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Numero d'incarto:
14.2001.100
Data decisione, Autorità:
26.02.2002, CEF
Incarto n.
14.2001.00100
Lugano
26 febbraio
2002/
EC/fc/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini,
vicepresidente
Rusca e Chiesa
segretario:
Cassina,
vicecancelliere
statuendo sulla causa fallimentare dipendente
dall’istanza 21 settembre 2001 presentata da
contro
sulla quale istanza la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5,
con sentenza 16 novembre 2001 ha così deciso:
“1. È
pronunciato il fallimento di ____________________, a far tempo da venerdì
__________ alle ore 14.00.
2./3./4. omissis”
Sentenza dedotta tempestivamente in appello da __________ che con
atto 22 novembre 2001 ne ha postulato l’annullamento;
richiamato il decreto presidenziale 26 novembre 2001 di concessione
dell’effetto sospensivo parziale;
preso
che la parte appellata non ha presentato osservazioni;
ritenuto
in fatto:
A. Con PE n. __________ del 20/22 marzo 2001 L’__________ Fondazione
collettiva di previdenza, __________ (in seguito: __________) procede contro
__________ per l’incasso di fr. 82'898.40.
L’opposizione
interposta dall’escussa al PE è stata rigettata dalla Pretore del Distretto di
Lugano con sentenza del 21 maggio 2001, cresciuta in giudicato.
B. Il 26 giugno
2001, così richiesto dalla creditrice, l’UE di Lugano ha emesso contro
__________ la comminatoria di fallimento per fr. 82'898.40 oltre accessori, a
cui devono essere dedotti fr. 10'000.-- per un acconto versato l’8 maggio 2001.
C. Con istanza 21
settembre 2001 _______ ha chiesto il fallimento di __________ per Fr. 62'898.40
oltre accessori, corrispondenti a fr. 72'898.40, dedotto un ulteriore acconto
di fr. 10'000.--, ricevuto il 5 settembre 2001.
D. All’udienza di
contraddittorio del 31 ottobre 2001 nessuna delle parti è comparsa.
E. Con pronunciato 16 novembre 2001 la Pretore del Distretto di Lugano,
Sezione 5, ha pronunciato il fallimento di __________ a far tempo da venerdì 16
novembre 2001 alle ore 14.00.
F. Con atto d’appello 22 novembre 2001 __________ ha postulato, con
protesta di tasse, spese e indennità la declaratoria di nullità del decreto di
fallimento del 16 novembre 2001, atteso che:
-
“le parti hanno,
nel frattempo, trovato un accordo in merito al pagamento del credito vantato
dalla __________. Tale accordo è stato dapprima raggiunto oralmente e in
seguito formalizzato per iscritto il 5 novembre 2001. Le parti hanno concordato
un pagamento rateale del debito in ragione di fr. 10'000.-- mensili”;
-
“l’accordo
prevede anche la sospensione temporanea della procedura presso l’ufficio di
esecuzione. E’ evidente che le parti si sono sbagliate nel designare
l’autorità, ritenuto che a quel momento l’autorità investita della procedura
era la Pretura di Lugano e in seguito l’Ufficio fallimenti. La procedura doveva
quindi essere sospesa presso la Pretura di Lugano”;
-
“la __________
ha rispettato i termini dell’accordo. Purtroppo la __________, da parte sua, ha
dimenticato di annunciare tale fatto alla Pretura o all’Ufficio di esecuzioni
(…) chiedendo il ritiro della domanda di fallimento”.
G. Con
l’atto d’appello __________ ha prodotto agli atti l’accordo del 5 novembre 2001
(doc. B), con cui __________ le ha concesso una dilazione di pagamento del
credito, con la contestuale fissazione dell’obbligo di un pagamento rateale di
almeno fr. 10'000.-- mensili. Nel doc. B le parti si sono inoltre accordate per
una sospensione della procedura esecutiva.
Considerato
in diritto:
a) Ex art. 171 LEF il
giudice decide seduta stante, anche in assenza delle parti. Egli dichiara il
fallimento, salvo nei casi previsti dagli articoli da 172 a 173a..
b) Giusta
l'art. 172 n. 3 LEF il giudice rigetta la domanda di fallimento quando il
debitore provi con documenti che il debito,
compresi gli interessi e le spese, è stato estinto o che il creditore gli ha
concesso una dilazione.
c) Per
l'art. 174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice del fallimento può essere
deferita all’autorità giudiziaria superiore entro dieci giorni dalla
notificazione. Le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono
verificati anteriormente alla decisione di prima istanza.
-
L’appellante
adduce per la prima volta in sede d’appello di aver ottenuto una dilazione di
pagamento prima della declaratoria di fallimento. A sostegno del suo assunto liberatorio __________ ha prodotto quanto
indicato nella narrativa fattuale sub G. Questo documento costituisce prova sufficiente della
concessione di una dilazione di pagamento ante declaratoria di decozione: il
fallimento va quindi annullato ex art. 174 cpv. 1 LEF.
-
La
tassa di giustizia è posta a carico dell’appellante in ambo le sedi (art. 49 OTLEF),
non essendo la stessa comparsa avanti alla prima giudice e non avendo quindi
prodotto in tale sede il documento topico.
Non
si assegnano indennità (art. 62 cpv. 1 OTLEF).
Le
spese dell’Ufficio fallimenti sono caricate all’appellante
Per questi
motivi,
richiamati gli
art. 171, 172 e 174 LEF
PRONUNCIA:
I. L'appello 22 novembre 2001 della __________, è accolto e di
conseguenza il giudizio di prima sede è così riformato:
"1. La dichiarazione
di fallimento del 16 novembre 2001 pronunciata dalla Pretore del Distretto di
Lugano, Sezione 5, inc. __________, nei confronti della __________, Lugano, è
annullata.
-
La tassa di
giustizia di prima sede di fr. 80.--, da anticipare come di rito, è posta a
carico della __________.
-
Le spese
dell'Ufficio dei fallimenti di Lugano, da anticipare come di rito, sono poste a
carico della __________."
II. La tassa di giustizia di Fr. 120.-- del presente giudizio, già
anticipata da __________, resta a suo carico. Non si assegnano indennità.
III. Intimazione
a:
Comunicazione alla Pretura
di Lugano Sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il vicepresidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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