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Numero d'incarto:
14.2001.14
Data decisione, Autorità:
15.05.2001, CEF
Incarto n.
14.2001.00014
Lugano
15 maggio
2001
/EC/fc/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Rusca
segretario:
Cassina, vicecancelliere
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con
istanza 17 novembre 2000 da
patr. dall’avv. __________
contro
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione
interposta al PE n. __________dell’UEF di Mendrisio del 25/28 settembre 2000;
sulla quale istanza la Segretaria assessore della Pretura di
Mendrisio–Sud con sentenza 15 gennaio 2001 ha così deciso:
“1. L’istanza
è parzialmente accolta e di conseguenza l’opposizione interposta al summenzionato
precetto esecutivo è respinta in via provvisoria, limitatamente all’importo di
fr. 7'800.– oltre interessi al 5% del 1.3.1998.
-
La
domanda di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio è respinta.
-
Non
si prelevano tasse e spese; parte convenuta rifonderà a controparte fr. 300.– a
titolo di indennità.”
Sentenza dedotta tempestivamente in appello dall’escussa, che con
atto 29 gennaio 2001 ne ha postulato la declaratoria di nullità;
rilevato
che la parte appellata non ha presentato osservazioni;
ritenuto
in fatto: A. Con PE
n. __________del 25/28 settembre 2000 dell’UEF di Mendrisio __________ ha
escusso __________ per l’incasso di fr. 8'310.90 oltre interessi al 5% dal 1.
marzo 1998, indicando quale titolo di credito: “Stipendi da marzo a agosto
1998, contratto di portineria o custodia.”
Interposta
tempestiva opposizione dall’escussa, la procedente ne ha chiesto il rigetto
provvisorio alla Pretura di Mendrisio–Sud.
B. La
procedente fonda la sua pretesa sul contratto denominato di “portineria o di custodia”
del 9 febbraio 1998 (doc. B), mediante il quale l’escussa ha affidato a
__________ la custodia e i lavori di portineria del Condominio __________,
contro versamento di fr. 1'300.– mensili.
L’inizio
dell’attività della procedente era previsto per il 1. marzo 1998.
C. Ricevuta
l’istanza di rigetto provvisorio dell’opposizione del 17 novembre 2000, la
Segretaria assessore della Pretura di Mendrisio–Sud con scritto erroneamente indicato
del 1. ottobre 2000, intimato il 27 novembre 2000, ha trasmesso l’istanza alle
parti, citandole per l’udienza di contraddittorio prevista per il 15 gennaio
2001 alle ore 9.30. La Segretaria assessore ha pure avvertito le parti che in
caso di non comparsa di una di esse, il giudice avrebbe deciso in base agli
atti di causa e sentita l’altra parte, se comparsa (art. 20 cpv. 4 LALEF).
D. Con
scritto 11 gennaio 2001 l’avv. __________ ha notificato alla Pretura di rappresentare
la parte escussa, chiedendo un breve rinvio dell’udienza di discussione, ritenuto
che gli era appena stato conferito il mandato di rappresentanza.
E. In
data 15 gennaio 2001 la Segretaria assessore ha comunque tenuto l’udienza di
contraddittorio, alla quale solo la parte istante si è presentata.
Con
ordinanza di medesima data, intimata alle parti il 19 gennaio successivo, la
Segretaria assessore ha respinto la domanda di rinvio dell’udienza, ritenuto
innanzitutto che un rinvio a breve termine non era possibile non essendo
compatibile con le esigenze organizzative della Pretura e poi perché la domanda
di rinvio, giunta di venerdì quando l’udienza era prevista per il lunedì
successivo, era in ogni caso tardiva.
Da
siffatta ordinanza emerge, circostanza contestata dalla parte appellante col gravame,
che la cancelleria della Pretura di Mendrisio–Sud in data 12 gennaio 2001 ha
comunicato in via telefonica all’escussa, che non avrebbe concesso il rinvio
dell’udienza.
F. Con
sentenza 15 gennaio 2001 la Segretaria assessore della Pretura di Mendrisio–Sud
ha accolto parzialmente l’istanza, ritenendo il doc. B valido titolo di rigetto
dell’opposizione per l’importo di. Fr. 7'800.– oltre interessi al 5% dal 1.
marzo 1998.
La
giudice di prime cure ha invece respinto la domanda di ammissione
all’assistenza giudiziaria e al gratuito patrocinio, perché la vertenza non
pone questioni delicate in fatto ed in diritto tali da giustificare il
patrocinio di un legale. Vista la situazione finanziaria della procedente, la
prima giudice ha comunque rinunciato a prelevare la tassa e le spese di
giustizia, ritenuto che le stesse avrebbero dovuto essere da lei anticipate.
G. Contro
la sentenza della Segretaria assessore si è tempestivamente aggravata
__________ postulandone l’annulla–mento perché la debitrice non sarebbe stata informata,
prima del 22 gennaio 2001, ossia quando le è stata intimata la relativa ordinanza,
che la sua richiesta di rinvio era stata respinta.
A
seguito di tale circostanza l’appellante non avrebbe avuto la possibilità di
sollevare le proprie ragioni in sede di udienza, segnatamente dimostrando che
l’importo dedotto in esecuzione era da lei già stato saldato. Inoltre la
violazione procedurale della giudice di prime cure non le avrebbe nemmeno
permesso di valutare le conseguenze di una mancata comparsa all’udienza.
H. La
parte appellata non ha presentato osservazioni.
Considerato
in diritto: 1. a) Ex
art. 136 cpv. 1 CPC la parte o il suo patrocinatore può chiedere il rinvio
dell’udienza se impedita per motivi gravi, in particolare per malattia, per
infortunio, per servizio militare, per impegni parlamentari o per comparsa
avanti ad altro tribunale. Per il cpv. 2 di tale norma il giudice respinge
l’istanza di rinvio se la ritiene non giustificata, intempestiva o incompatibile
con le necessità del proseguimento del processo.
b) La domanda di
rinvio dell'udienza per motivi gravi dev'essere presentata tempestivamente
affinché il Pretore investito della richiesta abbia il tempo per determinarsi
sulla fondatezza dei motivi addotti e, nell'evenienza in cui accolga la domanda,
possa notificare in tempo utile alla controparte il rinvio dell'udienza (Cocchi/Trezzini, CPC, n. 7 ad art.
136).
c) Nel caso di specie l’istanza di rinvio presentata in nome e per
conto dell’escussa dall’avv. __________ con scritto 11 gennaio 2001, pervenuto
alla Pretura il giorno successivo, è stata correttamente respinta dalla prima
giudice, ritenuto che avendo ricevuto comunicazione della data dell’udienza di
contraddittorio già il 27 novembre 2000, l’appellante ha avuto a propria
disposizione tutto il tempo necessario per incaricare un legale di sua fiducia
che la potesse rappresentare all’udienza. Agendo altrimenti e concedendo un
rinvio dell’udienza, la Segretaria assessore avrebbe violato il disposto
dell’art. 20 LALEF che stabilisce che il giudice cita le parti a comparire
entro breve termine (art. 20 cpv. 1), che se una parte non compare, decide in
base agli atti e sentita l’altra parte, se comparsa (art. 20 cpv. 4), e che
pronuncia, se possibile, seduta stante, e in ogni caso entro i termini
prescritti dalla LEF, rifiutando qualunque operazione che non sia compatibile
con le esigenze di una procedura sommaria (art. 20 cpv. 6).
d) L’appellante
non si aggrava unicamente contro l’ordinanza con cui non le è stato concesso il
rinvio dell’udienza di contraddittorio, ma censura anche che la Segretaria
assessore, diversamente da quanto da lei indicato nell’ordinanza del 15 gennaio
2001, non l’avrebbe informata prima dell’udienza, nemmeno in via telefonica,
che la sua istanza non sarebbe stata accolta. Anche questa censura di
__________ deve essere respinta a prescindere dal fatto che sorgono legittimi
dubbi sulla sua veridicità, ritenuto che l’appellante ha allestito l’atto
d’appello tramite i suoi organi –quando in prima sede era invece rappresentata
dall’avv. __________, al quale con ogni probabilità la Segretaria assessore ha
anticipato verbalmente la propria decisione– e ha omesso di allegare allo
stesso, a conforto delle proprie asserzioni, perlomeno una dichiarazione del
precedente legale che confermasse quanto da lei asserito.
L’escussa presentando
un’istanza di rinvio a così breve termine dall’udienza (l’istanza 11 gennaio
2001 è stata ricevuta venerdì 12 gennaio 2001, quando l’udienza era fissata per
il lunedì successivo alle ore 9.30) non poteva confidare semplicemente in un
suo accoglimento, bensì doveva farsi parte diligente e –non giungendo in tempo
utile una risposta– preoccuparsi dell’esito dell’istanza (Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 9 ad
art. 136). In tali circostanze era dovere dell’escussa organizzarsi
convenientemente, designando in particolare un altro rappresentante che
presenziasse in sua vece e per suo conto all’udienza, nell’evenienza
–verificatasi– in cui il rinvio non fosse stato concesso.
- a) La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante
scrittura privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge,
implica necessariamente il riconoscimento da parte dell’escusso o del suo
rappresentante di un'obbligazione in relazione ad una somma di denaro
determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere
dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli
elementi necessari. Conditio sine qua non è che la somma di denaro riconosciuta
sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza
o sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà
delle parti (cfr. Flavio Cometta,
Il rigetto provvisorio dell’opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989 p. 338 con riferimenti).
Anche un contratto può costituire in linea di principio riconoscimento di
debito, ritenuto l'ossequio delle peculiarità del caso di specie.
b) Il giudice del rigetto accerta d'ufficio ed in ogni stadio di
causa (quindi anche in sede di appello) se la documentazione prodotta
costituisce valido riconoscimento di debito e se vi è identità fra il
creditore, il debitore e il credito indicati nel precetto esecutivo e
nell'istanza con il creditore, il debitore ed il credito di cui ai documenti
prodotti (Cometta, op.
cit. in Rep 1989 pag. 331).
c) La dichiarazione di riconoscimento di debito è una dichiarazione di
volontà con la quale il debitore si obbliga a pagare una certa somma di denaro,
deve essere chiara, esplicita, non equivoca, non discutibile o soggetta a
interpretazione (cfr. Panchaud/Caprez,
Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 1 n. 7 p. 3).
- La
procedente ha prodotto un contratto denominato di “portineria o di custodia” del
9 febbraio 1998 (doc. B), mediante il quale l’escussa le ha affidato la
custodia e i lavori di portineria del Condominio __________ contro versamento
di fr. 1'300.– mensili. L’inizio dell’attività della procedente era previsto
per il 1. marzo 1998.
Ponendo
in esecuzione gli stipendi scaduti e non versati per il periodo dal marzo 1998
all’agosto 1998, il contratto di cui al doc. B costituisce, come rettamente evidenziato
in prima sede, valido titolo di rigetto dell’opposizione ex art. 82 LEF per
l’importo di fr. 7'800.– oltre accessori, corrispondente alle sei mensilità non
versate.
La
sentenza pretorile va quindi confermata.
- L’appello
29 gennaio 2001 di __________ è respinto.
La
tassa di giustizia segue la soccombenza, mentre non si assegnano indennità non
avendo la parte appellata presentato le proprie osservazioni al gravame (cfr.
art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).
Per
i quali motivi,
richiamati
gli art. 136 CPC, 20 LALEF e 82 LEF
pronuncia: I. L'appello
29 gennaio 2001 di __________, è respinto.
II. La
tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 200.–, da anticipare
dall'appellante, è posta a carico di __________. Non si assegnano indennità.
III. Intimazione:__________
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il
presidente
Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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