
Viste le
peculiarità del caso di specie si prescinde dal prelevare la tassa di giustizia.
Non si assegnano
indennità (art. 62 cpv. 1 OTLEF).
Le spese
dell'Ufficio fallimenti sono caricate all'appellante.
Per questi motivi,
richiamati gli art. 171, 172 e 174 LEF
pronuncia:
I. L’appello 8 febbraio 2001 della __________, è accolto.
-
La dichiarazione di fallimento 31 gennaio 2001 pronunciata dalla
Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, inc. EF.2000.00925, nei confronti
della __________ è annullata.
-
La tassa di prima sede di fr. 60.--, da anticipare come di rito, è
posta a carico della __________.
-
Le spese dell'ufficio fallimenti di Lugano, da anticipare come di
rito, sono poste a carico della __________.
II. Non si preleva la tassa di giustizia.
III. Intimazione a: - __________
Comunicazione alla
Pretura del Distretto di Lugano,
Sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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