AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
14.2001.15
Data decisione, Autorità:
22.08.2001, CEF
Incarto n.
14.2001.00015
Lugano
22 agosto
2001
FC/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta,
presidente
Pellegrini e Rusca
segretario:
Cassina,
vicecancelliere
statuendo
nella causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 9 novembre
2000 da
(patr. dall'avv.
__________)
contro
Comunione
ereditaria __________
composta
di: __________; __________; __________
per
ottenere il rigetto provvisorio dell'opposizione interposta al PE n. __________
del 23 ottobre 2000 dell’UEF di Locarno;
sulla quale istanza
il Pretore di Locarno-Città ha così deciso il 22 gennaio 2001:
-
L'istanza
è parzialmente accolta: l'opposizione interposta dalla convenuta Comunione
ereditaria __________ al precetto esecutivo n. __________ del 23 ottobre 2000
dell’UEF di Locarno è rigettata in via provvisoria per Fr. 34'800.-- oltre
interessi al 5% a decorrere da ogni singola rata di pigione scaduta, nonché di
fr. 100.-- di spese esecutive.
-
TG
in Fr. 350.--, da anticipare dall'istante, è a carico della parte convenuta che
rifonderà alla controparte Fr. 400.-- di indennità;
decisione
tempestivamente dedotta in appello il 30 gennaio 2001 da
(patr. dall'avv.
__________)
che ha
chiesto la declaratoria di nullità della sentenza, mentre la precettante con
osservazioni 22 febbraio 2001 ha postulato la reiezione dell'appello;
ritenuto
in fatto: A. __________ procede contro la Comunione ereditaria __________,
composta della madre __________ e dei fratelli __________ e __________ per Fr.
34'800.-- oltre accessori per il titolo di "pigioni impagate come da
contratti di sublocazione 16.08.1996 e 16.08.98 oltre spese accessorie" (PE,
doc. E).
B. Il
credito trae origine da due contratti di sublocazione
("Zeit-Untermietvertrag", doc. B e C) riferiti al periodo 16 agosto
1996-15 agosto 1998 e 16 agosto 1998-15 agosto 1999.
C. La
sublocataria __________ è deceduta il __________. Dal certificato ereditario 15
maggio 2000 della Pretura di Locarno-Città - rilasciato sulla base del
testamento 21 giugno 1999 pubblicato all'udienza del 23 marzo 2000 dalla notaia
avv. __________ - risultano unici eredi della defunta __________ la madre __________
e i fratelli __________ e __________.
D. Con
il precetto esecutivo n. __________ del 23 ottobre 2000 dell’UEF di Locarno la
precettante procede per l'incasso di pigioni asserite impagate per Fr.
34'800.-- oltre accessori. L'atto esecutivo è stato notificato il 26 ottobre
2000 alla Comunione ereditaria debitrice per il tramite dell'avv. __________,
indicata quale rappresentante della successione, che ha interposto tempestiva
opposizione.
E. Con
istanza di rigetto 9 novembre 2000 la precettante promuove la procedura sommaria
indicando quale patrocinatrice della Comunione ereditaria l'avv. __________.
Con ordinanza 10 novembre 2000 il Pretore cita al contraddittorio la parte
convenuta, indicata come patrocinata dall'avv. __________. Quest'ultima con
atto 14 novembre 2000 rende noto al Pretore di non rappresentare la Comunione
ereditaria __________, rilevando nel contempo che a suo parere "tale
comunione ereditaria non esiste più, in quanto il coerede __________ ha già
provveduto a dividere l'eredità con gli altri coeredi".
F. Nessuna
citazione è stata trasmessa alla Comunione ereditaria per il tramite di eredi o
rappresentanti.
G. All'udienza
per il contraddittorio del 16 gennaio 2001, comparsa la sola precettante,
__________ ha precisato che l'istanza di rigetto deve ritenersi rivolta nei
confronti della Comunione ereditaria __________ in quanto tale e non contro i
singoli eredi. La precettante osserva che non risulta esservi stato
scioglimento della Comunione ereditaria. Copia del verbale è stata notificata
per la parte convenuta ad ogni singolo erede (cfr. verbale 16 gennaio 2001).
H. Con
sentenza 22 gennaio 2001 il Pretore ha rigettato in via provvisoria per Fr.
34'800.-- l'opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________ atteso
che per quanto qui di rilievo dal profilo formale "nessuno, per la parte
convenuta, ha addotto - in maniera formalmente e proceduralmente valida (non
essendo conferente l'affermazione contenuta nella lettera 14 novembre 2000
dell'avv. __________ alla Pretura) - né tantomeno ha provato che la Comunione
ereditaria più non esiste e che la successione sia già stata divisa".
La
sentenza è stata notificata personalmente ai singoli membri della Comunione
ereditaria, non essendo noto un rappresentante comune.
I. Con
tempestivo appello, il solo __________ si aggrava a titolo personale e non come
rappresentante della comunione ereditaria, censurando la nullità e in subordine
l'annullabilità del pronunciato pretorile siccome reso in forma contumaciale,
nessuno degli eredi essendo stato citato per il contraddittorio davanti al
primo giudice e mancando in rappresentante comune. L'appellante evidenzia
altresì che la comunione ereditaria escussa "si è automaticamente ed
autonomamente sciolta dal momento in cui il coerede __________ [recte:
__________, l'esatta grafia dovendosi dedurre dal certificato ereditario 15
maggio 2000 della Pretura di Locarno-Città] ha provveduto a liquidare gli
altri".
L. Con
osservazioni 22 febbraio 2001 la precettante ha chiesto la reiezione dell'appello,
non dandosi carenze di notifica né per il precetto esecutivo né per la
citazione al contraddittorio sull'istanza di rigetto.
Considerato
in diritto: 1. La comunione ereditaria - benché priva di personalità
giuridica - può essere escussa, in quanto tale, in base alla norma speciale
dell'art. 49 LEF per quanto concerne i beni dell'eredità (DTF 116 III 6 s.
cons. 2a e 102 II 388; Sabine Kofmel Ehrenzeller, Basler Kommentar zum SchKG,
Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 29 all'art. 67). Per contro, nell'esecuzione
contro i singoli eredi si possono pignorare solo i loro diritti nella
successione indivisa (Ernst Schmid, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco
1998, n. 7 all'art. 49).
- Il
Tribunale federale, nella sua Circolare n. 16 del 3 aprile 1925 sulla
designazione del creditore nelle esecuzioni promosse da una comunione
ereditaria o da una indivisione, e sulla designazione del debitore nelle
esecuzioni dirette contro una successione (pubblicata in: Flavio Cometta,
Commentario alla LPR, Lugano 1998, p. 299-301), aveva segnalato un'irregolarità
concernente la designazione del debitore, di cui non di rado sono viziate le
domande di esecuzione e che l'Ufficio deve rettificare immediatamente, cioè
prima di procedere alla notifica del precetto.
a) Una
domanda di esecuzione diretta semplicemente contro gli "Eredi del fu"
o gli "Eredi di" non costituisce designazione sufficiente della parte
debitrice se si intende dirigere l'esecuzione personalmente contro gli eredi.
In questo caso occorre indicare ogni singolo erede individualmente, affinché
sia possibile l'applicazione dell'art. 70 LEF, secondo il quale, qualora il
creditore voglia procedere contro più debitori per lo stesso debito, un
precetto speciale deve essere notificato ad ognuno di essi.
b) È
solo quando l'esecuzione è diretta contro la successione come tale che in virtù
dell'art. 49 LEF la notifica del precetto ad uno degli eredi basta. Ma è
evidente che in presenza di una domanda di esecuzione contro gli "Eredi
del fu X", gli "Eredi di", ecc. non è possibile sapere
senz'altro quale sia l'intento del creditore.
c) Ne
consegue che gli Uffici di esecuzione non possono dar subito seguito a domande
di esecuzione suscettibili di più interpretazioni, ma devono dapprima sollecitare
il creditore istante a dichiarare se intende procedere contro la successione
come tale o, individualmente, contro i singoli eredi. E prima di notificare il
precetto esecutivo, occorrerà aspettare, nella prima ipotesi, che il creditore
abbia comunicato all'Ufficio quale dei coeredi egli consideri come
rappresentante della successione; nella seconda, che esso gli indichi i nomi
dei singoli eredi, ritenuto che in entrambi i casi si dovrà precisare anche il
domicilio.
d) Nel
caso di specie l'intento della precettante di procedere ex art. 49 LEF contro
la Comunione ereditaria __________ - composta della madre __________ e dei
fratelli __________ e __________ - e non contro ogni singolo erede personalmente
è del tutto manifesto. Il precetto esecutivo notificato alla patrocinatrice di
coerede ritenuto rappresentante della successione e la successiva opposizione
interposta all'atto esecutivo sono conformi al diritto esecutivo federale,
atteso che nei momenti topici della ricezione dell'atto e della dichiarazione
di volontà di opporsi al precetto il coerede __________ si è determinato come
un rappresentante della successione, subordinatamente come uno degli eredi
(cfr. DTF 113 III 81 cons. 3 sulla notifica corretta ex art. 65 cpv. 3 LEF).
- La
corretta notifica del PE e la contestuale tempestiva opposizione hanno poi portato
alla fase procedurale successiva del rigetto provvisorio dell'opposizione
secondo il rito sommario.
a) La
capacità dell'eredità indivisa di essere escussa come tale, limitatamente ai
beni della successione, implica quella di essere convenuta alle medesime condizioni
per il rigetto dell'opposizione (DTF 113 III 79).
b) L'art.
49 LEF costituisce un'eccezione al principio secondo cui l'eredità indivisa non
fruisce della personalità giuridica. Nell'esecuzione come tale potranno essere
pignorati solo gli attivi della stessa, esclusi quindi gli altri beni di ogni
singolo erede (DTF 116 III 6 s. cons. 2a; 113 III 82 cons. 4; Sandra Laydu
Molinari, La poursuite pour les dettes successorales, tesi Losanna 1999, p. 149
s.; Schmid, op. cit., n. 8 all'art. 49).
- L'appellante
assevera di agire solo per sé stesso e non anche per la Comunione escussa,
sivvero che osserva "prudenzialmente che un nuovo termine per presentare
appello dovrà essere concesso agli eredi residenti all'estero" (cfr. atto
d'appello, p. 4, n.7); egli allega altresì che non vi sono più beni di
spettanza della Comunione ereditaria perché la divisione è già avvenuta e ogni
erede ha ricevuto la sua parte.
a) L'appellante
in quanto persona fisica non è parte nel procedimento esecutivo corrente tra
__________ quale creditrice e la Comunione ereditaria __________ quale
debitrice. Viene pertanto a mancare per __________ la legittimazione di rappresentare
l'eredità indivisa, lo stesso non essendo stato designato dai membri della
comunione ereditaria quale rappresentante della successione. Ne consegue già
per questo fatto la declaratoria di irricevibilità del gravame.
b) L'appello
va inoltre dichiarato irricevibile anche per un altro motivo. Non essendovi
più, a detta dell'appellante, beni di pertinenza della Comunione ereditaria
__________, viene così a mancare in capo a __________ qualsivoglia pregiudizio
diretto, il cosiddetto "gravamen" (cfr. Lorenzo Anastasi, Il sistema
dei mezzi d'impugnazione del codice di procedura civile ticinese, Zurigo 1981,
p. 129), "Beschwer" nella terminologia in lingua tedesca (Hans Ulrich
Walder, Zivilprozessrecht, Zurigo 1983, p. 467). La mancanza di pregiudizio
determina la carenza dell’interesse ad agire: difetta pertanto un presupposto
processuale specifico del procedimento d’appello (cfr. Anastasi, op. cit., p.
129 in fondo e n. 344).
-
L'irricevibilità
dell'appello non determina comunque conseguenze d'ordine patrimoniale per
l'appellante, tanto più che la prosecuzione dell'esecuzione appare dubbia se
fosse vera l'ipotesi prospettata dall'appellante secondo cui non vi sarebbero
più beni di pertinenza della comunione ereditaria, la divisione già avendo
avuto luogo. Se poi la creditrice volesse procedere contro i singoli eredi,
dopo aver ottenuto un attestato di carenza di beni nell'esecuzione contro
l'eredità indivisa, questi ultimi potranno far valere ogni loro ragione
nell'esecuzione diretta contro di loro, senza che sia opponibile nei loro
confronti una sentenza di rito sommario resa in violazione del diritto di
essere sentito. Dalla sentenza qui oggetto di impugnativa emerge infatti in
termini incontrovertibili che l'eredità indivisa non è stata citata secondo le
modalità previste dall'art. 121 cpv. 1 lett. f CPC.
-
L'irricevibilità
dell'appello per mancanza dei poteri di rappresentanza e per carenza di gravame
determina la messa a carico di tassa di giustizia e indennità a __________
(art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).
Richiamato l'art. 49
LEF
pronuncia: 1. L'appello 30 gennaio 2001 di __________, è irricevibile.
-
La
tassa di giustizia in Fr. 525.--, già anticipata dall'appellante, resta a suo
carico; __________ verserà a __________, fr. 400.-- a titolo di indennità.
-
Intimazione
a:
– __________
Comunicazione
alla Pretura di Locarno-Città.
Per la Camera di
esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente
Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster